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Documenti ed Atti

XII Legislatura della repubblica italiana

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/01974 presentata da MASINI NADIA (PROG.FEDER.) in data 19940706

Al Ministro della pubblica istruzione. - Per sapere - premesso che: con la legge n. 104/1992 si e' riaffermato il diritto dei minori portatori di handicap all'integrazione scolastica. Tale diritto si sostanzia, tra l'altro, nel rispetto della individualizzazione del trattamento e della continuita' didattica, nonche' nell'assicurazione del coordinamento interistituzionale tra scuola, USL ed enti locali; cio' comporta la necessita' di disporre, sin dall'inizio dell'anno scolastico, di docenti specializzati che siano messi in condizione di elaborare piani educativi individualizzati sin dal primo giorno di scuola, sulla base di operazioni sistematiche; l'individuazione del numero di insegnanti di sostegno necessari alle esigenze scolastiche - che variano di anno in anno in relazione al numero degli alunni portatori di handicap - andrebbe pertanto operata sulla base degli organici di diritto, si' da consentire di valersi di insegnanti titolari in sede dal 1^ settembre; cio' imporrebbe, inoltre, che i profili dinamici funzionali relativi a ciascun alunno portatore di handicap andrebbero costantemente aggiornati, si' da offrire elementi certi di riferimento per l'individuazione del numero esatto di insegnanti di sostegno necessari per quell'anno scolastico, nel rispetto dei parametri previsti dalla legge; nei fatti, queste condizioni restano ampiamente insoddisfatte, di regola, anzi: a) e' prassi attingere agli organici di fatto, ad anno scolastico iniziato, cosi' da non garantire il diritto all'integrazione scolastica del portatore di handicap poiche' viene a mancare il tempo necessario per l'elaborazione del piano educativo individualizzato, protraendosi le operazioni di individuazione degli insegnanti spesso fino a dicembre; b) non e' curato l'aggiornamento dei profili dinamico-funzionali nei tempi utili per la piu' corretta applicazione della legge a fini di garanzia reale dell'integrazione scolastica; c) la prassi adottata non garantisce altresi' in ordine all'assegnazione al ruolo di sostegno di insegnanti titolari in sede; d) non risultano di regola sempre attivati i rapporti interistituzionali mediante accordi di programma; esemplare in proposito e' la situazione relativa alla provincia di Catania, come si evince, peraltro, anche dal complesso delle note emanate dal locale Provveditorato in proposito, note che compongono nel sistema di regole che non garantiscono compiutamente il diritto all'integrazione scolastica dell'alunno portatore di handicap -: se il Ministro sia a conoscenza di tale inadeguata applicazione della legge n. 104/92, in particolare con riguardo alla provincia di Catania; quali iniziative intenda assumere per garantire a tutti gli alunni portatori di handicap i diritti loro riconosciuti dall'ordinamento. (4-01974)

