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Portale storico della Camera dei deputati

Documenti ed Atti

XI Legislatura della repubblica italiana

RISOLUZIONE IN COMMISSIONE 7/00128 presentata da MUZIO ANGELO (RIFONDAZIONE COMUNISTA) in data 19930126

La X e XII Commissione, considerato che la legge n. 257 del 1992 stabilisce la riconversione e la dismissione dell'utilizzazione dell'amianto nel nostro Paese entro il mese di aprile 1994, all'uopo prevedendo una serie di misure agevolative per le imprese e di sostegno ai lavoratori; considerato che il comma 7 dell'articolo 13 della legge prevede, per il conseguimento delle prestazioni pensionistiche per i lavoratori dipendenti da aziende utilizzatrici o di estrazione d'amianto che abbiano contratto malattie professionali a causa dell'esposizione a questo rischio, che il numero di settimane coperto da contribuzione obbligatoria per il periodo di provata esposizione a lavorazioni di amianto sia moltiplicato per il coefficiente 1,5; considerato in particolare che l'articolo 13, comma 8, della legge prevede l'applicazione di un coefficiente di 1,5 di rivalutazione, ai fini delle prestazioni pensionistiche, dei periodi a rischio d'amianto, vissuti dal lavoratore, fin dal primo giorno allorquando vengano superati i 10 anni di esposizione; valutato che tali disposizioni sono state introdotte data l'alta cancerogenita' delle lavorazioni a rischio e per la lunga latenza dell'insorgere di dette patologie determinando cosi' attraverso la legge 27 marzo 1992, n. 257, il divieto di estrazione, importazione, esportazione, commercializzazione e produzione di amianto nonche' di prodotti contenenti amianto; valutato che il ritardo nel varo delle disposizioni attuative di tale articolo incide nella fase piu' delicata e strategica per la riconversione dell'amianto da realizzarsi, a termine di legge entro il 30 marzo 1994, poiche' le aziende dovranno aver messo industrialmente e commercialmente a punto tecnologie, impianti e prodotti alternativi entro il 1993; considerato che in previsione dell'applicazione di quanto disposto dall'articolo 13, comma 8, le aziende del settore hanno gia' avviato le procedure per la messa in mobilita', a partire da gennaio 1993, di oltre 1200 lavoratori del settore e che per aziende dismesse, e/o sottoposte a procedure concorsuali, fallimentari o fallite si trovano gia' da tempo in mobilita' lavoratori che non trovano collocazione all'interno del mercato del lavoro poiche' colpiti da malattie professionali e comunque soggetti a rischio; apprendendo che esisterebbe una valutazione del tutto restrittiva delle disposizioni da parte del Ministero del tesoro, che in particolare vedrebbe l'applicazione di tale coefficiente limitatamente ai periodi successivi al decimo anno; mentre il Ministero del lavoro al contrario valuta che l'applicazione di tale agevolazione debba essere riconosciuta, una volta superata la soglia di dieci anni, all'intero periodo di esposizione; considerando infine che al riguardo il Ministero del lavoro ha inviato nei giorni scorsi una nota in tal senso al Presidente del Consiglio del ministri, impegnano il Governo a dare immediata e concreta attuazione a quanto previsto dall'articolo 13, commi 7 e 8, della legge n. 257 del 1992 indipendentemente dall'epoca della prestazione lavorativa soggetta al rischio amianto. (7-00128)

 
Cronologia
venerdì 15 gennaio
  • Politica, cultura e società
    Dopo una latitanza di 24 anni, viene arrestato a Palermo Totò Riina, considerato capo di Cosa nostra.

giovedì 28 gennaio
  • Parlamento e istituzioni
    La Camera approva, con 271 voti a favore, 167 contrari e 99 astenuti, la proposta di legge A.C. 72 recante l'elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale.Essa verrà approvata in via definitiva dal Senato il 25 marzo (legge 25 marzo 1993, n. 81).