Documenti ed Atti
XVII Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/00162 presentata da PAGANO ALESSANDRO (IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE) in data 21/05/2013
Atto Camera Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-00162 presentato da PAGANO Alessandro testo di Martedì 21 maggio 2013, seduta n. 20 PAGANO e BERNARDO . — Al Ministro dell'economia e delle finanze . — Per sapere – premesso che: nell'ipotesi di omessa fatturazione delle operazioni imponibili, l'articolo 6, comma 9- bis , del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.471, prevede che chi viola gli obblighi inerenti alla documentazione e alla registrazione di operazioni ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, sia punito con la sanzione amministrativa compresa fra il cento e il duecento per cento dell'imposta relativa all'imponibile non correttamente documentato o registrato nel corso dell'esercizio; per la medesima fattispecie era anche previsto che l'imposta per la parte «a credito» non venisse riconosciuta; tuttavia la sentenza della Corte di giustizia C-95/07 del 1998 ha giudicato eccessiva tale sanzione nel caso in cui la mancata registrazione fosse meramente formale e non comportasse alcuna evasione d'imposta, come nel caso dell'autofatturazione; tuttavia, a seguito della citata sentenza, l'Agenzia delle entrate ha continuato ad applicare la sanzione piena del 100 per cento dell'imposta non autofatturata; le norme che regolano le sanzioni tributarie, contenute nel decreto legislativo n.472 del 1997, contemplano l'obbligo di valutazione rispetto al danno erariale e al comportamento del soggetto (articolo 7); le norme prevedono inoltre l'esclusione della punibilità laddove non vi sia dolo o colpa ed (articolo 5), in ogni caso, in assenza di concreto danno erariale (articolo 6); l'articolo 10 dello Statuto dei diritti del contribuente (legge n.212 del 2000) prevede la non punibilità del contribuente, laddove la sua condotta non abbia creato effettivo danno agli interessi dell'erario; il 12 ottobre 2012 il Governo pro tempore ha assolto l'ordine del giorno 9/5291-A/53 Pagano, che chiedeva al Governo di intervenire sulla fattispecie esposta in premessa prevedendo la riduzione del livello delle sanzioni per inadempimento formale, qualora questo non comporti evasione d'imposta–: se non ritenga opportuno stabilire, mediante un'apposita interpretazione che tenga conto del complesso delle norme descritte in premessa, che la sanzione prevista dal comma 9- bis dell'articolo 6 del decreto legislativo n.471 del 1997, non si applica qualora la mancata registrazione sia meramente formale e non comporti alcuna evasione d'imposta, come nel caso dell'autofatturazione. (5-00162)