Regolamenti della Camera
Il regolamento vigente fino alla XVIII legislatura
Viene qui riportato il testo del Regolamento vigente fino alla XVIII legislatura, approvato il 18 febbraio 1971, come risultante dalle successive modifiche approvate nella VII, VIII, IX, X, XI, XIII e XVI legislatura.
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Parte I - Organizzazione e funzionamento della Camera
Capo VIII
Della Discussione
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Articolo 44
testo originario
- modificato il:
29.09.1983
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26.06.1986
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28.03.1990
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24.09.1997
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testo vigente approvato il 27.07.1999
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Comma 1
- La chiusura di una discussione può essere richiesta in Assemblea da venti deputati o da uno o più Presidenti di gruppi che, separatamente o congiuntamente, risultino di almeno pari consistenza numerica, in Commissione da quattro deputati o da uno o più rappresentanti di gruppi che, separatamente o congiuntamente, risultino di almeno pari consistenza numerica nella medesima Commissione, sempre che non si tratti di discussioni limitate per espressa disposizione del Regolamento. Sulla richiesta di chiusura possono parlare un oratore contro e uno a favore per non più di cinque minuti ciascuno.
modificato in data
26 giugno 1986
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Testo modificato il 29 settembre 1983
- La chiusura di una discussione può essere richiesta in Assemblea da venti deputati o da uno o più Presidenti di gruppi che, separatamente o congiuntamente, risultino di almeno pari consistenza numerica, in Commissione da quattro deputati o da uno o più rappresentanti di gruppi che, separatamente o congiuntamente, risultino di almeno pari consistenza numerica nella medesima Commissione, sempre che non si tratti di discussioni limitate per espressa disposizione del Regolamento. Sulla richiesta di chiusura possono parlare un oratore contro e uno a favore.
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Testo originale del 18 febbraio 1971
- La chiusura di una discussione può essere richiesta da un presidente di gruppo o da dieci deputati in assemblea o da tre in commissione, sempre che non si tratti di discussioni limitate per espressa disposizione del regolamento. Sulla richiesta di chiusura possono parlare un oratore contro e uno a favore.
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Comma 2
- Dopo che è stata deliberata la chiusura ha ancora facoltà di parlare un deputato per ciascuno dei gruppi che ne facciano richiesta.
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Comma 3
- Deliberata la chiusura è data facoltà di parlare ai Ministri per dichiarazioni a nome del Governo e, se l'assemblea o la commissione stia per procedere ad una votazione, ai deputati per dichiarazioni di voto. In quest'ultimo caso si applica l'articolo 50.
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Comma 4
- La chiusura della discussione non può essere richiesta quando il tempo disponibile per la discussione stessa sia stato ripartito dalla Conferenza dei presidenti di Gruppo o dal Presidente della Camera a norma dei commi 7, 9 e 12 dell'articolo 24.
(Per coordinamento con le modifiche all'articolo 119 del Regolamento approvate il 20 luglio 1999)
modificato in data
27 luglio 1999
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Testo modificato il 24 settembre 1997
- La chiusura della discussione non può essere richiesta quando il tempo disponibile per la discussione stessa sia stato ripartito dalla Conferenza dei presidenti di Gruppo o dal Presidente della Camera a norma dei commi 7, 9 e 12 dell'articolo 24 nonché dei commi 7 e 8 dell'articolo 119.
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Testo introdotto il 28 marzo 1990
- La chiusura della discussione non può essere richiesta quando il tempo disponibile per la discussione stessa è stato ripartito dalla Conferenza dei presidenti di Gruppo o dal Presidente della Camera a norma dei commi 6 e 7 dell'articolo 24 nonché dei commi 7 e 8 dell'articolo 119.
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Parte II - Procedimento Legislativo
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Parte III - Procedure di indirizzo, di controllo e di informazione
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Parte IV - Disposizioni Finali