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Documenti ed Atti

XVIII Legislatura della repubblica italiana

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/07629 presentata da FRAGOMELI GIAN MARIO (PARTITO DEMOCRATICO) in data 25/11/2020

Atto Camera Interrogazione a risposta scritta 4-07629 presentato da FRAGOMELI Gian Mario testo di Mercoledì 25 novembre 2020, seduta n. 432 FRAGOMELI , ROTTA , BURATTI , LACARRA , MURA , SANI e TOPO . — Al Ministro dell'economia e delle finanze . — Per sapere – premesso che: le mutue di auto gestione, cosiddette Mag, società cooperative finanziarie a mutualità prevalente che operano nell'ambito della finanza etica con l'obiettivo di agevolare l'inclusione finanziaria, svolgono un ruolo importante per le collettività, stabilendo stringenti criteri di valutazione etica, sociale e ambientale come base per le istruttorie di finanziamento; alla luce delle modifiche apportate all'articolo 111 del Testo unico bancario dall'articolo 13, comma 9, del decreto-legge n. 23 del 2020, convertito dalla legge n. 40 del 2020, l'importo massimo delle operazioni di microcredito, rivolte ad attività d'impresa, prive di garanzie reali, è fissato a euro 40 mila (prima 25 mila) e viene demandato al Ministero dell'economia e delle finanze l'adeguamento del decreto ministeriale n. 176 del 2014, attuativo dell'articolo 111 del Tub alle nuove citate disposizioni; l'articolo 16, comma 2, del citato decreto n. 176 del 2014 ha previsto un riconoscimento della finanza mutualistica e solidale elevando gli importi concedibili per i finanziamenti ai propri soci fino ad un ammontare massimo di euro 75 mila e per una durata massima di dieci anni senza però modificare i limiti dimensionali dei soggetti finanziabili previsti dall'articolo 1, comma 2, lettera d) , del citato regolamento; i citati limiti escludono infatti le imprese che, al momento della richiesta, presentino, anche disgiuntamente, requisiti dimensionali superiori a 200 mila euro di fatturato e 300 mila euro di attivo patrimoniale ed un indebitamento superiore a 100 mila euro; tali limiti non consentirebbero il finanziamento a imprese in grado di sostenere un prestito di 75 mila euro e risultano eccessivamente restrittivi se comparati alla raccomandazione dell'Unione europea in materia di microimpresa del 2003, recepita nel 2005, che prevede un fatturato di 2 milioni di euro e 10 occupati; nonostante i recenti decreti cosiddetti «Cura-Italia» e «Liquidità» abbiano riconosciuto gli operatori di microcredito come parte integrante del sistema finanziario, sancendo il legame tra microcredito e microimpresa, così come previsto a livello comunitario, tuttavia i citati limiti dimensionali non sono stati modificati; nel contesto emergenziale legato al Covid, caratterizzato dall'acuirsi del rischio credit crunch , si ritiene necessario implementare canali alternativi di accesso al credito rafforzando le esperienze solidaristiche –: se non ritenga utile, alla luce delle considerazioni espresse in premessa, adottare iniziative per modificare il decreto ministeriale n. 176 del 2014, al fine di prevedere per le Mag la deroga ai limiti dimensionali dettati dall'articolo 1, comma 2, lettera d) , del suddetto decreto valutando anche l'opportunità di assumere iniziative per innalzare l'importo massimo di credito concedibile, rispetto agli attuali 75 mila euro. (4-07629)