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Portale storico della Camera dei deputati

Documenti ed Atti

XI Legislatura della repubblica italiana

RISOLUZIONE IN COMMISSIONE 7/00013 presentata da SANESE NICOLA (DEMOCRATICO CRISTIANO) in data 19920730

La X Commissione, considerato "il divieto di impegnare le spese nei limiti dei fondi iscritti nel bilancio dello Stato per l'anno 1992" disposto dall'articolo 4 del disegno di legge n. 333 del 1992; rilevato che con detta disposizione diviene norma di legge la direttiva governativa del 26 maggio 1992 (Gazzetta Ufficiale n. 125 del 29 maggio 1992) che disponeva la "sospensione fino al 30 settembre 1992 della facolta' di impegnare le spese nei limiti dei fondi assegnati per tutte le amministrazioni statali", estendendo pero' il divieto di impegno fino al 31 dicembre 1992; considerato che l'applicazione di tale disposizione modifica sostanzialmente alcune norme di contabilita' dello Stato (legge n. 155 del 1989, articolo 6) in materia di permanenza dei residui nel bilancio delle singole Amministrazioni per almeno un anno; considerato che tali disposizioni si ripercuotono negativamente sulle leggi nn. 517 del 1975, 41 del 1986, quali leggi poliennali di spesa che prevedono la corresponsione di interessi per finanziamenti concessi da istituti di credito alle piccole e medie imprese commerciali; rilevato che tali leggi sono gestite da un apposito comitato di gestione che nel dare parere favorevole alla concessione dei contributi dello Stato, obbliga gli istituti di credito finanziatori ad applicare immediatamente il tasso agevolato; ritenuto quindi che il parere favorevole del Comitato di gestione sulle operazioni di credito agevolato si sostanzia in un impegno dello Stato, anche se formalmente tale impegno viene assunto in bilancio attraverso l'emanazione del decreto di concessione; considerato inoltre che sul fondo della legge n. 517 del 1975 vi sono residui di stanziamento dell'esercizio 1991 per complessivi 102 miliardi, destinati alle finalita' della legge n. 41 del 1986, per la realizzazione di centri commerciali all'ingrosso, che viene gestita dallo stesso Comitato; rilevato inoltre che il Comitato in questione, si e' gia' espresso favorevolmente per la concessione di contributi sia in conto capitale che in conto interessi, per la realizzazione di sei centri commerciali all'ingrosso, impegnando di fatto, anche se non formalmente, tutte le somme provenienti dall'esercizio 1991, e che sia gli istituti di credito che le imprese che realizzano tali iniziative hanno gia' ricevuto la comunicazione ufficiale di approvazione a seguito della quale i predetti istituti sono stati obbligati ad applicare ai finanziamenti concessi il tasso agevolato; considerati infine i gravissimi danni che subirebbero le imprese che hanno gia' iniziato gli investimenti in base alle legittime aspettative derivanti dall'approvazione da parte del comitato, impegna il Governo: a limitare il divieto di impegnabilita' previsto dal disegno di legge n. 333 del 1992, ai soli stanziamenti di competenza del 1992, senza estenderlo ai residui di stanziamento di pertinenza del 1991; a chiedere l'autorizzazione al Presidente del Consiglio, o al ministro del tesoro eventualmente delegato, prevista dal comma 3 dell'articolo 4 del disegno di legge n. 333 del 1992, ad assumere gli impegni sui residui 1991 al fine di proseguire l'iter amministrativo e burocratico gia' da tempo iniziato, e che si deve concludere con l'effettiva erogazione dei fondi gia' concessi di fatto, in esecuzione delle norme vigenti della legge n. 517 del 1975, e n. 41 del 1986. (7-00013)

 
Cronologia
mercoledì 29 luglio
  • Parlamento e istituzioni
    La Camera approva, con 318 voti a favore e 246 contrari, l'articolo unico del disegno di legge A.C. 1287 di conversione del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, recante misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica, su cui il Governo aveva posto la questione di fiducia.

venerdì 31 luglio
  • Politica, cultura e società
    Sindacati e Confindustria siglano un accordo per cancellare la scala mobile e bloccare i contratti in materia retributiva sino al 1994.