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Portale storico della Camera dei deputati

Il Regolamento del 2 marzo 1863

testo integrale del regolamento

A distanza di quindici anni dal primo Regolamento della Camera subalpina (e senza che negli anni della realizzazione dell'Unità d'Italia si fosse posto mano al testo regolamentare), il 2 marzo 1863, la Camera dei deputati del neo proclamato Regno d'Italia approva un nuovo Regolamento, anch'esso come quello del 1848 ancora considerato come provvisorio.
Il passaggio dal Parlamento subalpino al Parlamento italiano, realizzatosi nell'VIII legislatura, con l'aumento dei deputati passati da 204 a 443, comportò l'esigenza di riprendere le discussioni su una riforma organica del Regolamento, anche in relazione al mutato contesto storico-ordinamentale. Il 12 aprile 1862 fu così nominata dal Presidente della Camera Tecchio una Commissione incaricata di procedere alla stesura di un nuovo Regolamento; il 31 gennaio 1863 essa presentò la relazione accompagnata da un progetto di nuovo Regolamento (relatore era l'o0n. Bon-Compagni) che fu approvato il 2 marzo, dopo che il 1° marzo era mancato il numero legale.
Quanto al tema delle modalità di discussione dei disegni di legge, la Commissione non avanzò alcuna proposta di riforma, pur esprimendo una preferenza per il sistema delle tre letture, sul presupposto che evidentemente non si riteneva ancora matura la situazione per apportare una modifica così radicale. La Commissione preferì limitarsi a riforme secondarie rese necessarie dall'accresciuto numero dei parlamentari e che lasciavano tuttavia sostanzialmente immutato il sistema di fondo.
Nell'ambito di queste modifiche si ricordano in particolare: l'aumento del numero dei Vicepresidenti e dei Segretari, portati rispettivamente da due a quattro e da quattro a sei, il rafforzamento del ruolo del Presidente, attraverso la previsione che egli dovesse prendere accordi coi presidenti degli Uffici e con il Governo per il disbrigo del lavoro legislativo (si trattava del riconoscimento del ruolo del Presidente nell'organizzazione complessiva dei lavori della Camera).
Per quanto riguarda il procedimento legislativo si intervenne sul numero degli uffici che venne portato a nove, stabilendo peraltro che essi fossero rinnovati ogni due mesi, così da avere minore instabilità. Si istituivano tre Commissioni permanenti: la prima per gli interessi delle province e dei comuni; la seconda per la verifica del numero degli impiegati; la terza per l'esercizio dei bilanci.
Si limitava ad una sola volta (e non più due) il diritto di intervento dei deputati nella discussione, così come si intervenne in senso limitativo negli interventi sulla chiusura della discussione e sulle richieste di controprova nelle votazioni per alzata e seduta.
Una novità ragguardevole fu costituita dalla disciplina del diritto di interpellanza, regolato sulla falsariga delle norme del Regolamento del Senato.
Il testo del 1863 conobbe successivamente una modifica, approvata il 18 gennaio 1865, riguardante la Commissione per il bilancio, incaricata dell'esame dei progetti di legge comportanti maggiori spese.
Le vicende della terza guerra di indipendenza, che portarono alla Camera i rappresentanti del Veneto (il numero dei deputati salì a 493), lasciarono in disparte il tema della modifica del Regolamento, che venne poi ripreso nel 1868.
 
 
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