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Documenti ed Atti

XV Legislatura della repubblica italiana

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/01688 presentata da LATTERI FERDINANDO (L'ULIVO) in data 17/11/2006

Atto Camera Interrogazione a risposta scritta 4-01688 presentata da FERDINANDO LATTERI venerdì 17 novembre 2006 nella seduta n.074 LATTERI. - Al Ministro dell'università e della ricerca. - Per sapere - premesso che: la legge del 4 novembre 2005, n. 230, recante «Nuove disposizioni concernente i professori e i ricercatori universitari e delega al Governo per il riordino del reclutamento dei professori universitari» stabilisce che le funzioni assistenziali primariali dei professori di materie cliniche, in servizio alla data di entrata in vigore della stessa legge, vengano «mantenute fino al termine dell'anno accademico nel quale si è compiuto il settantesimo anno di età» (articolo 1, comma 18); la suddetta disposizione non precisa, accanto alla dizione «professore di materie cliniche», l'eventuale distinzione fra professore ordinario e professore associato, come peraltro definito dall'articolo 102 del decreto del Presidente della Repubblica 382/1980 che, dettando norme di riordino della docenza universitaria, stabilisce che «l'attribuzione della qualifica superiore è deliberata annualmente dal rettore»; si è venuta a creare una contraddizione nella legislazione vigente, laddove la legge n. 230 del 2005, voluta dal precedente Ministro Moratti, stabilendo una proroga automatica delle funzioni primariali, in mancanza di una definizione chiara per quanto attiene anche ai professori, associati, risulta essere in contrasto con quanto stabilito dall'articolo 102 del decreto del Presidente della Repubblica n. 918 del 1980. La difficoltà di una corretta interpretazione della norma è, peraltro, costituita dalla mancanza di una eventuale modifica o abrogazione di quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica suddetto -: se non ritenga di dover intervenire, eventualmente in sede applicativa o di interpretazione, per superare il contrasto normativo sopra descritto. (4-01688)

Atto Camera Risposta scritta pubblicata martedì 19 febbraio 2008 nell'allegato B della seduta n. 275 All'Interrogazione 4-01688
presentata da LATTERI Risposta. - In relazione alla questione posta nell'interrogazione in esame si comunica che questo Ministero ha, a suo tempo, con nota indirizzata agli atenei, espresso l'avviso che la disposizione contenuta nell'articolo 1, comma 18, della legge 4 novembre 2005, n. 230, debba essere interpretata nel senso che i professori di materie cliniche, e quindi sia ordinari che associati, in servizio alla data di entrata in vigore della legge, possono mantenere le proprie funzioni assistenziali e primariali, inscindibili da quelle di insegnamento e di ricerca, fino al compimento del settantaduesimo anno di età, cioè fino alla conclusione del biennio di trattenimento in servizio, concesso ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503. Il Ministro dell'università e della ricerca: Fabio Mussi.



 
Cronologia
giovedì 26 ottobre
  • Parlamento e istituzioni
    La Camera approva, con 327 voti favorevoli e 227 contrari, l'emendamento 2.500 del Governo, interamente sostitutivo dell'articolo 2 e soppressivo degli articoli da 3 a 47-bis del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, recante disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria (A.C. 1750), sul quale il Governo ha posto la questione di fiducia.

sabato 18 novembre
  • Parlamento e istituzioni
    La Camera approva, con 331 voti favorevoli e 231 contrari, l'emendamento 16.500 del Governo, sostitutivo dell'articolo 16 del testo e soppressivo dei successivi articoli del d.d.l. C. 1746- bis, "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)", sul quale il Governo ha posto la questione di fiducia.