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Portale storico della Camera dei deputati

Proporzionale con premio di maggioranza per l’elezione della Camera dei deputati (2016-2017)

All'indomani della sentenza della Corte Costituzionale n. 1 del 2014, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di una parte delle disposizioni recate dalla legge n. 270 del 2005, il Parlamento ha approvato un nuovo sistema elettorale per la Camera dei deputati (legge n. 52 del 2015), di impianto proporzionale con premio di maggioranza ed eventuale turno di ballottaggio; i relativi collegi elettorali (plurinominali) sono stati definiti dal decreto legislativo n. 122 del 2015. La nuova disciplina non interveniva sul sistema elettorale del Senato a seguito della decisione assunta nel corso dell'esame parlamentare di stralciare tali disposizioni in correlazione al testo di riforma costituzionale (sul quale il referendum del 4 dicembre 2016 non diede poi esito favorevole), che disponeva il superamento del sistema bicamerale paritario e la trasformazione del Senato in organo elettivo di secondo grado. Successivamente, è intervenuta la sentenza n. 35 del 25 gennaio 2017 della Corte costituzionale che ha, in particolare, dichiarato l'illegittimità costituzionale delle disposizioni della legge 53/2015 che prevedevano un turno di ballottaggio e delle norme che consentivano al capolista eletto in più collegi di scegliere a sua discrezione il proprio collegio d'elezione.


La riforma elettorale non ha avuto però applicazione, perché con la legge n. 165 del 2017 è stato introdotto un nuovo sistema elettorale di tipo misto, basato sull'attribuzione dei seggi parte con sistema maggioritario in collegi uninominali e parte in modo proporzionale in collegi plurinominali. Alla luce della sentenza n. 35 de 2017 della Corte costituzionale il sistema elettorale della Camera dei deputati introdotto dalla legge 52/2015, che si sarebbe dovuto applicare a decorrere dal 1° luglio 2016, si basava dunque sui seguenti principali elementi:



  • la suddivisione del territorio nazionale in 20 circoscrizioni elettorali, corrispondenti alle regioni, divise a loro volta (ad esclusione di Valle d'Aosta e Trentino-Alto Adige) in complessivi 100 collegi plurinominali;

  • l'assegnazione a ciascun collegio di un numero di seggi compreso tra tre e nove;

  • la previsione di disposizioni speciali per le circoscrizioni Valle d'Aosta e Trentino-Alto Adige, nelle quali sono costituiti collegi uninominali; per il Trentino-Alto Adige, inoltre, tre seggi sono assegnati con sistema proporzionale;

  • l'attribuzione dei seggi alle liste su base nazionale;

  • la definizione di una soglia del 3 per cento dei voti validi, su base nazionale, quale requisito di accesso alla ripartizione dei seggi (previsioni specifiche sono definite per le liste rappresentative di minoranze linguistiche);

  • l'attribuzione di 340 seggi alla lista che ottiene almeno il 40 per cento dei voti validi su base nazionale; nel caso in cui nessuna lista raggiunga tale percentuale il premio di maggioranza non viene attribuito e resta ferma la prima attribuzione (proporzionale) dei seggi;

  • l'esclusione della possibilità per le liste di collegarsi in coalizione;

  • la ripartizione dei seggi nelle circoscrizioni, dopo la loro attribuzione alle liste in sede nazionale, avviene in misura proporzionale al numero di voti che ciascuna lista ha ottenuto in ciascuna circoscrizione; segue quindi la ripartizione dei seggi nei collegi plurinominali in cui si articolano le circoscrizioni, anche in tal caso in misura proporzionale al numero di voti ottenuto da ciascuna lista;

  • la previsione, ai fini della presentazione delle liste nei collegi plurinominali per i partiti o i gruppi politici organizzati, del deposito presso il Ministero dell'interno dello statuto;

  • l'articolazione delle liste elettorali con un candidato capolista e un elenco di candidati; all'elettore è consentito esprimere fino a due preferenze, per candidati di sesso diverso (c.d. doppia preferenza di genere), tra quelli che non sono capolista: sono quindi proclamati eletti dapprima i capolista, successivamente, i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze;

  • la previsione del divieto di candidature in più collegi, neppure di altra circoscrizione, ad eccezione dei capolista, che possono essere candidati, al massimo, in 10 collegi; la Corte costituzionale ha in proposito accolto (sentenza 35/2017) la questione di legittimità costituzionale relativa alla disposizione che consentiva al capolista eletto in più collegi di scegliere a sua discrezione il proprio collegio d'elezione. A seguito di questa dichiarazione di incostituzionalità, "sopravvive comunque, allo stato, il criterio residuale del sorteggio previsto dall'ultimo periodo, non censurato nelle ordinanze di rimessione, dell'art. 85 del D.P.R. n. 361 del 1957";

  • l'introduzione di previsioni volte a promuovere le pari opportunità tra donne e uomini nell'accesso alle cariche elettive: in particolare, i candidati devono essere presentati - in ciascuna lista - in ordine alternato per sesso; al contempo, i capolista dello stesso sesso non possono essere più del 60 per cento del totale in ogni circoscrizione; nel complesso delle candidature circoscrizionali di ciascuna lista, inoltre, nessun sesso può essere rappresentato in misura superiore al 50 per cento;

  • la previsione di disposizioni per consentire ai cittadini temporaneamente all'estero per motivi di studio, lavoro o cure mediche, nonché agli elettori appartenenti alle Forze armate ed alle Forze di polizia, impegnati nelle missioni internazionali, di votare per corrispondenza nella circoscrizione Estero.

Le leggi elettorali