Documenti ed Atti
XVIII Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/02437 presentata da TIRAMANI PAOLO (LEGA - SALVINI PREMIER) in data 03/07/2019
Atto Camera Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-02437 presentato da TIRAMANI Paolo testo di Mercoledì 3 luglio 2019, seduta n. 202 TIRAMANI , PANIZZUT , BOLDI , DE MARTINI , FOSCOLO , LAZZARINI , LOCATELLI , SUTTO e ZIELLO . — Al Ministro della salute . — Per sapere – premesso che: il prezzo dei medicinali per uso veterinario attualmente utilizzati in Italia è molto elevato. Secondo le stime, a parità di principio attivo, i farmaci veterinari hanno un costo mediamente superiore a quello dei corrispondenti prodotti per uso umano; il caso più noto, riportato anche dai principali organi di stampa, è quello relativo al principio attivo fenobarbital, utilizzato da moltissimi anni nel trattamento dell'epilessia; fino a qualche tempo fa, in assenza di specialità medicinali autorizzate per l'uso veterinario, l'epilessia nei cani era tenuta sotto controllo ricorrendo al cosiddetto uso in deroga, somministrando all'animale i farmaci per uso umano (come il Gardenale), a base del predetto principio attivo fenobarbital; a partire dal mese di marzo 2017, tuttavia, hanno fatto il loro ingresso sul mercato medicinali specificamente indicati per l'uso nei cani, il cui prezzo è molto superiore rispetto ai corrispondenti medicinali per uso umano; la disponibilità in commercio di questi prodotti, specificamente autorizzati per l'uso veterinario, impedisce ai medici veterinari di continuare a prescrivere il corrispondente medicinale per uso umano, ricorrendo al cosiddetto uso in deroga. Ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo n. 193 del 2006, infatti, i medici veterinari possono trattare l'animale con farmaci per uso umano solamente nel caso in cui «non esistano medicinali veterinari autorizzati per curare una determinata affezione di specie animale»; sono evidenti le ragioni di appropriatezza farmaceutica che si pongono alla base della citata disposizione normativa. La norma è stata, del resto, riprodotta, con marginali modificazioni, anche nel nuovo regolamento (UE) n. 2019/6 relativo ai medicinali veterinari; tuttavia, nei casi come quello sopra citato, in cui a parità di principio attivo la forbice di prezzo tra i farmaci per l'uso umano e veterinario risulta eccessiva, appare necessario un intervento a tutela del benessere animale e del consumatore –: se e quali iniziative di competenza il Ministro intenda adottare in relazione alla tematica esposta in premessa, al fine di contenere le differenze di prezzo tra farmaci per uso umano e veterinario basati sul medesimo principio attivo, rendendo così sostenibile, anche in ambito veterinario, il trattamento delle patologie croniche, a tutela del benessere animale. (5-02437)