Vai al sito parlamento.it Vai al sito camera.it

Portale storico della Camera dei deputati

Documenti ed Atti

XVII Legislatura della repubblica italiana

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/00358 presentata da ZACCAGNINI ADRIANO (MOVIMENTO 5 STELLE) in data 06/05/2013

Atto Camera Interrogazione a risposta scritta 4-00358 presentato da ZACCAGNINI Adriano testo di Lunedì 6 maggio 2013, seduta n. 12 ZACCAGNINI , GALLINELLA , PARENTELA , LUPO , L'ABBATE , MASSIMILIANO BERNINI , GAGNARLI , BENEDETTI e LOMBARDI . — Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Al Ministro della salute, al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali . — Per sapere – premesso che: nell'ottobre del 2012 la Fondazione Diritti Genetici ha denunciato il rischio che il «Movimento Libertario» potesse promuovere una coltivazione di mais transgenico su larga scala mettendo a disposizione, di chiunque ne facesse richiesta, semi transgenici; infatti, secondo quanto dichiarato sul proprio sito internet, il «Movimento Libertario» avrebbe a tal fine importato 52.000 sacchi di mais transgenico MON810, una quantità sufficiente a coprire un'estensione di terreno di circa 32.000 ettari; l'interpretazione della normativa prevalente in materia di rilascio di OGM è stata oggetto di una recente pronuncia (causa C36/11, sentenza del 6 settembre 2012) dalla Corte di giustizia europea; tale sentenza va letta alla luce delle questioni pregiudiziali a cui risponde ed in particolare circa il diritto di uno stato membro dell'Unione europea di vietare su tutto il suo territorio o in parte di esso la coltivazione di semi geneticamente manipolati come previsto dall'articolo 23 della direttiva 2001/18/CE, dall'articolo 34 del regolamento (CE) 1829/2003 ovvero ai sensi degli articoli 16 e 18 della direttiva 53/2002; il provvedimento della Corte di giustizia europea è conseguente ad una domanda di pronuncia pregiudiziale presentata dal Consiglio di Stato italiano chiamato a sua volta a dirimere la causa intentata dalla multinazionale Pioneer Hi Bred contro il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali (MIPAAF) circa l'autorizzazione a coltivare il mais MON810 in Italia; la Pioneer aveva infatti impugnato la decisione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di non concedere l'autorizzazione, richiesta ai sensi dell'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo n.212 del 2001, nelle more dell'adozione dei piani di coesistenza tra coltivazioni di varietà transgeniche e quelle tradizionali e biologiche da parte delle regioni; tali piani, previsti ai sensi dell'articolo 26- bis della direttiva 2001/18/CE, sono stati successivamente definiti nelle due raccomandazioni della Commissione del 23 luglio 2003 e del 13 luglio 2010, le quali, peraltro, hanno un carattere meramente orientativo e non comportano obblighi da parte degli Stati membri; la Corte di giustizia europea, dopo aver esaminato la legislazione comunitaria rilevante per l'emissione in ambiente di piante transgeniche, ha concluso che uno Stato membro non può subordinare a un'autorizzazione nazionale, per tutelare la salute umana ed ambientale, la coltivazione di varietà geneticamente modificate autorizzate ai sensi del regolamento (CE) 1829/2003 e ai sensi della direttiva 2002/53/CE; la Corte afferma che la messa a coltura di OGM quali il mais MON810, autorizzati in base, ai paragrafi 1, lettera a) e 4 dell'articolo 20 del regolamento ed iscritto al registro varietale comunitario, istituito con la Direttiva 2002/53/CE, non possa essere soggetto ad una procedura nazionale di autorizzazione; la Corte conclude che l'articolo 26- bis della direttiva 2001/18/CE non consente ad uno Stato membro di opporsi in via generale alla messa in coltura di OGM sul suo territorio nelle more dell'adozione delle norme di coesistenza come possibile strumento di contenimento della contaminazione; relativamente all'interpretazione dell'articolo 26- bis della direttiva 2001/18/CE, alla luce delle citate raccomandazioni della Commissione del 2003 e del 2010, il Consiglio di Stato ha chiesto alla Corte di giustizia europea se, in assenza dei piani di coesistenza tra le piante geneticamente modificate e le varietà tradizionali o le coltivazioni biologiche, l'autorizzazione