Documenti ed Atti
XVII Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 3/00202 presentata da MONGIELLO COLOMBA (PARTITO DEMOCRATICO) in data 12/07/2013
Atto Camera Interrogazione a risposta orale 3-00202 presentato da MONGIELLO Colomba testo di Venerdì 12 luglio 2013, seduta n. 52 MONGIELLO , VENITTELLI , ANTEZZA , ZANIN , COVELLO , MARIANO , MICHELE BORDO , PELILLO , VENTRICELLI , BELLANOVA , CAPONE e GINEFRA . — Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo . — Per sapere – premesso che: la Corte costituzionale nella camera di consiglio del 3 luglio 2013 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale delle norme sulla riforma delle funzione e degli organi delle province disposte dal decreto legge «Salva Italia», ossia dell'articolo 23, commi 4, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20- bis del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito con modificazioni dall'articolo 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2011, n.214, nonché delle ulteriori previsioni in materia di soppressione delle province introdotte dal decreto legge sulla « Spending review », ossia degli articoli 17 e 18 del decreto-legge 6 luglio 2012 n.95, convertito con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 7 agosto 2012, n.135; la Corte, in particolare, ha verificato che le predette disposizioni violano l'articolo 77 della Costituzione, in relazione agli articoli 117, secondo comma, lettera p) , e 133, primo comma, della Costituzione, in quanto trattasi di norme adottate tramite un decreto-legge, il quale è atto destinato a fronteggiare casi straordinari di necessità e urgenza e pertanto è uno strumento normativo non utilizzabile per realizzare una riforma organica e di sistema quale quella prevista dalle norme censurate nel predetto giudizio; ove tali norme non fossero state caducate, la loro attuazione avrebbe comportato, tra l'altro, anche il trasferimento, dalle province ai comuni, delle funzioni in materia di valorizzazione dei beni culturali e tra esse la gestione del sistema bibliotecario; al riguardo, al fine di far meglio comprendere l'importanza, la specificità e la peculiarità del sistema bibliotecario provinciale, i direttori delle biblioteche provinciali di Bari, Brindisi, Campobasso, Foggia, Isernia, L'Aquila, Lecce, Pescara, Potenza, Teramo, hanno elaborato e diffuso un puntuale documento informativo in cui tali elementi di rinomanza sono stati dettagliatamente evidenziati facendo emergere i rischi per la cultura che un eventuale trasferimento di funzioni avrebbe allo scopo comportato; l'eventuale processo di riordino e revisione delle competenze delle province italiane, per le biblioteche provinciali, per lo più presenti solo in alcune realtà dell'Italia meridionale, avrebbe rappresentato un vulnus gravissimo in grado di determinare l'impoverimento (se non la scomparsa) di servizi e funzioni sovracomunali essenziali volti a conservare e valorizzare, attraverso la raccolta e l'incremento delle collezioni bibliografiche e documentarie, l'identità storica, culturale e civile dei rispettivi territori; vale la pena ricordare che per ragioni storiche antiche e recenti, infatti, queste specifiche biblioteche (una quindicina in tutto su un complesso nazionale di oltre 10.000 biblioteche di enti diversi) svolgono da tempo compiti che conferiscono loro i caratteri non già di mere biblioteche di consultazione e lettura, ma di servizi e funzioni biblio-documentali e di conservazione dell'eredità culturale di «area vasta», cioè di ambito sovracomunale e talvolta interprovinciale (per sedimentazione bibliografica-documentaria, per utenza, per essere centro di coordinamento e raccordo di sistemi bibliotecari di ampi territori, per iniziative di promozione e valorizzazione); inoltre, da tempo queste biblioteche hanno una salda connessione provinciale (ad esempio in qualità di centro di rete dei poli sub regionali o regionali del Servizio bibliotecario nazionale), con il coordinamento, l'assistenza e la tenuta