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Documenti ed Atti

XVI Legislatura della repubblica italiana

MOZIONE 1/00018 presentata da PILI MAURO (POPOLO DELLA LIBERTA') in data 20080630

Atto Camera Mozione 1-00018 presentata da MAURO PILI lunedi' 30 giugno 2008 nella seduta n.025 La Camera, premesso che: l'Unione europea ha emanato apposito regolamento CEE n. 2408/92, del Consiglio, del 23 luglio 1992 sull'accesso dei vettori aerei della Comunita' alle rotte intracomunitarie; tale regolamento, caposaldo normativo in materia di oneri di servizio pubblico, definisce «onere di servizio pubblico, qualsiasi onere imposto a un vettore aereo di prendere tutte le misure necessarie, relativamente a qualsiasi rotta sulla quale sia stato abilitato a operare da parte di uno Stato membro, per garantire la prestazione di un servizio che soddisfi determinati criteri di continuita', regolarita', capacita' e tariffazione, criteri cui il vettore stesso non si atterrebbe se tenesse conto unicamente del suo interesse commerciale»; il regolamento comunitario fissa regole chiare alle quali ogni Stato membro e' obbligato ad aderire pena la procedura di infrazione; tali disposizioni prevedono le procedure per l'adozione degli oneri del servizio pubblico e le stesse vengono cosi' indicate all'articolo 4: «Uno Stato membro puo', previa consultazione con gli altri Stati membri interessati e dopo aver informato la Commissione e i vettori aerei operanti sulla rotta, imporre oneri di servizio pubblico riguardo ai servizi aerei di linea effettuati verso un aeroporto che serve una regione periferica o in via di sviluppo all'interno del suo territorio o una rotta a bassa densita' di traffico verso un qualsiasi aeroporto regionale nel suo territorio, qualora tale rotta sia considerata essenziale per lo sviluppo economico della regione in cui si trova l'aeroporto stesso, nella misura necessaria a garantire che su tale rotta siano prestati adeguati servizi aerei di linea rispondenti a determinati criteri di continuita', regolarita', capacita' e tariffazione cui i vettori aerei non si atterrebbero se tenessero conto unicamente del loro interesse commerciale»; tra le procedure indicate nel Regolamento vi e' in particolar modo quella relativa alla pubblicazione degli atti: «La Commissione rendera' nota l'esistenza di questi oneri di servizio pubblico tramite la Gazzetta ufficiale delle Comunita' europee»; la Commissione europea dovra' tener conto dei parametri previsti dal regolamento; si richiama qui il dispositivo: «Nel valutare l'adeguatezza dei servizi aerei di linea gli Stati membri tengono conto: del pubblico interesse; della possibilita', in particolare per le regioni insulari, di ricorrere ad altre forme di trasporto e dell'idoneita' di queste ultime a soddisfare il concreto fabbisogno di trasporto; delle tariffe aeree e delle condizioni proposte agli utenti; dell'effetto combinato di tutti i vettori aerei che operano o intendono operare sulla rotta di cui trattasi»; il regolamento dispone ulteriori condizioni essenziali per l'esercizio degli oneri di servizio pubblico; si richiamano i contenuti indicati nella procedura: «laddove altre forme di trasporto non possano garantire servizi adeguati e ininterrotti, gli Stati membri interessati hanno la facolta' di prescrivere, nell'ambito degli oneri di servizio pubblico, che i vettori aerei che intendono operare sulla rotta garantiscano tale prestazione per un periodo da precisare, conformemente alle altre condizioni degli oneri di servizio pubblico; l'accesso ad una rotta sulla quale nessun vettore aereo abbia istituito o si appresti a istituire servizi aerei di linea conformemente all'onere di servizio pubblico imposto su tale rotta, puo' essere limitato dallo Stato membro ad un unico vettore aereo per un periodo non superiore a tre anni al termine del quale si procedera' ad un riesame della situazione, il diritto di effettuare siffatti servizi sara' concesso, tramite appalto pubblico, per rotte singole o serie di rotte a qualsiasi vettore aereo comunitario abilitato a effettuare tali servizi»; il Parlamento, seppur con grave ritardo nel recepire tale normativa comunitaria, ha approvato la legge n. 144 del 1999 che all'articolo 36 disciplina la continuita' territoriale per la Regione Sardegna e le isole minori della Sicilia dotate di scali aeroportuali; il Ministro dei trasporti e della navigazione, al fine di conseguire l'obiettivo della continuita' territoriale per la Sardegna e le isole minori della Sicilia dotate