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Documenti ed Atti

XVI Legislatura della repubblica italiana

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/00461 presentata da CASSINELLI ROBERTO (POPOLO DELLA LIBERTA') in data 20080624

Atto Camera Interrogazione a risposta scritta 4-00461 presentata da ROBERTO CASSINELLI martedi' 24 giugno 2008 nella seduta n.022 CASSINELLI e SCANDROGLIO. - Al Ministro della giustizia, al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che: l'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo n. 546 del 1992 statuisce che nel processo tributario «non sono ammessi il giuramento e la prova testimoniale»; l'articolo 51, comma secondo, n. 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, prevede che l'Amministrazione finanziaria, in corso di verifica, puo' «invitare qualsiasi soggetto ad esibire o trasmettere, anche in copia fotostatica, documenti e fatture relativi a determinate cessioni di beni o prestazioni di servizi ricevute ed a fornire ogni informazione relativa alle operazioni stesse»; l'articolo 32, comma primo, n. 8-bis, del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 consente all'amministrazione finanziaria «di invitare ogni altro soggetto ad esibire o trasmettere, anche copia fotostatica, atti o documenti fiscalmente rilevanti concernenti specifici rapporti intrattenuti con il contribuente e a fornire chiarimenti relativi»; la sentenza n. 18 del 2000 della Corte costituzionale ha dichiarato che l'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo n. 546 del 1992 non contrasta con gli articoli 3, 24 e 53 della Costituzione, precisando che il divieto ivi contemplato non comporta l'inutilizzabilita', in sede processuale, delle dichiarazioni di terzi eventualmente raccolte dall'amministrazione nella fase procedimentale, riconoscendo a dette dichiarazioni il «valore proprio degli elementi indiziari». Del pari, la Corte ha espressamente riconosciuto anche al contribuente la possibilita' di introdurre dichiarazioni rese da terzi in sede extraprocessuale, attribuendo alle stesse il medesimo valore indiziario. La Corte ha, altresi', precisato che il giudice tributario, ove non ritenga che l'accertamento sia adeguatamente provato, «potra' e dovra' far uso degli ampi poteri inquisitori risonosciutigli dal comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 546 del 1992, rinnovando e, eventualmente, integrando - secondo le indicazioni delle parti e con garanzia d'imparzialita' - l'attivita' istruttoria svolta dall'uffico»; il costante orientamento della Suprema Corte di cassazione (recentemente, sentenze n. 9958 del 16 aprile 2008 e n. 10261 del 21 aprile 2008) conferma la valenza di meri elementi indiziari, inidonei di per se' stessi a costituire prova dei fatti rappresentati, alle dichiarazioni portate in giudizio sia dall'amministrazione finanziaria sia dal contribuente -: se, al fine di garantire un corretto accertamento della sussistenza o meno della pretesa erariale, consentendo all'amministrazione finanziaria ed al contribuente la parita' processuale e la pienezza dei mezzi probatori indispensabili per garantire i fondamentali principi del contraddittorio e del diritto di difesa (cui deve certamente uniformarsi il giudizio tributario), il Governo voglia valutare l'opportunita' di assumere iniziative normative volte ad abrogare e/o emendare l'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo n. 546 del 1992, ammettendo e disciplinando la prova testimoniale nel processo tributario. (4-00461)

