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Documenti ed Atti

XVI Legislatura della repubblica italiana

RISOLUZIONE IN COMMISSIONE CONCLUSIVA DI DIBATTITO 8/00021 presentata da ALESSANDRI ANGELO (LEGA NORD PADANIA) in data 20081216

Atto Camera Risoluzione in Commissione 8-00021 presentata da ANGELO ALESSANDRI martedi' 16 dicembre 2008 pubblicata nel bollettino n.109 La VIII Commissione, premesso che: il 1 o gennaio 2009 entra in vigore la nuova disciplina delle autorizzazioni paesaggistiche prevista dall'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante codice dei beni culturali e del paesaggio, come modificato dal decreto legislativo 26 marzo 2008, n. 63, e dal decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129; l'autorizzazione paesaggistica e' un provvedimento fondamentale ai fini dell'edificazione del territorio comunale in quanto, a monte del permesso di costruire, consente la realizzazione di interventi edificatori su beni paesaggistici (aree vincolate); attualmente, la normativa vigente prevede il rilascio dell'autorizzazione da parte dell'ente locale, entro 60 giorni, e il controllo successivo, nel termine di ulteriori 60 giorni, da parte della soprintendenza, che puo' annullare l'autorizzazione rilasciata; secondo la nuova disciplina, in luogo dell'annullamento ministeriale successivo, e' previsto il parere preventivo del soprintendente; questo parere e' anche vincolante, ma solo fino all'approvazione, con l'accordo tra lo Stato e le Regioni, dei piani paesaggistici adeguati al codice del 2004; inoltre, entro il 31 dicembre 2008, le Regioni dovranno verificare la sussistenza nei soggetti delegati (comuni, province, forme associative e di cooperazione fra enti locali) dei requisiti di competenza tecnico-scientifica e di organizzazione differenziata tra attivita' di tutela paesaggistica e di esercizio delle funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia, come stabiliti dall'articolo 146, comma 6 del codice; il nuovo regime autorizzatorio comporta una serie di gravosi adempimenti a carico degli enti locali, che potrebbero dover costituire nuove strutture tecniche e attribuire responsabilita' istruttorie differenziate; la situazione si presenta critica non solo per i piccolissimi comuni, ma anche per i comuni con popolazione sino a 10.000 abitanti, nonche' per un numero consistente di province che si trovano sprovviste di idonee strutture amministrative e organizzative; tali criticita' spingono gli enti locali a rinunciare all'esercizio della delega paesaggistica; qualora gli enti locali non fossero in possesso dei requisiti stabiliti dall'articolo 146, comma 6, del codice, scatterebbe, al 1 o gennaio 2009, il riaccentramento in capo alle regioni della competenza al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche; anche questa evenienza creerebbe non pochi problemi di funzionalita' degli uffici regionali, con un serio rischio di rallentamento o di paralisi nello svolgimento dei procedimenti autorizzatori; nondimeno la tutela del paesaggio costituisce una missione strategica che non contrasta ma, anzi, si coniuga efficacemente con le esigenze di sviluppo e di crescita del Paese, perche' ne costituisce il sigillo di qualita' e percio' la garanzia di durevolezza e sostenibilita'; questo delicato compito della tutela del paesaggio, come valore «primario» ed «assoluto» (come ribadito dalla Corte costituzionale), e' affidato dalla Costituzione (articolo 9) alla Repubblica (tutta), e cioe' allo Stato, alle Regioni e alle altre autonomie territoriali, che ne condividono la responsabilita'; pertanto, tutti i livelli territoriali di governo devono cooperare tra loro, secondo un criterio di leale cooperazione, per il conseguimento e il mantenimento di adeguati livelli di tutela e di valorizzazione dei beni paesaggistici; la conservazione e il recupero della bellezza e della qualita' diffusa dei nostri paesaggi non risponde, infatti, a criteri meramente estetici, ma assume un ruolo di recupero sociale fondamentale, poiche' costituisce la precondizione per migliorare la qualita' della vita dei nostri concittadini