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Documenti ed Atti

XVIII Legislatura della repubblica italiana

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/03213 presentata da GUIDESI GUIDO (LEGA - SALVINI PREMIER) in data 28/11/2019

Atto Camera Interrogazione a risposta in commissione 5-03213 presentato da GUIDESI Guido testo di Giovedì 28 novembre 2019, seduta n. 268 GUIDESI , GOLINELLI , BUBISUTTI , GASTALDI , LIUNI , LOLINI , LOSS , MANZATO e VIVIANI . — Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali . — Per sapere – premesso che: il protrarsi di eventi climatici avversi in tutto il Paese sta producendo effetti negativi e disagi sui cittadini e imprese e il settore agricolo vive momenti molto difficili e la conta dei danni ancora in fase di avanzamento prefigura conseguenze economiche disastrose; le piogge persistenti a carattere alluvionale, in particolare in tutto il bacino padano, stanno rendendo difficoltosa, da parte delle aziende zootecniche, la gestione e l'utilizzazione agronomica degli effluenti; le condizioni meteorologiche, infatti, non permettono le normali lavorazioni di stagione, tra le quali la concimazione di fondo propedeutica alle semine autunno vernine necessarie a contenere il dilavamento del suolo, come anche la capacità di stoccaggio aziendale si va assottigliando con la conseguenza di un rischio ambientale e sanitario; l'articolo 40 del decreto ministeriale 25 febbraio 2016 prevede che le regioni e le province autonome possano individuare decorrenze diverse, relativamente ai divieti di utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e delle acque reflue e del digestato nonché dei concimi azotati e degli ammendanti organici, in relazione a specifiche condizioni pedoclimatiche locali e possono altresì prevedere un'organizzazione del periodo di divieto diversa che tenga conto sia degli andamenti climatici della stagione autunnale, sia di quelli della stagione primaverile e dei loro riflessi sulla corretta gestione delle colture; la gestione dei divieti tramite bollettino tiene in considerazione anche le problematiche inerenti alla qualità dell'aria; infatti, per evitare aumenti significativi di particolato sottile, di cui l'ammoniaca è un precursore, sarebbe preferibile distribuire gli spandimenti su periodi meteorologicamente più favorevoli, rispetto a concentrarli in pochi giorni; ci si trova nell'approssimarsi del periodo di divieto continuativo – dal 1° dicembre al 31 gennaio – degli spandimenti, previsto dall'articolo 40, comma 2, del suddetto decreto ministeriale, e in presenza di previsioni meteorologiche che non prefigurano la possibilità di apertura di «finestre» temporali adeguate a consentire le attività da qui fino alla fine del mese di novembre; una deroga all'articolo 40 del decreto ministeriale 25 febbraio 2016 che preveda la possibilità di effettuare operazioni di spandimento degli effluenti all'interno del periodo, per un massimo di sette giornate o, in alternativa, di autorizzare a determinarsi in tal senso qualora, come attestato dalle previsioni meteo, persistano le avverse condizioni climatiche, sarebbe non solo in linea con la «direttiva nitrati», che non prevede un esplicito periodo di divieto, ma richiede che lo stesso sia individuato sulla base delle condizioni del suolo, climatiche e dell'uso del terreno al fine di garantire il mantenimento durante i periodi piovosi di un quantitativo minimo di copertura vegetale, ma potrebbe anche consentire di evitare, come avvenuto in passato, il ricorso a ordinanze sindacali urgenti che, in assenza di disposizioni derogatorie, le amministrazioni locali si vedranno costrette ad adottare ricorrendo i presupposti di emergenza sanitaria o di igiene pubblica; il 6 agosto 2019 nelle Commissioni ambiente e agricoltura del Senato della Repubblica è stata approvata una risoluzione a conclusione dell'affare assegnato n. 93 sulla normativa sui nitrati di origine agricola, con la quale si impegnava il Governo pro tempore a valutare l'opportunità di una revisione dell'articolo 40 del decreto ministeriale 25 febbraio 2016, volta a superare la fissazione di un preciso periodo temporale ai fini dell'applicazione del divieto continuativo di almeno 60 giorni degli spandimenti degli effluenti zootecnici, tenendo conto dei cambiamenti climatici in atto che rendono più opportuna una distribuzione dei medesimi spandimenti in periodo meteorologicamente più favorevoli –: se non ritengano indispensabile adottare un'iniziativa urgente, per quanto di competenza, che consenta, in deroga, di effettuare le operazioni di spandimento degli effluenti come esposte in premessa e di dar seguito a quanto previsto nella risoluzione sull'argomento approvata al Senato. (5-03213)