Atto Camera Risposta scritta pubblicata giovedi' 23 ottobre 2008 nell'allegato B della seduta n. 071 All'Interrogazione 4-00461
presentata da ROBERTO CASSINELLI Risposta. - Con l'interrogazione cui si risponde gli interroganti rappresentano che l'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, dispone l'inammissibilita' del giuramento e della prova testimoniale nel processo tributario, mentre l'articolo 32, primo comma, n. 8-bis), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1972, n. 600, e l'articolo 51, secondo comma, n. 4), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, prevedono, in relazione ai poteri degli Uffici finanziari, che questi possano richiedere, a soggetti terzi, dati e notizie riguardanti la situazione del contribuente sottoposto a controllo. Gli interroganti evidenziano, altresi', che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 18 del 21 gennaio 2000, ha dichiarato che il comma 4 del richiamato articolo 7, non contrasta con gli articoli 3, 24 e 53 della Costituzione precisando che il divieto della prova testimoniale «non comporta (...), l'inutilizzabilita', in sede processuale, delle dichiarazioni di terzi raccolte dall'Amministrazione nella fase procedimentale», riconoscendo a dette dichiarazioni il valore «(...) proprio degli elementi indiziari, i quali, mentre possono concorrere a formare il convincimento del giudice, non sono idonei a costituire, da soli, il fondamento della decisione (...)». Del pari, la Corte di cassazione, con sentenza n. 10261 del 21 aprile 2008, ha dichiarato che «anche il contribuente puo' produrre documenti contenenti dichiarazioni rese da terzi in sede extra processuale, con il medesimo valore probatorio (Cass. nn. 4269/2002, 903/2002).». Infine, rilevano la circostanza secondo cui la stessa Corte di cassazione, con le sentenze n. 9958 e n. 10261 del 2008, ha confermato il valore di mero elemento indiziario alle dichiarazioni rese da terzi agli organi dell'amministrazione finanziaria nell'ambito del processo tributario. Tanto premesso, gli interroganti, al fine di garantire un corretto accertamento della sussistenza o meno della pretesa erariale, assicurando all'amministrazione finanziaria e al contribuente la parita' processuale e la possibilita' di utilizzare i mezzi probatori indispensabili per garantire i fondamentali principi del contraddittorio e del diritto alla difesa, chiedono di conoscere se il Governo ritenga opportuno prevedere l'abrogazione o la modifica del citato articolo 7, comma 4, del decreto legislativo n. 546 del 1992, cosi' da ammettere e disciplinare la prova testimoniale nel processo tributario. Al riguardo, gli uffici interpellati (il Dipartimento delle finanze e l'Agenzia delle entrate) hanno fatto presente quanto segue. La Corte costituzionale con la citata sentenza n. 18 del 2000 ha dichiarato non fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, sollevata in riferimento agli articoli 3, 24 e 53 della Costituzione, nella parte in cui esclude l'ammissibilita' della prova testimoniale nel processo tributario. In forza della richiamata pronuncia, il divieto della prova testimoniale nell'ambito del processo tributario, non lede il principio della parita' processuale - espressione del principio di eguaglianza nell'ambito processuale - in considerazione sia della specificita' di tale processo rispetto a quello civile ed amministrativo, sia in relazione all'organo decidente e al rapporto sostanziale oggetto del giudizio, che specie sul piano istruttorio, si rivela in massima parte scritto e documentale. Per quanto riguarda l'asserita violazione dell'articolo 24 della Costituzione, la Consulta ha chiarito che il solo fatto dell'esclusione della prova testimoniale nel processo tributario non configura una lesione del diritto alla difesa in quanto il legislatore puo' delineare le regole processuali in funzione delle peculiari caratteristiche dei singoli procedimenti. Da ultimo la Cassazione, nella richiamata sentenza n. 10261 del 2008, ha chiarito che le garanzie difensive del contribuente sono in ogni caso tutelate, atteso che lo stesso puo' produrre documenti contenenti dichiarazioni rese da terzi in sede extra processuale, con il medesimo valore probatorio. Il Sottosegretario di Stato per l'economia e per le finanze: Daniele Molgora.



 
Cronologia
giovedì 12 giugno
  • Politica estera ed eventi internazionali
    In Irlanda, si svolge il referendum sulla riforma istituzionale dell’Ue prevista dal Trattato di Lisbona. Il 53,4% degli elettori respinge la riforma. Il risultato blocca l’entrata in vigore del Trattato prevista per il 1° gennaio 2009. Si apre una nuova crisi istituzionale dell’Ue.

mercoledì 25 giugno
  • Parlamento e istituzioni

    La Camera approva, con 326 voti favorevoli, 260 contrari e 3 astenuti, l'emendamento Dis. 1.1 del Governo, interamente sostitutivo dell'articolo unico del d.d.l. di conversione del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, recante disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie (C. 1185-A), sul quale era stata posta la questione di fiducia.

    Il provvedimento, recante l'abolizione dell'ICI sulla prima casa, sarà approvato definitivamente dal Senato il 17 luglio 2008 (legge 24 luglio 2008, n. 126).