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18 febbraio 1971: Approvazione del nuovo Regolamento della Camera dei deputati - XI Legislatura

Nella XI legislatura il testo del Regolamento approvato nel 1971, già modificato nella VII, VIII, IX e X legislatura, viene modificato agli articoli e nelle date di seguito indicati.
      • L'unica modifica regolamentare approvata nella XI legislatura - durata due anni e conclusasi anticipatamente nel 1994 - ebbe ad oggetto la procedura prevista per l'esame in Assemblea delle proposte della Giunta per le autorizzazioni.
        Nel pieno dell'esplosione del fenomeno di Tangentopoli la modifica regolamentare proposta dalla Giunta il 12 maggio 1993 (doc. II n. 16), partendo anche dall'esame del contenuto della proposta di modifica, doc. II, n. 6, si collocò all'interno di un più generale ripensamento delle immunità parlamentari, come erano state disegnate dalla Costituzione del 1948, e segnatamente dell'istituto dell'autorizzazione a procedere, ripensamento culminato nella sostituzione dell'art. 68 della Costituzione con la legge costituzionale 29 ottobre 1993, n. 3
        Nelle more dell'approvazione della modifica dell'art. 68 della Costituzione volta a sopprimere tale autorizzazione la Camera approvava dunque una modifica al procedimento previsto dal Regolamento per l'esame in Assemblea delle proposte della Giunta, ispirata a principi di economia procedimentale e ad un tendenziale favor per la concessione delle autorizzazioni a procedere.
        Qualche giorno prima con parere della Giunta per il Regolamento del 5 maggio 1993 si era stabilito che le deliberazioni dell'Assemblea riguardanti le autorizzazioni a procedere riguardanti la sottoposizione al procedimento penale dovessero aver luogo a scrutinio palese.

        La disciplina prevista era mutuata da quella già introdotta dall'art. 18-ter approvato il 28 giugno 1989 per le autorizzazioni a procedere concernenti i reati ministeriali, a seguito della modifica costituzionale della materia approvata nel 1989, anch'essa caratterizzata dallo stesso favor.
        Con l'introduzione del comma 2-bis dell'art. 18 quindi la Camera intendeva assicurare lo stesso tipo di regime procedurale anche per le autorizzazioni a procedere riguardanti i deputati, prevedendo che le proposte della Giunta favorevoli alla concessione dell'autorizzazione a procedere non fossero poste in votazione e si intendessero implicitamente approvate dall'Assemblea, salva la possibilità di presentare da parte di venti deputati proposte motivate in difformità dalle conclusioni della Giunta. Oggetto della votazione in questo caso sarebbe stata comunque la proposta di concessione della Giunta. Il voto esplicito della Camera era, invece, richiesto per le proposte di diniego della Giunta, ed, in ogni caso, sulle proposte relative alle richieste di autorizzazione relative a provvedimenti comunque coercitivi della libertà personale o domiciliare.
        La modifica in oggetto aveva quindi sostanzialmente una valenza di disciplina transitoria in relazione alla modifica all'epoca in itinere dell'art. 68. Con la soppressione dell'autorizzazione a procedere la norma trova oggi applicazione solo con riferimento ai provvedimenti coercitivi delle libertà personali, per i quali è in ogni caso previsto il voto espresso dell'Assemblea.
        L'Assemblea esaminò la proposta nelle sedute del 13 e 18 maggio 1993 e l'approvò in quella del 20 maggio 1993, previa reiezione delle proposte di principi e criteri direttive per la riformulazione del testo della Giunta presentate.

        • Parere della Giunta per il regolamento del 5 maggio 1993
 
 
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