debba essere rilasciata avendo ad oggetto OGM iscritti al catalogo comune, ovvero, l'esame dell'istanza debba essere sospesa in attesa dell'adozione di misure di carattere generale ovvero l'autorizzazione debba essere rilasciata con le prescrizioni idonee ad evitare nel caso concreto il contatto, anche involontario, delle colture transgeniche con le colture tradizionali o biologiche circostanti; sulla questione relativa agli obblighi previsti all'articolo 1 del decreto legislativo n.212 del 2001, la Corte di giustizia europea fa notare la sua inapplicabilità in quanto in contrasto con la normativa comunitaria che prevale su quella nazionale; conseguentemente, alla citata sentenza, nel novembre 2012 la Commissione ha inviato all'Italia una richiesta di chiarimento relativa all'applicazione del decreto legislativo n.212 del 2001 sulla coltivazione di OGM in Italia; il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali ha emanato una circolare, indirizzata alle regioni ed alle province autonome, con la quale si ricorda la richiesta della Commissione e l'impegno del Governo di disapplicare l'articolo 1 del decreto legislativo n.212 del 2001; la normativa comunitaria indica chiaramente l'impossibilità degli Stati membri di vietare, limitare o impedire l'immissione in commercio di OGM, come tali o contenuti in prodotti come sancito nella direttiva 90/220 e ripreso all'articolo 22 della direttiva 2001/18/CE; la sentenza della Corte di giustizia europea non esclude la possibilità di uno Stato membro di ricorrere agli strumenti previsti dalla normativa comunitaria; il punto 70 della sentenza della Corte di giustizia europea recita: «un divieto o una limitazione della coltivazione di tali prodotti possono essere decisi da uno stato membro nei casi espressamente previsti dal diritto dell'Unione»; il punto 71 della sentenza della Corte di giustizia europea recita «Fra tali eccezioni figurano da un lato, le misure adottate in applicazione dell'articolo 34 del Regolamento 1829/2003, nonché quelle disposte ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 2 o dell'articolo 18 della Direttiva 53/2002, disposizioni che non sono oggetto di procedimento principale, e, dall'altro, dall'articolo 26- bis della Direttiva 2001/18»; è necessario stabilire quali azioni giuridiche e norme applicare per l'attuazione di misure di tutela tra quelle elencate della Corte di giustizia europea e se si possa applicare anche la clausola di salvaguardia di cui all'articolo 23 della Direttiva 2001/18/CE; la sentenza della Corte di giustizia europea dell'8 settembre 2011 sui casi riuniti da C-58 a C-68 sulla pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'Etat francese sull'applicazione dell'articolo 34 del regolamento (CE) 1829/2003 introduce ulteriori elementi interpretativi sull'applicazione delle norme di tutela da parte degli Stati membri; tale sentenza, sulla base delle norme previste nelle direttive 90/220/CEE e 2001/18/CE e dei regolamenti 1829/2003 e 178/2002, riconosce che, nelle more del procedimento del rinnovo dell'autorizzazione del MON810, avviata nel 2007, rimane valida quella esistente rilasciata ai sensi dell'articolo 20 del regolamento 1829/2003, in quanto prodotto già esistente al momento di entrata in vigore del regolamento stesso; il Conseil d'Etat chiedeva alla Corte di giustizia europea se, quando un OGM è autorizzato ai sensi dell'articolo 20 del regolamento 1829/2003, possa rientrare nelle fattispecie di cui all'articolo 12 della direttiva 2001/18/CE e se, in questo caso, uno Stato membro debba applicare esclusivamente l'articolo 34 del regolamento 1829/2003 o possa far ricorso anche all'articolo 23 della direttiva 2001/18/CE; il Conseil d'Etat chiedeva inoltre se, nell'ipotesi che le misure di emergenza possano avvenire solo nei casi specificati all'articolo 34, le misure prese a livello nazionale non possano essere considerate tra quegli strumenti citati all'articolo 53 del regolamento 178/2002; il Conseil d'Etat rilevava come l'applicazione dell'articolo 23 della direttiva 2001/18/CE o l'articolo 34 del regolamento 1829/2003 o di entrambe pone un problema della differenza di rigore imposto alla luce dell'applicazione del principio di precauzione; la Corte di giustizia europea chiarisce