di scali aeroportuali, in conformita' alle disposizioni di cui al regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio del 23 luglio 1992, dispone con proprio decreto: «a) gli oneri di servizio pubblico, in conformita' alle conclusioni della conferenza di servizi di cui al comma 2, relativamente ai servizi aerei di linea effettuati tra gli scali aeroportuali della Sardegna e delle isole minori della Sicilia e i principali aeroporti nazionali individuati dalla stessa conferenza; b) d'intesa con i presidenti delle regioni autonome della Sardegna e della Sicilia, una gara di appalto europea per l'assegnazione delle rotte tra gli scali aeroportuali della Sardegna e delle isole minori della Sicilia dotate di scali aeroportuali e gli aeroporti nazionali, qualora nessun vettore abbia istituito servizi di linea con assunzione di oneri di servizio pubblico»; la legge stessa attribuisce alla Regione la potesta' propositiva in materia di continuita' territoriale delegando per legge al Presidente della Regione la convocazione della conferenza dei servizi cosi' come disposto nell'articolo 36: «I Presidenti delle Regioni interessate, su delega del Ministro dei trasporti e della navigazione, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, indicono e presiedono una conferenza di servizi con la partecipazione, oltre che delle regioni, delle pubbliche amministrazioni competenti»; la procedura di legge appare codificata in ogni passaggio definendo i compiti della conferenza dei servizi che sono cosi' richiamati: «3. La Conferenza di servizi ha il compito di precisare i contenuti dell'onere di servizio pubblico, senza oneri per il bilancio dello Stato, indicando: a) le tipologie e i livelli tariffari; b) i soggetti che usufruiscono di sconti particolari; c) il numero dei voli; d) gli orari dei voli; e) i tipi di aeromobili; f) la capacita' di offerta»; la stessa legge nazionale rimanda in seguito alle stesse procedure del regolamento europeo richiamando l'indizione di apposita gara d'appalto europea: «Qualora nessun vettore accetti l'imposizione degli oneri di servizio pubblico di cui al comma 1, lettera a), il Ministro dei trasporti e della navigazione d'intesa con i Presidenti delle Regioni interessate indice la gara di appalto europea secondo le procedure previste dall'articolo 4, comma 1, lettere d), e), p), g) e h), del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992»; il 1° gennaio del 2002 veniva avviata la continuita' territoriale aerea per la Sardegna che si e' conclusa dopo un anno di rinnovo contrattuale il 31 dicembre 2004; alla scadenza contrattuale sono seguite ripetute disposizioni di proroghe sino a disporre nuovi bandi e nuove gare che hanno provocato, pero', una sostanziale alterazione del principio iniziale senza interpretare il nuovo scenario del mercato aereo, ne' le nuove esigenze della stessa continuita' territoriale della Sardegna; a questo si e' aggiunta la recente decisione della Commissione europea del 23 aprile 2007 sull'imposizione di oneri di servizio pubblico su talune rotte in provenienza e a destinazione della Sardegna, ai sensi dell'articolo 4 del regolamento 2408/92 sull'accesso dei vettori aerei della Comunita' alle rotte intracomunitarie che ha sostanzialmente formalizzato i seguenti rilievi: «1. La Repubblica italiana puo' continuare ad applicare oneri di servizio pubblico (OSP), imposti con decreti n. 35 e 36 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 29 dicembre 2005 (pubblicati nella Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana l'11 gennaio 2006) su complessivamente 16 collegamenti tra i tre scali aeroportuali della Sardegna e una serie di aeroporti nazionali, e pubblicati rispettivamente il 24 marzo 2006 (decreto n. 35) e il 21 aprile 2006 (decreto n. 36) nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) 2408/92 sull'accesso dei vettori aerei della Comunita' alle rotte intracomunitarie, a condizione che siano rispettate le seguenti condizioni: a) i vettori aerei che intendono rispettare gli OSP operano la rotta interessata, a prescindere dal momento in cui essi hanno notificato la loro intenzione di iniziare a prestare i loro servizi, e dalla data in cui e' stata trasmessa tale notifica, e cioe' entro o dopo il termine di 30 giorni di cui ai decreti; b) i vettori aerei non sono vincolati ad una continuita' di servizi, nel quadro degli OSP, superiore ad un anno; c) le autorita' italiane si impegnano a riesaminare la necessita' di mantenere l'imposizione di OSP su una