centralizzata di funzioni tecnico-operative e formative di biblioteche locali di enti e istituzioni pubblici e privati e spesso di università e di enti ecclesiastici; il nostro ordinamento, inoltre, contiene specifiche norme che elevano queste biblioteche a luogo di «deposito legale» di quanto pubblicato ai fini della costituzione dei rispettivi «Archivi bibliografici regionali», con ciò riaffermando anche un loro imprescindibile ruolo di istituti di conservazione di area vasta; il paventato trasferimento di queste biblioteche ai rispettivi comuni capoluogo sarebbe quindi esiziale ai fini del mantenimento di questi pur consolidati caratteri vista l'assoluta incompetenza amministrativa e inesistenza di una tradizione di coordinamento intercomunale da parte dei comuni capoluogo, ma soprattutto in considerazione della insussistenza di risorse finanziarie capaci di mantenere e accrescere i livelli di funzionalità e specificità delle attuali biblioteche provinciali; in aggiunta andrebbe sottolineata l'ulteriore criticità che l'ipotizzato trasferimento di funzioni avrebbe creato al sistema bibliotecario territoriale. Infatti, la riforma degli articoli 13 e 14 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo n.267 del 2000, insieme a quella intervenuti ai sensi dell'articolo 14, commi 26 e 27 del decreto legge n.78 del 2010 convertito con modificazioni dalla legge n.122 del 2010 e dell'articolo 19 del decreto-legge n.95 del 2012 convertito, con modificazioni, dalla legge n.135 del 2012, in ragione della reintroduzione dei principi delle spese facoltative e delle spese obbligatorie da esse stabiliti, hanno determinato l'obbligo dei comuni di assicurare l'esercizio delle funzioni fondamentali, da cui però sono state espunte le biblioteche i musei ed i teatri. In tal modo tali strutture e servizi non solo sarebbero restati un onere a carico dell'ente locale erogante, ma avrebbero anche assunto su di loro l'alea della estemporaneità amministrativa e finanziaria, rischiando di vanificare gli interventi e le funzioni di coordinamento che in alcuni casi si sono trasformate in una grande e modernissima infrastruttura interbibliotecaria, ottimizzando i costi di gestione attraverso la centralizzazione di alcuni servizi generali ad alto costo; un eventuale trasferimento ai comuni delle biblioteche provinciali, in una situazione di crisi della finanza locale, sarebbe il colpo finale dato a questi istituti che come noto, affinché possano rispondere ai compiti di coordinamento, di sistema e di servizi biblio-documentali e conservativi di area vasta, necessitano di certezza di stanziamenti, continuità degli stessi, programmazione della propria azione; a poche ore dalla pronuncia dell'incostituzionalità delle norme sulla soppressione delle province, il Governo ha reso noto che sarebbe stata sua volontà approvare un disegno di legge costituzionale volto a prevedere la soppressione delle province e la riproposizione delle disposizioni vanificate dalla predetta sentenza; successivamente, il Governo, dando seguito alla citata dichiarazione di intenti, nella seduta del Consiglio dei ministri del 5 luglio 2013, ha, tra l'altro, esaminato uno schema di disegno di legge costituzionale per l'abolizione delle province da sottoporre al parere della conferenza unificata–: se in ragione di quanto descritto in premessa, non intendano tener conto della peculiarità del sistema bibliotecario, segnatamente del Sud Italia, oggi affidato alle province ed in tale ambito intraprendere le opportune iniziative normative volte conservare in capo ad ambiti amministrativi di analogo rango a quello provinciale, le competenze in materia di reti e sistemi informativi e biblio-documentali, o se del caso a porre in capo alle regioni la regolazione delle funzioni biblio-documentali relative ai sistemi a rete sovraccomunali in quanto le stesse regioni rappresentano gli unici enti che potrebbero avere obblighi nei confronti della gestione dei citati sistemi, servizi e attività biblio-documentali. (3-00202)