che il dubbio su quale articolo applicare si pone solo nelle more del rilascio della nuova autorizzazione ai sensi del regolamento, a partire da quando uno Stato membro potrà ricorrere solo all'articolo 34 in esso contenuto; la Corte di giustizia europea mette inoltre in evidenza che il combinato disposto dell'articolo 20, paragrafo 4, del regolamento 1829/2003, sulla base del quale il MON810 è stato riconosciuto come prodotto esistente, e dell'articolo 17, paragrafo 5, dello stesso regolamento fa sì che il MON810 rientri nei casi previsti dall'articolo 12 della direttiva 2001/18/CE; questo articolo esonera il richiedente dal soddisfare i requisiti per il l'autorizzazione al rilascio deliberato (parti B) e per l'immissione in commercio (parte C) di OGM autorizzati da atti comunitari diversi che garantiscano le stesse misure tra cui clausole di salvaguardia almeno equivalenti a quelle della direttiva; nel riconoscere il MON810 come prodotto incluso nelle deroghe previste all'articolo 12 della direttiva 2001/18/CE, automaticamente lo si mette a riparo dalla possibilità di applicare gli articoli dal 13 al 24 della medesima direttiva, clausola di salvaguardia inclusa; questa interpretazione implica che uno Stato membro non potrebbe vietare MON810 sul proprio territorio in applicazione dell'articolo 23 della direttiva 2001/18/CE, ma solo ricorrendo all'articolo 34 del regolamento 1829/2003; la Corte di giustizia europea ricorda inoltre che il mais MON810 non è mai stato valutato ai sensi della direttiva 2001/18/CE, poiché i produttori hanno scelto di ricorrere alla possibilità di avere un'autorizzazione congiunta per l'immissione in ambiente e l'immissione in commercio; al punto 34 delle conclusioni dell'avvocato generale della Corte di giustizia europea si legge: «se il MON810 fosse stato notificato in quanto prodotto esistente ai sensi dell'articolo 17 della direttiva 2001/18, non vi sono dubbi sul fatto che l'articolo 23 della stessa direttiva sarebbe stato applicabile»; sulla seconda questione pregiudiziale, la Corte di giustizia europea conclude che uno Stato membro non possa intervenire in applicazione dell'articolo 34 se non attraverso l'applicazione dell'articolo 54 del regolamento 178/2001; l'articolo 54 del regolamento 178/2001 limita il potere di intervento dei singoli Stati membri ai casi per i quali la Commissione, avvertita di un manifesto grave rischio per la salute posto da un alimento o mangime a base di OGM come previsto dell'articolo 53 del medesimo regolamento, non intervenga sollecitamente; sulla terza questione pregiudiziale pur riconoscendo la diversità tra l'articolo 23 della direttiva e l'articolo 34 del regolamento sia nella definizione del concetto di rischio che per la sostituzione dei poteri di intervento che passano dagli Stati membri alla Commissione, la Corte di giustizia europea conclude che «le condizioni per il ricorso ai due tipi di misure possono essere considerate largamente omogenee»; la Corte di giustizia europea conclude che per adottare l'articolo 34 del regolamento 1829/2003 è necessario che sia accertata l'esistenza non soltanto ipotetica del rischio e che la probabilità del verificarsi di tali danni, anche se non necessariamente determinata con precisione, non sia insignificante; nonostante l'emanazione delle rilevanti sentenze della Corte di giustizia europea rimangono alcuni elementi di dubbio sull'applicazione normativa a partire dall'inclusione del MON810 quale prodotto esistente ai sensi dell'articolo 20 del regolamento 1829/2003; la Monsanto ha scelto di attendere l'emanazione del regolamento 1829/2003 per avanzare la domanda di rinnovo dell'autorizzazione potendo beneficiare dell'applicazione dell'articolo 12 della direttiva 2001/18; il MON810 è, a partire dal 2007, autorizzato ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 4 del regolamento 1829/2003 che consente il riconoscimento di OGM già autorizzati e che abbiano fatto richiesta di rinnovo entro nove anni dalla data di scadenza della prima autorizzazione; l'articolo 20 contenuto al Capo III è relativo ai mangimi animali; per gli OGM destinati al consumo umano si applicano gli articoli 3-10 del capo II del citato regolamento e quindi, il MON810 è da considerarsi a tutti gli effetti un OGM non