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Portale storico della Camera dei deputati

Documenti ed Atti

XVI Legislatura della repubblica italiana

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/00006/009 presentata da BARBATO FRANCESCO (ITALIA DEI VALORI) in data 20080529

Atto Camera Ordine del Giorno 9/6/9 presentato da FRANCESCO BARBATO giovedi' 29 maggio 2008 nella seduta n.011 La Camera, premesso che: nell'articolo 4 del decreto legge in esame sono contenute modifiche al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773; le disposizioni di cui al comma 1, in particolare, riguardano la materia del recupero stragiudiziale di crediti; la Corte di giustizia delle Comunita' europee, decidendo sulla procedura di infrazione n. 2001/5171, ha ritenuto che le disposizioni contenute nel citato testo unico delle leggi di pubblica sicurezza siano in contrasto con il Trattato istitutivo della Comunita' europea, costituendo una restrizione della libera prestazione dei servizi (di cui all'articolo 49 del Trattato CE) e della liberta' di stabilimento dei cittadini di uno Stato membro nel territorio di un altro Stato membro (di cui all'articolo 43 del medesimo Trattato), laddove impongono a chi esercita l'attivita' di recupero crediti in via stragiudiziale la limitazione dell'attivita' in ambito provinciale conseguente all'obbligo di richiedere una autorizzazione da parte del questore per ognuna delle province in cui l'agenzia intenda esercitare la propria attivita', a meno che venga conferito mandato a un rappresentante autorizzato nelle altre province, nonche' l'obbligo di munirsi di una sede, con il connesso obbligo di affissione delle prestazioni consentite, ed infine l'obbligo di munirsi di una sede in ogni provincia; l'articolo 4 del decreto in esame novella l'articolo 115 del testo unico, aggiungendo tre commi, in base ai quali, in deroga alla disciplina di carattere generale sulle agenzie di affari: la validita' della licenza abilitativa del questore allo svolgimento di attivita' di recupero stragiudiziale dei crediti non e' piu' limitata ai soli locali indicati nella licenza e non ha limiti territoriali; si introducono modalita' alternative di adempimento degli obblighi di informazione nei confronti del cliente che prescindono dalla disponibilita' di locali in ogni provincia nella quale si eserciti l'attivita' di recupero crediti, impegna il Governo a valutare l'opportunita' di definire con maggiore precisione, in sede di attuazione della disposizione richiamata in premessa, le modalita' dell'esibizione o della comunicazione al cliente della licenza da parte delle agenzie di recupero stragiudiziale di crediti, delle relative prescrizioni, nonche' delle operazioni consentite e delle tariffe. 9/6/ 9 . Barbato, Evangelisti.

 
Cronologia
sabato 24 maggio
  • Politica estera ed eventi internazionali
    A Kobe, in Giappone, si svolge il vertice dei ministri dell’ambiente dei Paesi del G8 sul contenimento dell’innalzamento medio della temperatura dell’atmosfera terrestre e sulle conseguenti influenze sul clima.

venerdì 30 maggio
  • Parlamento e istituzioni

     

    Con decreto del Presidente della Repubblica, Guido Bertolaso è nominato sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri per la gestione dell'emergenza nello smaltimento dei rifiuti in Campania.