e, quindi, la capacita' della societa' di esprimere e di generare forze e valori positivi, costruttivi e, percio', di crescere, di svilupparsi, di competere, anche mediante la costruzione e la promozione di un brand di eccellenza territoriale, che puo' funzionare da volano di crescita e di diffusione dei prodotti locali in Italia e nel mondo; in questo contesto la nuova procedura prevista dall'articolo 146 propone un modello procedurale che, legato alla nuova pianificazione paesaggistica, costituisce una risposta efficace alle esigenze sopra dette, poiche' realizza una pratica piu' trasparente e chiara di leale cooperazione tra Stato e Regioni nella gestione del paesaggio; in tal senso la nuova procedura coglie un punto di equilibrio importante - tra tutela del paesaggio ed esigenze dello sviluppo, tra ruolo dello Stato e ruolo delle autonomie - che merita una conferma; la validita' di questo nuovo sistema si lascia apprezzare soprattutto nel combinato disposto con le nuove previsioni relative ai piani paesaggistici adeguati e alla definizione condivisa di regole d'uso delle aree vincolate, che dovranno definire in modo dettagliato e puntuale i criteri per il rilascio o il diniego dell'autorizzazione, cosi' eliminando anche quell'eccesso di discrezionalita' che oggi caratterizza negativamente il regime transitorio attuale, cosi' comportando una grande semplificazione dell'intero quadro giuridico di riferimento; il rinnovato impegno che questa nuova procedura richiedera' a tutte le amministrazioni coinvolte impone tuttavia di fare in modo che si possa disporre di un ulteriore, breve lasso di tempo per consentire a tutti, alle autonomie territoriali come alla struttura periferica del Ministero, di attrezzarsi e prepararsi al meglio per avviare efficacemente il nuovo sistema; allo stesso modo, e' del tutto condivisibile l'esigenza, rappresentata anche dal coordinamento delle Regioni, di evitare la decadenza delle deleghe regionali in favore dei Comuni, che scatterebbe alla data del 1 o gennaio 2009; tutto cio' premesso e considerato, la Commissione: impegna il Governo ad adottare le opportune iniziative volte a differire nell'immediato, per un periodo di sei mesi, l'entrata in vigore della nuova disciplina delle autorizzazioni paesaggistiche prevista dall'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, al fine di consentire agli uffici periferici del Ministero per i beni e le attivita' culturali, nonche' alle Regioni e agli Enti locali, di riorganizzare le proprie strutture in modo da assicurare l'efficace attuazione del nuovo regime procedimentale, fatta salva un'ulteriore verifica al termine del periodo di proroga. (8-00021) «Alessandri, Gidoni, Lanzarin, Bonino, Torazzi, Chiappori, Nicola Molteni, Volpi, Forcolin, Grimoldi, Montagnoli, Maccanti, Callegari, Goisis, Pini, Pirovano, Consiglio, Salvini, Guido Dussin, Dozzo, Fedriga, Follegot, Buonanno, Pastore, Rainieri, Dal Lago, Luciano Dussin, Munerato, Lussana, Rivolta, Negro, Crosio, Vanalli, Comaroli, Simonetti, Aracri, Bocci, Bonciani, Braga, Bratti, Cera, Cosenza, Di Cagno Abbrescia, Dionisi, Esposito, Tommaso Foti, Germana', Ghiglia, Gibiino, Ginoble, Iannarilli, Iannuzzi, Libe', Lisi, Lupi, Marantelli, Margiotta, Mariani, Martella, Mastromauro, Mondello, Morassut, Motta, Pili, Pizzolante, Realacci, Scalera, Scalia, Stradella, Togni, Tortoli, Vella, Vessa, Viola, Zamparutti».

 
Cronologia
domenica 14 dicembre
  • Parlamento e istituzioni

    In Abruzzo si svolgono le elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale. L'affluenza alle urne è pari a circa il 53%. Risulta eletto alla Presidenza il candidato della coalizione di centro-destra.



venerdì 19 dicembre
  • Parlamento e istituzioni
    La Camera approva, in via definitiva, il disegno di legge recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2009), (C. 1713-B) e il disegno di legge recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2009 e bilancio pluriennale per il triennio 2009 - 2011 e relative note di variazioni, (C. 1714-B), approvati dal Senato l’11 dicembre (leggi 22 dicembre 2008, n. 203 e n. 204).