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Documenti ed Atti

XVI Legislatura della repubblica italiana

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/00071 presentata da TURCO MAURIZIO (PARTITO DEMOCRATICO) in data 20080429

Atto Camera Interrogazione a risposta scritta 4-00071 presentata da MAURIZIO TURCO martedi' 29 aprile 2008 nella seduta n.001 MAURIZIO TURCO, BELTRANDI, BERNARDINI, FARINA COSCIONI, MECACCI e ZAMPARUTTI. - Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che: e' tuttora in vigore il Trattato contenuto nei patti Lateranensi sottoscritti l'11 febbraio 1929 tra il cardinale Segretario di Stato Pietro Gasparri per conto della Santa Sede e Benito Mussolini, capo del Fascismo, come primo ministro italiano; l'articolo 17 del Trattato stabilisce che «le retribuzioni, di qualsiasi natura, dovute dalla Santa Sede, dagli altri enti centrali della Chiesa Cattolica e dagli enti gestiti direttamente dalla Santa Sede anche fuori di Roma, a dignitari, impiegati e salariati, anche non stabili, saranno nel territorio italiano esenti, a decorrere dal 1 gennaio 1929, da qualsiasi tributo tanto verso lo Stato quanto verso ogni altro ente»; la legge nazionale ha dato attuazione a tale norma, da ultimo, con l'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, il quale dispone, che «Le retribuzioni di qualsiasi natura, le pensioni e le indennita' di fine rapporto, corrisposte dalla Santa Sede, dagli altri enti centrali della Chiesa cattolica e dagli enti gestiti direttamente dalla Santa Sede ai propri dignitari, impiegati e salariati, ancorche' noti stabili, sono esenti dall'lrpef». Disposizione che si applica al personale religioso e ai dipendenti «civili» della Santa Sede (nonche' dagli altri enti centrali della Chiesa Cattolica e dagli enti gestiti direttamente dalla Santa Sede anche fuori di Roma) -: se al Governo risulti quante siano le retribuzioni di qualsiasi natura, le pensioni e le indennita' di fine rapporto, corrisposte dalla Santa Sede, dagli altri enti centrali della Chiesa cattolica e dagli enti gestiti direttamente dalla Santa Sede ai propri dignitari, impiegati e salariati, ancorche' non stabili, che sarebbero soggetti alla disciplina sull'Irpef in assenza della predetta esenzione e a quanto ammonti il mancato introito per le casse dello Stato negli anni 2003, 2004 e 2005. (4-00071)

Atto Camera Risposta scritta pubblicata venerdi' 5 settembre 2008 nell'allegato B della seduta n. 049 All'Interrogazione 4-00071
presentata da MAURIZIO TURCO Risposta. - L'articolo 17 del Trattato tra la Santa Sede e l'Italia, firmato l'11 febbraio 1929, stabilisce che le retribuzioni di qualsiasi natura dovute dalla Santa Sede, dagli enti centrali della Chiesa cattolica e dagli altri enti gestiti direttamente dalla Santa Sede, sono esenti, nel territorio italiano, da qualsiasi tributo verso lo Stato ed ogni altro ente. Tale disciplina, come e' ben noto, e' volta a regolare i rapporti tra due distinte sovranita', in ossequio ai principi costituzionali e del diritto internazionale. In esecuzione della normativa patrizia il Ministro delle finanze pro tempore adotto' una circolare (n. 4570 del 22 aprile 1930) al fine di richiamare l'attenzione delle competenti autorita' sull'obbligo di dare prontamente, anche nei riguardi delle imposte dirette, piena e completa attuazione delle clausole del Trattato e del Concordato. Particolare attenzione e' dedicata nella Circolare all'articolo 17 del Trattato. Dopo aver dato chiarimenti in merito agli enti centrali della Chiesa cattolica ed agli enti che sono gestiti direttamente dalla Santa Sede, precisa che, in conseguenza di questa esenzione oggettiva dei redditi di cui all'articolo 17 del Trattato, tanto se il percipiente sia cittadino italiano, quanto sia cittadino della Citta' del Vaticano ovvero di altra nazionalita', non possono essere applicate imposte dovute allo Stato, a Province, Comuni e ad altri enti pubblici e sindacali autorizzati ad applicare addizionali o tributi autonomi, in conseguenza di redditi mobiliari. Senonche', le Alte Parti contraenti, nel formulare l'articolo 17 del Trattato, intesero convenire che le retribuzioni di qualsiasi natura, dovute dalla Santa Sede, dagli altri enti centrali della Chiesa cattolica e dagli enti gestiti dalla Santa sede anche fuori di Roma, a dignitari, impiegati e salariati, anche non stabili, fossero sottratti a qualsiasi accertamento ai fini tributari da parte delle autorita' finanziarie dello Stato e degli altri enti autorizzati ad imporre tributi. Come segnalato nella Sua stessa interrogazione, la disposizione dell'articolo 17 del Trattato e' riportata all'articolo 3 del decreto legislativo 29 settembre 1973, n. 601, nell'ambito del titolo I, dedicato alle Agevolazioni di carattere soggettivo. Quanto alle richieste relative all'ammontare delle retribuzioni, delle pensioni e delle indennita' di fine rapporto corrisposti dalla Santa Sede, dagli altri enti centrali della Chiesa cattolica e dagli enti gestiti direttamente dalla Santa Sede ai propri dignitari, impiegati e salariati, ancorche' non stabili, si fa presente che la separazione degli ordini propri dello Stato e della Santa Sede, sancita dall'articolo 7 della Costituzione, e i principi generali degli Accordi del 1929 non consentono allo Stato di ingerirsi nelle questioni pertinenti alla indipendenza e sovranita' della Santa Sede. Il Ministro per i rapporti con il Parlamento: Elio Vito.



 
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    Gianfranco Fini