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Portale storico della Camera dei deputati

Documenti ed Atti

XI Legislatura della repubblica italiana

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/15480 presentata da ARMELLIN LINO (DEMOCRATICO CRISTIANO) in data 19930622

Ai Ministri della sanita', delle politiche comunitarie, del lavoro e previdenza sociale e dell'industria, commercio e artigianato. - Per sapere - premesso che: ai fini della tutela sia igienico-sanitaria che degli interessi del consumatore il legislatore ha sempre stabilito che i prodotti surgelati debbano essere posti in vendita come tali e confezionati; che lo scongelamento di tali prodotti possa essere eseguito solo dal consumatore finale o da eventuali utilizzatori intermedi nel caso in cui l'alimento surgelato costituisca materia prima di un ulteriore processo di lavorazione; la produzione di pane e' regolamentata dalla legge n. 1002 del 31 luglio 1956 e che, di conseguenza, e' fatto divieto di panificare a chiunque non sia in possesso della prescritta autorizzazione; la cottura e' parte fondamentale di tale processo produttivo e come tale anch'essa regolamentata dalla legge di cui sopra; il decreto-legge n. 109 del 27 gennaio 1992 articolo 22 ... prevede esplicitamente che sia "denominato pane il prodotto ottenuto dalla cottura totale o parziale di una pasta convenientemente lievitata..." "il prodotto sottoposto a cottura parziale, surgelato o non, deve essere destinato al solo consumatore finale"; il divieto di commercializzazione del prodotto precotto surgelato dopo cottura finale attualmente vigente nella legislazione nazionale tutela pienamente il consumatore all'atto dell'acquisto precisando l'obbligo di vendere il pane o cotto oppure surgelato; non operandosi distinzioni tra produttori e o operatori commmerciali italiani da tutti gli altri degli Stati membri, riguardando il divieto di operare processi di cottura o completamento della stessa sul territorio nazionale tutti gli operatori privi della prevista autorizzazione (legge n. 1002 del 31 luglio 1956), siano essi italiani che europei e non sussistendo pertanto alcuna ipotesi di limitazione della concorrenza ma soltanto una regolamentazione eguale per tutti nell'interesse del consumatore; essendo in preparazione, secondo quanto risulta all'interrogante, un decreto-legge di recepimento di numerose direttive comunitarie comunemente noto quale Comunitaria 1993 -: se corrisponde a verita' la notizia secondo la quale nell'ambito di detta Comunitaria sarebbero previste modifiche al decreto-legge n. 109 del 27 gennaio 1992, articolo 22, tali da autorizzare i consumatori intermedi, e quindi gli operatori commerciali, al completamento di cottura e successiva vendita del pane precotto surgelato. Si ravvisa in tale ipotesi: una palese violazione della legge n. 1002 effettuando una lavorazione (cottura del pane) in assenza della prevista autorizzazione; il venir meno al principio secondo il quale un prodotto surgelato va venduto al consumatore finale tal quale ne' puo' essere venduto scongelato; l'identificazione come eguali di due prodotti (pane fresco e pane ottenuto da cottura di pane precotto surgelato) senza poterne accertare, anche ai fini igienico-sanitari, la reale corrispondenza; un palese e grave danno per il comparto della panificazione artigianale forte di circa 30.000 aziende che attualmente, nonostante la grave crisi economica ed occupazionale in atto nel Paese, occupa oltre 200.000 addetti e puo' inoltre garantire la disponibilita' di ulteriori 4.000 posti di lavoro. Si chiede inoltre, qualora l'ipotesi di modifica risulti effettivamente allo studio, quali siano stati i criteri di valutazione igienico-sanitaria adottati limitando la competenza di tale provvedimento al Ministero dell'industria e non prevedendo analogo parere in merito da parte del Ministro della sanita'. (4-15480)

 
Cronologia
lunedì 14 giugno
  • Politica, cultura e società
    Valerio Zanone lascia la presidenza del PLI.

giovedì 24 giugno
  • Politica, cultura e società
    Viene approvata la riforma della RAI, che prevede un nuovo consiglio d'amministrazione composto da 5 membri scelti dai Presidenti delle due Camere.