Documenti ed Atti
XVI Legislatura della repubblica italiana
INTERPELLANZA URGENTE 2/00134 presentata da BUCCHINO GINO (PARTITO DEMOCRATICO) in data 20080924
Atto Camera Interpellanza urgente 2-00134 presentata da GINO BUCCHINO mercoledi' 24 settembre 2008, seduta n.054 I sottoscritti chiedo di interpellare il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, per sapere - premesso che: il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, stabilisce all'articolo 20, comma 10, che a decorrere dal 1 o gennaio 2009, l'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e' corrisposto agli aventi diritto a condizione che abbiano soggiornato legalmente, in via continuativa, per almeno dieci anni nel territorio nazionale; il nuovo requisito di dieci anni di soggiorno legale necessario ai fini del perfezionamento del diritto all'assegno sociale e' stato introdotto con il decreto-legge 112/2008 per evitare che cittadini stranieri immigrati in Italia sulla base della semplice iscrizione anagrafica possano usufruire della prestazione assistenziale in oggetto, in presenza ovviamente delle condizioni reddituali richieste; l'assegno sociale e' una prestazione assistenziale, che prescinde cioe' da qualsiasi versamento contributivo, introdotta dalla legge 335/1995 in sostituzione della precedente pensione sociale. Possono farne richiesta i residenti in Italia che siano cittadini italiani, cittadini della Comunita' europea e cittadini extracomunitari in possesso della carta di soggiorno. L'assegno viene erogato solo al compimento dei 65 anni di eta', non e' reversibile, ed e' subordinato a specifici limiti reddituali; il requisito dei dieci anni di residenza rischia tuttavia di colpire, oltre ai cittadini stranieri, anche i cittadini italiani emigrati, che sono rientrati o intendono rientrare in Italia per trascorrere serenamente la loro vecchiaia ed i quali non possono far valere dieci anni di residenza nel nostro Paese immediatamente precedenti il compimento del 65 o anno di eta'; per non operare discriminazioni contro i nostri connazionali e' indispensabile quindi un chiarimento che salvaguardi i diritti sociali di coloro i quali siano emigrati in anni remoti nel tempo ma abbiano comunque risieduto in Italia almeno dieci anni -: se intenda chiarire che il requisito dei dieci anni di soggiorno legale e continuativo necessario al fine della corresponsione dell'assegno sociale possa essere fatto valere purche' svolto in qualunque periodo dell'arco vitale dei potenziali aventi diritto. (2-00134) «Bucchino, Fedi, Porta, Garavini, Gianni Farina, Narducci, Bratti, Bordo, Dal Moro, Cuperlo, De Micheli, Miotto, Migliori, Misiani, Esposito, Mario Pepe (Pd), Mazzarella, Barbato, Razzi, Messina, Piffari, Scilipoti, Argentin, Realacci, Livia Turco, Burtone, Bellanova, Zamparutti, Sanga, Bindi, Servodio, Sbrollini, Colombo, D'Antoni, Corsini, Boccia, Genovese, Codurelli, Cuomo, Concia, D'Antona, Boccuzzi, Barbi».