rotta, nonche' il livello degli oneri imposti a ciascun vettore, quando un nuovo vettore inizia ad operare, o notifica la sua intenzione di operare su tale rotta e, in ogni caso, una volta l'anno; d) le autorita' italiane si impegnano a non impedire a vettori aerei di prestare servizi sulle rotte interessate al di la' delle esigenze minime, per quanto riguarda le frequenze e le capacita' previste dagli OSP; e) i vettori aerei non hanno l'obbligo di offrire tariffe agevolate ai nati in Sardegna, anche se residenti fuori Sardegna; f) le autorita' italiane si impegnano a non subordinare il diritto di prestare servizi su una rotta tra due citta' all'obbligo di operare un'altra rotta tra due citta'. 2. La Repubblica italiana notifica alla Commissione le misure di applicazione della presente decisione entro il 1 o agosto 2007», impegna il Governo: a riferire urgentemente al Parlamento sulle determinazioni che intende assumere per attuare la decisione della Commissione europea; in particolar modo ad assumere le iniziative volta a: a) attuare una continuita' territoriale che tenga conto del processo di liberalizzazione del mercato disposto dall'Unione europea su piu' rotte con la Sardegna e i sistemi aeroportuali nazionali ed europei; b) prevedere una nuova continuita' territoriale in attuazione delle norme comunitarie e nazionali che consenta di avere piu' operatori sulla stessa tratta ma definendo una tariffa massima da sottoporre al regime di onere del servizio pubblico; c) consentire a tutte le compagnie di poter viaggiare sulle rotte sarde imponendo loro una tariffa massima prestabilita di onere di servizio pubblico, alla quale ogni compagnia, nell'ambito del principio di concorrenza, potra' proporre ribassi; d) fare in modo che la determinazione della tariffa massima ammissibile tenga conto del principio di riequilibrio legato alle condizioni insulari della Sardegna applicando le condizioni piu' favorevoli del parametro del costo ferroviario; e) proporre ed approvare nell'ambito della conferenza dei servizi le nuove regole e tariffe e pubblicare il decreto sulla Gazzetta europea e su quella ufficiale dello Stato con il quale si avvii una procedura di evidenza pubblica per verificare l'adesione delle compagnie aeree alla proposta di contratto di oneri di servizio pubblico definendo, eventualmente, l'adeguamento contrattuale con le compagnie gia' operanti sulle rotte con la Sardegna; f) incrementare il numero dei voli e delle frequenze; g) incrementare il numero di rotte da sottoporre ad onere di servizio pubblico; h) riaffermare la continuita' territoriale per gli emigrati sardi ed estenderla ai coniugi e ai figli degli emigrati considerato che il mancato riconoscimento di tale principio provocherebbe una grave discriminazione culturale sociale ed economica per tutti quei sardi che hanno dovuto lasciare la Sardegna e che avrebbero, rispetto a tutti i cittadini europei, un aggravio insopportabile proprio a causa dell'insularita' della Sardegna; i) prevedere il riconoscimento della stessa continuita' territoriale a tutti coloro che, residenti nel territorio nazionale ed europeo, debbano svolgere da aeroporti nazionali italiani tratte aeree da e per la Sardegna. (1-00018) «Pili, Testoni, Murgia, Vella, Porcu, Oppi, Nizzi, Moffa, Lorenzin, Santelli, Paniz, Costa, Vitali, Torrisi, Sisto, Savino, Franzoso, Abrignani, Nicolucci, Angelucci, Milanato, Pelino, Minardo, Sammarco, Mistrello Destro, Paolo Russo, Calabria, Barbareschi, Bertolini, Stagno d'Alcontres, D'Ippolito Vitale, De Camillis, Nola, Beccalossi, Di Virgilio, Scapagnini, Faenzi, Gottardo, Nastri, Palumbo, Stanca, Ghedini, Antonione, Biancofiore, Boniver, Lainati».

 
Cronologia
mercoledì 25 giugno
  • Parlamento e istituzioni

    La Camera approva, con 326 voti favorevoli, 260 contrari e 3 astenuti, l'emendamento Dis. 1.1 del Governo, interamente sostitutivo dell'articolo unico del d.d.l. di conversione del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, recante disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie (C. 1185-A), sul quale era stata posta la questione di fiducia.

    Il provvedimento, recante l'abolizione dell'ICI sulla prima casa, sarà approvato definitivamente dal Senato il 17 luglio 2008 (legge 24 luglio 2008, n. 126).



mercoledì 2 luglio
  • Politica estera ed eventi internazionali
    Il Ministro degli Affari esteri, Franco Frattini espone alle Commissioni riunite Affari esteri di Camera e Senato le linee programmatiche del suo dicastero.

    Franco Frattini