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Documenti ed Atti

XVII Legislatura della repubblica italiana

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/00488 presentata da PAGANO ALESSANDRO (IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE) in data 02/07/2013

Atto Camera Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-00488 presentato da PAGANO Alessandro testo di Martedì 2 luglio 2013, seduta n. 44 PAGANO . — Al Ministro dell'economia e delle finanze . — Per sapere – premesso che: il 10 maggio 2013 è stato pubblicato l'elenco degli enti e società cooperative costituiti tra i dipendenti di una medesima amministrazione pubblica entro il 1 o gennaio 1993, già iscritti nell'elenco generale di cui all'articolo 106 del Testo unico bancario (TUB) di cui al decreto legislativo n.385 del 1993, che possono continuare ad operare alle condizioni e nei limiti stabiliti dalle disposizioni di settore senza l'obbligo di iscrizione in albi ed elenchi tenuti dalla Banca d'Italia; tali organismi finanziari, che associano i lavoratori, prevalentemente pubblici, e incentivano forme di risparmio e previdenza complementare, sono sorti in Italia nei primi anni del ’900; in particolare, questi enti e cooperative finanziarie accolgono tra i loro soci i dipendenti di diversi istituzioni e enti pubblici e svolgono anche attività mutualistiche elargendo sussidi in caso di malattie, morte o infortunio, nonché borse di studio per gli studenti meritevoli; nel 1995 il Ministero del tesoro, con i decreti ministeriali 29 marzo 1995, 10 maggio 1995 e 11 dicembre 1995, ha riconosciuto tali enti e cooperative, regolamentando la loro iscrizione tra gli enti finanziari previsti dall'articolo 106 del TUB e definendone l'ambito operativo; nel corso degli ultimi anni si sono iscritte in tale ambito circa 26 istituzioni finanziarie costituite in enti morali, associazioni e cooperative, localizzate nelle maggiori città; nell'ambito della riforma dell'intermediazione finanziaria non bancaria introdotta dal decreto legislativo n.141 del 2010, l'articolo 112, comma 7, secondo periodo, del TUB, come modificato dal decreto legislativo n.169 del 2012, ha previsto che gli enti e le società cooperative costituiti tra i dipendenti di una medesima amministrazione pubblica entro il 1 o gennaio 1993, già iscritti nell'elenco generale di cui all'articolo 106 del TUB, possano continuare ad operare alle condizioni e nei limiti stabiliti dalle disposizioni di settore, senza l'obbligo di iscrizione in albi ed elenchi tenuti dalla Banca d'Italia; il suddetto decreto legislativo n.141 del 2010, all'articolo 10, comma 10- bis , ha anche previsto che «La Banca d'Italia pubblica l'elenco dei soggetti, operanti alla data dell'entrata in vigore del presente decreto, che continuano a svolgere la propria attività ai sensi dell'articolo 112, comma 7, come modificato dal presente decreto»; la relazione illustrativa di accompagnamento del suddetto decreto legislativo afferma in merito che «La stessa impostazione viene prevista per gli organismi costituiti tra i dipendenti di una medesima PA., che beneficiano, ai sensi del decreto del Ministro del tesoro del 29 marzo 1995, di un regime specifico in materia di raccolta e di concessione di finanziamenti e di deroghe alla forma giuridica e al capitale, va infatti considerato che si tratta, anche in questo caso, di un numero chiuso di soggetti e che non possono costituirsi altri operatori della specie. Sono ricompresi anche gli enti e le società cooperative che, pur rispondendo ai requisiti di cui al decreto ministeriale 29 marzo 1995, si sono iscritte all'articolo 106 del decreto legislativo n.385 del 1993 vigente alla data del 4 settembre 2010 non con le modalità e i termini previsti dal decreto ministeriale 11 dicembre 1995 e, dunque, non hanno richiesto in sede d'iscrizione di essere inquadrate tra quelle appartenenti a tale fattispecie»; il predetto elenco emanato il 10 maggio 2013 contiene solo 11 organismi, a fronte dei suddetti 26 enti aventi diritto; l'articolo 112, comma 7, secondo periodo, del TUB, prevede unicamente tre condizioni per l'iscrizione nel predetto elenco: che gli enti e le società cooperative siano costituiti entro il 1 o gennaio 1993 tra i dipendenti di una medesima amministrazione pubblica; che essi fossero già iscritti nell'elenco generale di cui all'articolo 106 del TUB, vigente alla data del 4 settembre 2010; che si verifichino le condizioni di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro del tesoro del 29 marzo 1995; alla luce del chiaro dettato normativo, nessuna attività di carattere istruttorio sarebbe stata necessaria per inserire tali enti nell'elenco pubblicato il 10 maggio 2013, in quanto tutti i presupposti e condizioni sopra richiamate erano già stati vagliati per ogni singolo organismo in sede d'iscrizione dei suddetti soggetti nell'elenco generale di cui al citato articolo 106 del TUB; tali soggetti, i quali svolgono l'attività finanziaria in regime cooperativistico, sono animati da solidi principi etici e morali e con la loro attività perseguono finalità particolarmente meritevoli, quali: assicurare un elevato rispetto della trasparenza e della tutela dei consumatori; garantire condizioni di particolare favore e paritarie tra i consumatori, nel precipuo interesse degli utenti; fornire un servizio di prossimità adatto a piccoli utenti, con ampia tutela della famiglia; promuovere abitudini di consumo sostenibili e pratiche responsabili in tutte le fasi del rapporto di credito, tenendo conto delle specificità del proprio mercato creditizio; informare ed educare i propri clienti; un'esclusione anche solo di uno di tali organismi dal predetto elenco determinerebbe dunque la perdita di un valore sociale non ripristinabile, anche tenuto conto del fatto che, ad oggi, la normativa non consente la costituzione di nuove entità similari–: quali iniziative intenda assumere al fine di ripristinare la corretta interpretazione della normativa in materia, chiarendo che hanno diritto ad essere inseriti nell'elenco pubblicato il 10 maggio 2013 tutti gli enti, come indica la norma stessa, «già iscritti nell'elenco generale di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 o settembre 1993, n.385, vigente alla data del 4 settembre 2010, ove si verifichino le condizioni di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro del tesoro del 29 marzo 1995». (5-00488)





 
Cronologia
lunedì 1° luglio
  • Politica estera ed eventi internazionali

    La Croazia entra a far parte dell'Unione europea, come 28° Stato membro.



giovedì 11 luglio
  • Parlamento e istituzioni

    La Camera approva la proposta di legge recante istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati (C. 67), che sarà licenziata definitivamente dal Senato il 18 dicembre (legge 7 gennaio 2014, n.1).