autorizzato per il consumo umano; l'assenza di autorizzazione al consumo umano è un aspetto particolarmente rilevante nel caso in cui colture tradizionali o biologiche risultino contaminate dal momento che non basterebbe riportare in etichetta la presenza di OGM, ma i prodotti contaminati potrebbero essere usati solo per la mangimistica; le misure necessarie per emettere un OGM in ambiente sono richiamate all'articolo 17, paragrafo 5, che dispone che in presenza dei documenti relativi all'applicazione della parte C della direttiva 2001/18/CE e di un piano di monitoraggio ai sensi dell'allegato VII della stessa, gli OGM sono esclusi dall'applicazione degli articoli 13-24 della direttiva 2001/18 (inclusa la clausola di salvaguardia); la direttiva 2001/18/CE, compresa la clausola di salvaguardia, si applica anche alle varietà autorizzate ai sensi del Regolamento 1829/2003 ad eccezione di quanto previsto all'articolo 17, paragrafo 5 (e al 5.5 per gli OGM autorizzati per il consumo umano); l'articolo 20 del regolamento 1829/2003, al fine di favorire i prodotti già autorizzati, consente di notificare un prodotto esistente in deroga a quanto prescritto all'articolo 16, paragrafo 2, che vieta l'immissione in commercio di un OGM senza una specifica autorizzazione; si deve dedurre la non applicabilità dell'articolo 17 (domanda di autorizzazione) che definisce le disposizioni sulla base delle quali presentare la domanda per l'autorizzazione di cui proprio all'articolo 16, paragrafo 2; non sussistendo più le norme dell'articolo portante non possono sussistere i criteri definiti all'articolo 17; allo stato attuale il MON810 non può essere considerato come autorizzato all'emissione deliberata in quanto notificato in deroga agli articoli rilevanti; questa interpretazione è confortata dal fatto che l'articolo 20, paragrafo 4, rimanda all'attuazione dell'articolo 23 del regolamento 1829/2003 dove in effetti si richiama l'applicazione dell'articolo 17 al solo punto 2 e definisce i termini di autorizzazioni dei mangimi in quanto tali e non per il rilascio deliberato; il MON810, non godendo più delle condizioni di valutazione previste all'articolo 17, paragrafo 5, non può più considerarsi come rientrante nella normativa di cui all'articolo 12 della direttiva 2001/18/CE; nonostante il MON810 sia stato notificato ai sensi dell'articolo 20 del regolamento 1829/2003, si applicano gli articoli da 13 a 24, compresa la clausola di salvaguardia; la stessa Commissione, volendo introdurre un maggior grado di flessibilità nella possibilità che gli Stati membri possano vietare la coltivazione di OGM sul proprio territorio con argomentazioni diverse da quelle previste nella clausola di salvaguardia (ad esempio, applicando criteri di impatto socio-economici), ha proposto l'emanazione di un regolamento di modifica della direttiva 2001/18/CE che dovrà applicarsi anche agli OGM autorizzati ai sensi del regolamento 1829/2003–: se i ministri interrogati, nell'ambito delle proprie competenze, non ritengano necessario: a) porre in essere presso le competenti sedi europee tutte le iniziative necessarie al fine di giungere alla revoca dell'autorizzazione alla coltivazione del MON810 per insussistenza delle condizioni di esclusione ai processi di autorizzazione previsti dalla direttiva 2001/18/CE e dal regolamento 1829/2003; b) porre in essere le iniziative necessarie all'applicazione della citata clausola di salvaguardia ai sensi dell'articolo 23 della direttiva 2001/18/CE; c) ricorrere agli articoli 16 e 18 della direttiva 2002/53/CE sul registro varietale comunitario per vietare l'uso, ma non il commercio, del MON810 sulla base delle considerazioni previste; d) intervenire nelle sedi opportune al fine di ripristinare la necessaria chiarezza normativa tra l'emissione deliberata di OGM e la loro immissione in commercio. (4-00358)

 
Cronologia
giovedì 2 maggio
  • Parlamento e istituzioni

    Nomina e giuramento dei Viceministri e dei Sottosegretari di Stato.



lunedì 6 maggio
  • Parlamento e istituzioni
    Muore a Roma il senatore a vita Giulio Andreotti.

martedì 7 maggio
  • Politica, cultura e società

    A Genova, la nave porta-container Jolly nero colpisce accidentalmente una palazzina del porto, provocandone il crollo. Le vittime sono 9.