Vai al sito parlamento.it Vai al sito camera.it

Portale storico della Camera dei deputati

Documenti ed Atti

XVI Legislatura della repubblica italiana

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/01281 presentata da PROIETTI COSIMI FRANCESCO (POPOLO DELLA LIBERTA') in data 20081008

Atto Camera Interrogazione a risposta scritta 4-01281 presentata da FRANCESCO PROIETTI COSIMI mercoledi' 8 ottobre 2008, seduta n.063 PROIETTI COSIMI, MOFFA e PISO. - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che: la societa' Lottomatica, oltre alla gestione in concessione delle lotterie istantanee in forma cartacea (conosciute con il brand «Gratta & Vinci»), ha ottenuto dai Monopoli di Stato, tramite il «Consorzio Lotterie Nazionali», con decreto dirigenziale del 13 aprile 2006, anche il ruolo di gestore centralizzato, in via sperimentale, delle lotterie istantanee on line (cosiddetti «Gratta & Vinci» on line), nonche' il ruolo di rivenditore ai soggetti titolari di concessione per l'esercizio dei giochi pubblici; il termine della fase sperimentale era stato individuato in 18 mesi dalla data di immissione sul mercato della prima lotteria on line, avvenuta il 20 novembre 2006, con la conseguenza che la conclusione della fase sperimentale era prevista il 30 maggio 2008; ad una settimana dalla scadenza della fase sperimentale (23 maggio 2008), una serie di operatori, gia' concessionari di giochi pubblici (tra cui SISAL, Intralot, Italia, Eurobet, Ladbrokes, Merkur Cogetech), che gia' offrivano tale prodotto attraverso i propri siti, evidenziavano all'AAMS siffatta situazione, specificando che, in mancanza dell'esperimento di una idonea procedura ad evidenza pubblica, non avrebbero condiviso la scelta di affidare allo stesso soggetto (o a qualunque soggetto terzo) tale attivita' di gestore centralizzato (al riguardo, allo stesso e' riconosciuto un aggio pari al 4,37 per cento della raccolta); con una procedura del tutto inusuale veniva pubblicata sul sito AAMS, in data 27 maggio 2008, una comunicazione non intestata e senza firma in cui veniva resa nota la proroga della gestione delle lotterie istantanee on line al Consorzio Lotterie Nazionali/Lottomatica; in data 3 giugno 2008, dopo la scadenza del predetto periodo di sperimentazione, con propria nota, il Direttore Centrale dei Giochi, dott. Antonio Tagliaferri, informava gli operatori sopracitati che l'AAMS «al fine di una compiuta valutazione in ordine al consolidamento delle lotterie con partecipazione a distanza nel mercato dei giochi pubblici, ha ritenuto di estendere la sperimentazione in atto a nuovi canali di raccolta, al fine di valutare pienamente le potenzialita' del mercato ed il posizionamento della domanda in relazione alla diversificazione dell'offerta tecnologica»; con la richiamata nota del 3 giugno 2008 (prot. 2008/20979/Giochi/LTT), il Direttore Tagliaferri trasmetteva il decreto dirigenziale di proroga datato 20 marzo 2008 (prot. 2008/7765/Giochi/LLT); ad avviso degli interroganti le modalita' ed i tempi di comunicazione dell'avvenuta proroga appaiono quantomeno dubbi e lasciano intendere che, volutamente, si sia cercato di pubblicizzare il meno possibile tale proroga e far trovare gli operatori di fronte al fatto compiuto; le motivazioni addotte dall'AAMS appaiono, altresi', inverosimili, anche in considerazione del fatto che resta difficile motivare un periodo di sperimentazione della durata di 36 mesi, cosa che equivale, di fatto, ad una concessione; la richiesta, fatta dai maggiori operatori di gioco pubblici, dell'esperimento di una idonea procedura ad evidenza pubblica, trova delle forti motivazioni rispetto alle garanzie di un corretto equilibrio di mercato; l'attivazione di tale procedura, tra l'altro, non preclude il fatto di mantenere la rete di raccolta di tale gioco in costante efficienza e di garantire la continuita' del servizio ed il mantenimento dei flussi economici, in quanto, nelle more dell'esperimento della gara, il «Consorzio Lotterie Nazionali» - come gia' accaduto per altri giochi pubblici, non ultimo il SuperEnalotto - puo' continuare ad operare nelle attuali modalita' fino a che la nuova rete sia a regime (termine, evidentemente, stabilito dal bando di gara) -: quali urgenti iniziative il Ministro interrogato intenda assumere, in sede di autotutela, per risolvere il rapporto con il «Consorzio Lotterie Nazionali», quale gestore centralizzato, evitando cosi' il consolidarsi di situazioni monopolistiche, lesive delle regole di libero mercato, da garantire, invece, attraverso il ricorso, nella fattispecie, a procedure ad evidenza pubblica, nel rispetto dell'interesse pubblico generale.(4-01281)

