Vai al sito parlamento.it Vai al sito camera.it

Portale storico della Camera dei deputati

Documenti ed Atti

XI Legislatura della repubblica italiana

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/04387 presentata da PISCITELLO CALOGERO (MOVIMENTO DEMOCRATICO RETE) in data 19920806

Al Ministro delle finanze. - Per sapere - premesso: che i compensi dovuti ai componenti delle commissioni tributarie vengono corrisposti con notevole ritardo e, comunque, mai o quasi mai, nello stesso anno in cui sono state emesse le decisioni alle quali gli anzidetti emolumenti si riferiscono; che i compensi dei componenti delle commissioni tributarie, se non corrisposti nello stesso anno, dovrebbero essere classificati "emolumenti arretrati" e assoggettati a tassazione separata (e non a tassazione ordinaria), ai sensi dell'articolo 29, primo comma, n. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600/73 e dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 597/73 (ora dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917/86), cosi' come ha ripetutamente affermato la giurisprudenza tributaria (Comm. Trib. Cent. Sez. VIII, n. 2830 del 1989; Comm. Trib. Cent. Sez. III, n. 7687 del 1987); risulta, invece, che i compensi anzidetti, in violazione delle citate norme, vengono sempre assoggettati dagli organi competenti (intendenze di finanza e Ministero delle finanze) a tassazione "ordinaria" -: se non ritenga opportuno, anche al fine di rimuovere il crescente contenzioso tra i giudici tributari e l'amministrazione finanziaria, impartire le necessarie direttive perche' i compensi dei giudici tributari, se corrisposti in ritardo, vengano sottoposti a tassazione separata. (4-04387)

 
Cronologia
sabato 1° agosto
  • Politica, cultura e società
    Bruno Trentin, contestato da una parte dell'organizzazione, rassegna le dimissioni da segretario generale della CGIL. Le ritirerà il 4 settembre.

venerdì 7 agosto
  • Politica, cultura e società
    Riassetto dell'industria pubblica: IRI, ENI, ed ENEL divengono società per azioni.