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Documenti ed Atti

XVII Legislatura della repubblica italiana

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/00434 presentata da VARGIU PIERPAOLO (SCELTA CIVICA PER L'ITALIA) in data 14/05/2013

Atto Camera Interrogazione a risposta scritta 4-00434 presentato da VARGIU Pierpaolo testo di Martedì 14 maggio 2013, seduta n. 15 VARGIU . — Al Ministro della salute . — Per sapere – premesso che: i medici, specializzatisi in varie discipline mediche, iscritti ai corsi tra gli anni 1982 e 1991, durante l'espletamento di tali attività di formazione ed in dipendenza delle stesse e delle correlate prestazioni mediche, non hanno mai percepito alcuna remunerazione; per contro, in base alle direttive 75/362/CEE del Consiglio del 16 giugno 1975; 75/363/CEE del Consiglio del 16 giugno 1975 e 82/76/CEE del Consiglio del 26 gennaio 1982 (in seguito abrogate e coordinate dalla direttiva 93/16/CEE del Consiglio del 5 aprile 1993) in materia di formazione dei medici specialisti e dei corsi per il conseguimento dei relativi diplomi, è stato prescritto, per tutti gli Stati dell'Unione europea, che le attività di formazione, sia a tempo pieno, sia a tempo ridotto, debbano formare oggetto di «adeguata remunerazione»; in particolare, l'articolo 16 della succitata direttiva 82/76/CEE indicava, per gli Stati membri, quale termine ultimo di attuazione delle direttive, il 31 dicembre 1982, in osservanza degli articoli 5 e 189, terzo comma, del trattato che istituisce la Comunità europea; la Corte di giustizia delle comunità europee, con sentenza 7 luglio 1987 (causa C-49/86, Commissione delle Comunità europee contro Repubblica italiana) condannava lo Stato italiano per essere venuto meno agli obblighi incombenti in forza del Trattato CEE, non essendosi adeguata alla perentoria disposizione di cui sopra; successivamente, con il decreto legislativo 8 agosto 1991, n.257, il legislatore nazionale, riordinando l'accesso alle scuole di specializzazione e le relative modalità di formazione e recependo, in ritardo, le direttive sopra richiamate, stabiliva in favore degli specializzandi una borsa di studio annuale di lire 21.500.000, prevedendo però – al secondo comma dell'articolo 8 del citato decreto legislativo n.257 del 1991 – che tali disposizioni trovassero applicazione solamente in favore dei medici ammessi alle scuole di specializzazione a decorrere dall'anno accademico 1991-1992; per la ritardata e (parzialmente) omessa attuazione delle direttive sopra richiamate, alcuni medici esclusi dalla norma avviavano un contenzioso, conclusosi con numerose sentenze dei tribunali amministrativi regionali e del Consiglio di Stato che evidenziano l'illegittimità dei provvedimenti tardivamente adottati dall'amministrazione, con conseguente annullamento degli stessi, in quanto in contrasto con le direttive comunitarie; successivamente e sempre con ritardo, la legge 19 ottobre 1999, n.370, attribuiva, all'articolo 11, una borsa di studio annua onnicomprensiva di 13 milioni di lire ai soli medici destinatari delle sentenze amministrative passate in giudicato e ciò forfettariamente per tutta la durata del corso; la Corte di giustizia delle comunità europee, con sentenza del 25 febbraio 1999 (causa C-131/97) affermava il principio in base al quale l'obbligo di retribuzione dei medici specialisti durante i periodi di formazione deve considerarsi incondizionato e deve altresì essere sufficientemente preciso, in modo tale che il giudice nazionale sia tenuto, nell'applicazione di disposizioni nazionali precedenti o successive alla direttiva, ad interpretarle, quanto più possibile attenendosi alla lettera della summenzionata sentenza senza peraltro tradirne lo spirito; con successiva sentenza del 3 ottobre 2000 (causa C-371/97), la Corte di giustizia delle comunità europee precisava inoltre che tale obbligo di retribuire in maniera adeguata i periodi di formazione deve valere tanto per la formazione a tempo pieno, quanto per la formazione a tempo parziale; a completamento del quadro normativo appena richiamato, interveniva il decreto legislativo 17 agosto 1999, n.368, attuativo della direttiva 93/16/CEE del Consiglio del 5 aprile 1993, in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli; la suddetta norma prevede, in particolare, all'articolo 37, l'inquadramento dell'attività svolta dal medico durante il periodo di formazione specialistica in uno specifico contratto di formazione-lavoro con la corresponsione di un trattamento economico annuo onnicomprensivo, determinato con decreto ministeriale ogni tre anni; dottrina e giurisprudenza comunitarie risultano essere univoche, nel senso di riconoscere ai medici un vero e proprio diritto alla remunerazione, principio questo, peraltro, sovrapponibile a quanto stabilito dall'articolo 36 della Costituzione: «Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa (...)»; né lo Stato italiano, né le singole amministrazioni centrali o periferiche si sono attivati per adempiere alle indicazioni della Corte di giustizia europea o alle direttive comunitarie sopra richiamate nei confronti dei medici specialisti (iscritti ai corsi di specializzazione tra gli anni 1982 e 1991); lo Stato non provvedeva nemmeno ad adempiere in maniera puntuale e completa alle sentenze degli organi di giustizia amministrativa, che avevano annullato i provvedimenti di carattere generale in contrasto con le disposizioni richiamate; decisioni, queste, che, pertanto, estendevano la loro efficacia erga omnes e non solo nei confronti dei ricorrenti–: quali iniziative intenda tempestivamente intraprendere al fine di risolvere l'annosa questione esposta in premessa, adeguandosi alle indicazioni provenienti dalle direttive comunitarie e alle sentenze del supremo organo di giustizia europeo, nonché di evitare che dall'imponente contenzioso promosso dai medici interessati derivino a carico dello Stato gravosi oneri finanziari, particolarmente insopportabili nell'attuale contesto. (4-00434)

 
Cronologia
sabato 11 maggio
  • Politica, cultura e società

    Guglielmo Epifani, ex segretario generale della CGIL, viene eletto segretario pro tempore del Partito democratico fino allo svolgimento del congresso nazionale.



lunedì 20 maggio
  • Parlamento e istituzioni

    La Camera approva il disegno di legge recante conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 2013, n. 24, recante disposizioni urgenti in materia sanitaria (C. 734), che sarà approvato definitivamente dal Senato il 22 maggio (legge 23 maggio 2013, n. 57).