Documenti ed Atti
XVII Legislatura della repubblica italiana
ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/01682-A/021 presentata da IACONO MARIA (PARTITO DEMOCRATICO) in data 24/10/2013
Atto Camera Ordine del Giorno 9/01682-A/021 presentato da IACONO Maria testo di Giovedì 24 ottobre 2013, seduta n. 104 La Camera, premesso che: il provvedimento in esame, opportunamente contiene disposizioni che consentono alle Pubbliche Amministrazioni di bandire procedure concorsuali, per titoli ed esami, per assunzioni a tempo indeterminato di personale non dirigenziale che sia in possesso di determinati requisiti e che abbia maturato, negli ultimi 5 anni, almeno 3 anni di servizio; tale disposizione è stata adottata sulla scia di norme inserite in precedenti interventi legislativi – vedi la legge finanziaria del 2013 – volte alla valorizzazione e stabilizzazione del prezioso patrimonio professionale acquisito dai lavoratori precariamente impiegati presso le amministrazioni pubbliche; si avverte in modo sempre più stringente l'esigenza di estendere la portata di tali interventi, al fine di garantire la continuità delle prestazioni fornite dal servizio pubblico e per consentire alle decine di migliaia di lavoratori precari di veder riconosciuta la propria professionalità, impegna il Governo a valutare l'opportunità di prevedere misure volte ad assicurare: a) per le medesime finalità del DDL, volte ad agevolare l'attuazione dei processi di stabilizzazione e per un triennio, la deroga, per gli enti territoriali di cui all'articolo 14, comma 24- bis , del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122, al limite assunzionale del 40 di cui all'articolo 76, comma 7, primo periodo, del decreto-legge 112/2008, convertito con modificazioni dalla legge 133/2008 e al disposto di cui all'articolo 1, comma 562, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n.296; b) l'estensione della vigenza del disposto di cui all'articolo 17, comma 12, del decreto-legge 78/2009, convertito dalla legge 3 agosto 2009, n.102, al 31/12/2016, coordinando la disposizione con le previsioni di cui al comma 8. dell'articolo 4 del DDL; c) limitatamente alle qualifiche per le quali è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo, la non applicabilità del limite finanziario prescritto dal comma 6. dell'articolo 4 del DDL a garanzia dell'adeguato accesso dall'esterno; e previa verifica con le Regioni e le amministrazioni locali interessante: d) la possibilità per le Regioni di bandire concorsi pubblici unici con valorizzazione dell'esperienza professionale maturata dai titolari di rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato, volti alla formazione di graduatorie di idonei; e) la possibilità di consentire – in caso di insussistenza di situazioni di soprannumero o di eccedenza di personale – per le Regioni a statuto speciale e per gli Enti territoriali facenti parte delle predette Regioni, di utilizzare, nel rispetto dei vincoli finanziari previsti in materia di assunzioni e di contenimento della spesa di personale, secondo i rispettivi regimi limitativi fissati dai documenti di finanza pubblica, per la copertura dei posti vacanti, i soggetti inseriti nelle predette graduatorie, nonché di autorizzare le Amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le istituzioni universitarie, gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali e le Amministrazioni, le Aziende e gli Enti locali del Servizio Sanitario Nazionale ad effettuare assunzioni utilizzando le medesime graduatorie. 9/1682-A/ 21 . Iacono , Zappulla , Amoddio , Capodicasa , Albanella , Greco , Gullo , Faraone .