Regolamenti della Camera
Il regolamento vigente fino alla XVIII legislatura
Viene qui riportato il testo del Regolamento vigente fino alla XVIII legislatura, approvato il 18 febbraio 1971, come risultante dalle successive modifiche approvate nella VII, VIII, IX, X, XI, XIII e XVI legislatura.
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Parte I - Organizzazione e funzionamento della Camera
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Parte II - Procedimento Legislativo
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Parte III - Procedure di indirizzo, di controllo e di informazione
Capo XXXV
Dei Rapporti con la Corte dei Conti
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Articolo 149
testo originario
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testo vigente approvato il 29.09.1983
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Comma 1
- Le relazioni che la Corte dei conti invia al Parlamento sulla gestione degli enti cui lo Stato contribuisce in via ordinaria sono assegnate all'esame della Commissione competente per materia.
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Comma 2
- La Commissione, su richiesta di un quinto dei suoi componenti, o un suo Comitato, possono, tramite il Presidente della Camera, invitare la Corte dei conti a fornire ulteriori informazioni ed elementi di giudizio.
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Comma 3
- La Commissione presenta su ciascuna gestione un documento che allega al proprio parere sul rendiconto consuntivo, e può altresì votare una risoluzione a norma dell'articolo 117.
modificato in data
29 settembre 1983
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Testo originale del 18 febbraio 1971
- La commissione presenta su ciascuna gestione un documento che allega al proprio parere sul rendiconto consuntivo, ovvero può votare una risoluzione a norma dell'articolo 117.
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Parte IV - Disposizioni Finali