Atto Camera Risposta scritta pubblicata martedi' 9 giugno 2009 nell'allegato B della seduta n. 184 All'Interrogazione 4-01281
presentata da FRANCESCO PROIETTI COSIMI Risposta. - Con l'interrogazione cui si risponde, gli interroganti chiedono di conoscere quali iniziative si intendono assumere per risolvere il rapporto con il Consorzio lotterie nazionali, quale gestore centralizzato delle lotterie telematiche, in considerazione anche del fatto che l'avvenuta proroga della sperimentazione delle lotterie con partecipazione a distanza, equivale, di fatto, ad una concessione vera e propria. Viene assunto, altresi', come le modalita' ed i tempi di comunicazione dell'avvenuta proroga, apparirebbero dubbi e lascerebbero intendere che, volutamente, si sia cercato di pubblicizzare il meno possibile tale proroga, in modo da far trovare gli operatori del settore di fronte al fatto compiuto. Al riguardo, l'amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato ha fatto presente che la questione promossa dall'interrogante, lungi dal configurare un arbitrario affidamento, da parte dell'amministrazione, di un nuovo gioco a discapito degli altri soggetti potenzialmente interessati alla relativa gestione, si concretizza - di fatto - in una mera sperimentazione finalizzata all'ampliamento dei canali distributivi di un gioco (le lotterie ad estrazione istantanea) gia' oggetto di concessione e di cui l'unico ed esclusivo titolato alla raccolta non poteva che essere, quindi, il soggetto gia' concessionario di tale gioco. Peraltro, la sperimentazione in parola e' stata congeniata in termini di massima apertura nei confronti degli altri concessionari dei giochi pubblici che, sebbene non siano diretti titolari di concessione per lo specifico gioco, possono comunque esercitare nei confronti di questo la funzione di «rivenditori», con il riconoscimento di un relativo agio sulla raccolta. Appare quindi oltremodo chiaro che il caso che ne occupa non configura alcuno degli estremi lamentati dall'interrogante ma, al contrario, e' stato ideato nell'ottica di massima apertura nei confronti del mercato, fermo restando gli invalicabili limiti derivanti dalla convenzione di concessione in corso. Tutto cio' premesso, l'amministrazione autonoma dei Monopoli dello Stato ha chiarito che l'esercizio della raccolta del gioco oggetto dell'interrogazione, afferisce al rapporto concessorio in essere con la societa' Lottomatica e, piu' in particolare, con il Consorzio lotterie nazionali. Ed infatti, i provvedimenti di sperimentazione adottati dall'amministrazione e richiamati dall'interrogante si riferiscono, non gia' ad un affidamento - di tipo provvisorio - di una nuova ed ulteriore tipologia di giochi pubblici ad una societa' gia' concessionaria, bensi' alla naturale e dovuta evoluzione di una tipologia di gioco gia' ad essa affidata (le lotterie ad estrazione istantanea), limitatamente al solo ampliamento dei canali distributivi. Tale tipologia di gioco, peraltro adottata tenendo conto di quanto previsto dal legislatore al fine di assicurare la tutela della fede pubblica ed una piu' efficace azione di contrasto al gioco illecito con la diffusione e gestione dei mezzi di pagamento specifici per la partecipazione al gioco a distanza (articolo 1, comma 290, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, legge finanziaria per il 2005), si e' trovata ad operare quindi all'interno di un rapporto concessorio gia' in essere e costituito a seguito dell'espletamento e della definizione di una regolare gara pubblica. Pertanto, la stessa non poteva che essere attribuita al soggetto risultato aggiudicatario della gara medesima, svolta per la gestione della raccolta dello specifico gioco: il Consorzio lotterie nazionali. Per quanto inoltre attiene la pretesa secondo la quale l'amministrazione, con i procedimenti in discussione, avrebbe operato l'affidamento di un nuovo gioco senza adire alle previste procedure di gara pubblica, e' appena il caso di evidenziare, in aggiunta a quanto gia' esposto in precedenza, che il complessivo termine di sperimentazione derivante dalla sommatoria dei periodi previsti nei decreti in contestazione e' limitato a 36 mesi; tale termine, risulta di assoluta brevita', qualora lo si raffronti alla durata di una qualunque convenzione di concessione per la raccolta dei giochi pubblici, che arrivano ad avere termini di validita' fino a nove anni dall'atto della stipula. Il Sottosegretario di Stato per l'economia e per le finanze: Alberto Giorgetti.



 
Cronologia
martedì 7 ottobre
  • Parlamento e istituzioni
    La Camera approva, con 323 voti favorevoli e 253 contrari, l'emendamento Dis. 1.1 del Governo, interamente sostitutivo dell'articolo unico del d.d.l. di conversione del decreto-legge 1 settembre 2008, n. 137, recante disposizioni urgenti in materia di istruzione e università (C. 1634-A), sul quale il Governo ha posto la questione di fiducia.

lunedì 13 ottobre
  • Politica estera ed eventi internazionali
    Il Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi si reca in visita a Washington per le celebrazioni del Columbus day.

    Silvio Berlusconi