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Documenti ed Atti

XVIII Legislatura della repubblica italiana

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/00112 presentata da PANIZZUT MASSIMILIANO (LEGA - SALVINI PREMIER) in data 09/07/2018

Atto Camera Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-00112 presentato da PANIZZUT Massimiliano testo di Lunedì 9 luglio 2018, seduta n. 22 PANIZZUT , TIRAMANI , BOLDI , DE MARTINI , FOSCOLO , LAZZARINI , LOCATELLI , SEGNANA e ZIELLO . — Al Ministro della salute . — Per sapere – premesso che: il decreto del Presidente della Repubblica n. 542 del 1994, in tema di autorizzazione all'uso diagnostico di apparecchiature a risonanza magnetica nucleare sul territorio nazionale, distingue le tipologie di apparecchiature e le relative autorizzazioni a seconda delle caratteristiche tecniche e della potenza di funzionamento della macchina; in merito è recentemente intervenuto il decreto-legge n. 113 del 2016, convertito dalla legge n. 160 del 2016, il quale ha modificato l’ iter autorizzativo delle cosiddette « Total Body », ampliando la competenza delle regioni al rilascio delle autorizzazioni per le apparecchiature ad alto campo; non è stato modificato il regime relativo alle apparecchiature settoriali; fin dall'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica n. 542 del 1994 si è posto il problema interpretativo in ordine a che cosa dovesse intendersi per «macchine settoriali»; l'articolo 3, comma 1, infatti; prevedeva, e ancora prevede, che dovesse essere emanato un ulteriore decreto del Ministro della salute, oggi non emanato, che individuasse quali fossero le apparecchiature per risonanza magnetica (rm) non soggette ad autorizzazione; la mancanza di certezza sul punto ha dato luogo ad interpretazioni differenziate a livello nazionale e regionale; in particolare, il 7 giugno 1995 intervenne il Ministero della salute inviando agli assessorati regionali una nota di chiarimento in merito all'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 542 del 1994, sostenendo che non esistevano condizioni tecnico-scientifiche che giustificassero un'esenzione dell'esonero all'autorizzazione per tutte le macchine RM fino a T 0,5 di campo magnetico; da ultimo l'istituto superiore di sanità con nota del 23 ottobre 2017 indirizzata al Ministero della salute, in risposta a un quesito sottoposto in tema di NMR settoriali, rilevate le differenti interpretazioni da parte delle regioni, esaminata la questione dal punto di vista tecnico, giunge alla conclusione che l'uso per altri distretti anatomici non comporta rischi addizionali e che pertanto ne è possibile l'autorizzazione, invitando altresì il Ministero a redigere un futuro regolamento che fornisca una interpretazione uniforme della materia su tutto il territorio nazionale; nei primi mesi del 2018 il Ministero della salute, a seguito di un tavolo di lavoro in tema di risonanza magnetica, ha predisposto un documento finale, trasmesso in Conferenza Stato-regioni, calendarizzato e rinviato per due volte –: se la Ministra interrogata non ritenga opportuno assumere iniziative affinché venga data una risposta tempestiva e definitiva nella valutazione delle risonanze magnetiche settoriali a conferma che per le stesse non vi è la necessità di un'autorizzazione preventiva. (5-00112)