Documenti ed Atti
XVIII Legislatura della repubblica italiana
ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/02790-bis-AR/003 presentata da SANI LUCA (PARTITO DEMOCRATICO) in data 27/12/2020
Atto Camera Ordine del Giorno 9/02790-bis-AR/003 presentato da SANI Luca testo di Domenica 27 dicembre 2020, seduta n. 446 La Camera, premesso che: il provvedimento in esame «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023» presenta all'articolo 134 «Misure per potenziare il sistema nazionale delle aree protette»; sul territorio italiano a partire dal secondo dopoguerra, comparti tradizionali della produzione industriale hanno subito significative trasformazioni e pesanti contrazioni; in alcuni casi attività caratteristiche di territori geograficamente, marginali hanno subito il sostanziale abbandono; un esempio rappresentativo di questo progressivo abbandono è costituito dalle attività estrattive e di processo connesse con l'industria mineraria del nostro Paese; giacimenti minerari, miniere antiche e moderne, impianti e architetture della produzione, insediamenti umani e paesaggi che conservano le tracce antiche e recenti della storia della lavorazione dei metalli racchiudono dunque un valore storico, sociale e costituiscono un patrimonio culturale da valorizzare; tuttavia, a causa della rapidità e della vastità dei processi di dismissione delle attività industriali, gli strumenti, le metodologie e le strutture materiali connesse alla produzione, sono inevitabilmente soggette ad abbandono; poiché la vastità dei processi di dismissione e la complessità strutturale del luoghi edificati a fini industriali, così come del sottosuolo, non consentono l'integrale conservazione dei beni minerari, occorre definire un quadro legislativo finalizzato a conoscere approfonditamente il patrimonio archeo-minerario, catalogarne gli elementi costitutivi, analizzarne i profili di interesse culturale. Dunque, in prima istanza, selezionare siti, impianti, architetture e paesaggi d'interesse storico per i quali è necessario intervenire con gli strumenti propri della tutela e della valorizzazione; in mancanza, in forma sistemica, di un indirizzo legislativo di livello nazionale, sono state numerose le iniziative locali volte alla conservazione della cultura archeo-mineraria. In alcuni casi sono state le regioni a promuovere ricerche sulle attività minerarie dismesse con lo scopo di suscitare attenzioni di tipo storico e possibili processi di recupero turistico-culturale; nel corso degli anni novanta e nei primi anni duemila si sono registrate infatti iniziative diffuse in molte zone d'Italia (come ad esempio Piemonte, Lombardia, Toscana, Sardegna, Marche, Sicilia) con l'obiettivo di mantenere viva la memoria del lavoro minerario, prefigurando possibili scenari di recupero ambientale e di valorizzazione di tipo culturale; negli anni scorsi, in mancanza di una normativa organica, sono stati comunque istituiti, attraverso singoli decreti ministeriali, alcuni parchi di carattere «minerario»: il Parco tecnologico ed archeologico delle Colline Metallifere Grossetane (istituito con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 28 febbraio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.107 del 9 maggio 2002); il Parco museo minerario delle miniere di zolfo delle Marche (istituito con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 20 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.156 del 7 luglio 2005); il Parco museo delle miniere dell'Amiata (Istituito con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 28 febbraio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.102 del 3 maggio 2002); il Parco geominerario storico ed ambientale della Sardegna (istituito con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 16 ottobre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.265 del 14 novembre 2001); va comunque specificato che tali organismi, pur godendo del riconoscimento di parchi nazionali, sono però estranei alla legge quadro nazionale sui parchi e non hanno peraltro una dotazione finanziaria stabile per poter programmare attività ed interventi; appaiono, quindi, evidenti i limiti della legislazione nazionale del settore che, anche quando ha previsto la possibilità di istituire parchi minerari, non ha concesso la possibilità a questi enti di approvare un proprio piano, prevalente su quello dei comuni che ricadono nel perimetro del parco. Anche i parchi minerari, dunque, a differenza dei parchi istituiti ai sensi della legge numero 394 del 1991, non dispongono di uno strumento autonomo di pianificazione e di tutela del patrimonio culturale e paesaggistico per il quale sono stati istituiti; emerge con tutta la sua urgenza la necessità di colmare quindi la lacuna normativa dei parchi minerari istituiti con decreti ministeriali attraverso il pieno riconoscimento di tali siti quali parchi nazionali, ai sensi della legge numero 394 del 1991, consentendo a tali istituzioni una dotazione di strumenti finanziari, direttivi e di programmazione stabili nel tempo per poter elaborare un piano gestionale, di attività e di recupero concreto, efficace e strutturato, impegna il Governo a valutare l'opportunità di promuovere, nel prossimo provvedimento utile, il pieno riconoscimento legislativo e giuridico dei «parchi geominerari» di interesse nazionale disponendo altresì una dotazione finanziaria certa e stabile, al fine di consentire una programmazione funzionale delle attività e delle finalità degli enti stessi. 9/2790- bis -AR/ 3 . (Testo modificato nel corso della seduta) Sani .