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Documenti ed Atti

XVIII Legislatura della repubblica italiana

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/00620 presentata da OCCHIONERO GIUSEPPINA (LIBERI E UGUALI) in data 04/07/2018

Atto Camera Interrogazione a risposta scritta 4-00620 presentato da OCCHIONERO Giuseppina testo di Mercoledì 4 luglio 2018, seduta n. 21 OCCHIONERO . — Al Ministro dell'interno . — Per sapere – premesso che: risulta all'interrogante, sulla base di alcune segnalazioni ricevute, che le questure di Campobasso e Isernia non accoglierebbero le richieste di rilascio e rinnovo del permesso di soggiorno ai titolari di protezione internazionale se non dimostrano, con apposita documentazione, la disponibilità di un alloggio; l'articolo 5 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, «Attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale», al comma 1, prevede che «l'obbligo di comunicare alla questura il proprio domicilio o residenza è assolto dal richiedente tramite dichiarazione da riportare nella domanda di protezione internazionale»; dalla norma suddetta non si evince alcun obbligo per il richiedente di produzione di documentazione attestante le dichiarazioni rilasciate; in questo senso, si era espresso il Ministero dell'interno – dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione con la circolare del 18 maggio 2015 indirizzata al prefetto di Roma, al questore di Roma e, per conoscenza, al dipartimento della pubblica sicurezza – direzione centrale delle politiche dell'immigrazione e delle frontiere, stabilendo che «ai fini del rinnovo del permesso di soggiorno per i titolari di protezione internazionale, non vi è l'obbligo di dimostrazione dell'alloggio»; a conferma di quanto sinora esposto, il tribunale di Roma, prima sezione civile, con ordinanza ex articolo 702- bis del codice di procedura penale, ruolo generale n. 60649/2015, accoglieva il ricorso del ricorrente nei confronti della questura di Roma, la quale dichiarava incompleta la documentazione prodotta dal ricorrente per non avere «l'istante prodotto documentazione attestante l'iscrizione anagrafica della dimora abituale» –: se trovino conferma le notizie cifra le suddette modalità adoperate dalle questure citate in premessa; se non ritenga di dover intraprendere opportune iniziative, per quanto di competenza, al fine di fornire un'adeguata interpretazione delle disposizioni di legge vigenti in materia, con particolare riferimento alla produzione della documentazione attinente alla disponibilità di un alloggio per i titolari di protezione internazionale. (4-00620)