Si osserva, in via preliminare, che questo Ministero ritiene sostanzialmente valide le considerazioni espresse con l'interrogazione parlamentare in oggetto indicata, circa l'opportunita' che il numero dei docenti di sostegno, di cui le singole scuole annualmente abbisognano, venga individuato sulla base degli organici di diritto, in modo da consentire, sin dall'avvio dell'attivita' didattica, il pieno soddisfacimento delle esigenze conseguenti alla presenza di alunni portatori di handicap. Nel novero dei posti da individuare negli organici di diritto, come proposto dalla S. V. Onorevole, non sarebbe, tuttavia, possibile computare anche quei posti di sostegno che l'Amministrazione, in relazione a specifiche comprovate esigenze, autorizza di volta in volta, in deroga al rapporto medio di 1 a 4, stabilito, com'e' noto, in conformita' di quanto previsto dall'articolo 12 della legge n. 270 del 1982 e, per quanto riguarda il settore dell'istruzione elementare, dall'articolo 4, comma 4, della legge n. 148 del 1990. Si tratta, infatti, di deroghe che, in presenza della vigente normativa, possono essere concesse solo sugli organici di fatto, al fine di frontggiare situazioni di particolare gravita', del tutto contingenti e non sempre prevedibili al momento delle iscrizioni. Proprio in quanto connesse a bisogni mutevoli di anno in anno, le deroghe di cui trattasi costituiscono una risorsa straordinaria, non suscettibile di alcun tipo di automatismo in ordine alla conferma per l'anno successivo. Si auspica, ad ogni modo, che effetti sostanzialmente positivi, sulla particolare e complessa procedura al momento prevista per l'assegnazione dei posti di sostegno, possano derivare, in un prossimo futuro, dall'approvazione del disegno di legge di iniziativa governativa ed attualmente all'esame del Parlamento, recante nuove norme intese ad eliminare quelle cause, quali la distinzione tra organici di diritto ed organici di fatto, che ritardano il regolare avvio dell'anno scolastico. Per quanto concerne, poi, la lamentata assenza del coordinamento istituzionale tra scuola, unita' sanitarie locali ed enti locali, si fa presente che il decreto di questo Ministero del 9 luglio 1992 - concernente gli indirizzi per la stipula degli accordi di programma tra l'amministrazione scolastica ed i predetti organismi - offre l'opportunita' di favorire in concreto l'effettiva realizzazione dei progetti di integrazione scolastica ed extrascolastica dei singoli alunni handicappati. Si ricorda inoltre che, allo scopo di assicurare la piena integrazione scolastica dei soggetti disabili, questo Ministero, con i decreti del 26.6.1992 e del 31.7.1992, ebbe ad indicare i criteri per la costituzione dei gruppi di lavoro interistituzionali provinciali (G.L.I.P.), previsti dall'articolo 15, comma 1, della legge n. 104 del 1992 ed ormai operanti presso ciascuna provincia. Per quanto riguarda, in particolare, la situazione relativa alla provincia di Catania, il competente Provveditore agli Studi ha fatto presente che, nello scorso anno scolastico, le operazioni relative all'organico di fatto delle dipendenti scuole elementari e medie, comprese le utilizzazioni dei docenti soprannumerari nelle attivita' di sostegno, furono compiute entro il 22.10.1993 (cioe' ad un mese dall'inizio delle lezioni) e che, a seguito delle variazioni nel numero degli alunni e delle richieste di deroga, successivamente intervenute, le ulteriori operazioni concernenti l'assegnazione dei docenti non di ruolo furono effettuate entro il mese di novembre dello stesso anno. Il medesimo Provveditore agli Studi ha, peraltro, precisato che taluni ritardi registratisi nei vari adempimenti finalizzati all'acquisizione delle diagnosi funzionali, alla formazione dei profili dinamico-funzionali e dei conseguenti piani educativi individualizzati sono stati determinati da carenze organizzative delle Unita' Sanitarie Locali, tenuto conto che alcune e'quipes pluridisciplinari non sono state del tutto attivate in quella provincia, per la mancanza di figure professionali indispensabili per l'assolvimento dei citati adempimenti. Il suindicato Provveditore ha, ad ogni modo, aggiunto che, grazie all'impegno dell'apposito gruppo di lavoro interistituzionale, operante presso quell'ufficio scolastico, ed ai frequenti incontri avuti con gli enti locali, le UU.SS.LL. e le varie Associazioni interessate, la situazione sta ormai normalizzandosi con la graduale determinazione degli accordi di programma. Quanto, comunque, ai profili dinamico-funzionali dei singoli alunni, essi risultano di norma curati ed aggiornati, nelle singole province, a conclusione dei vari cicli di scuola - cosi' come previsto dal punto 8 dell'articolo 12 della legge quadro n. 104 del 1992 - compatibilmente, si intende, con i tempi tecnici necessari per l'espletamento delle operazioni in materia prescritte. Al riguardo va, infatti, considerato che, a norma di quanto stabilisce il decreto del Presidente della Repubblica del 24.2.1994 - con il quale e' stato approvato l'atto di indirizzo e di coordinamento relativo ai compiti devoluti, nello specifico settore, alle Unita' Sanitarie Locali - il profilo dinamico-funzionale "e' atto successivo alla diagnosi funzionale"... (articolo 4, comma 1), la quale, a sua volta, e' curata "dal medico specialista nella patologia segnalata, dallo specialista in neuropsichiatria infantile, dal terapista della riabilitazione, dagli operatori sociali in servizio presso l'Unita' Sanitaria Locale o in regime di convenzione con la medesima" (articolo 3, comma 2). Per quanto attiene, conclusivamente, alla specifica competenza dell'amministrazione scolastica, si ha motivo di ritenere che i provvedimenti fin qui emanati, in attuazione della summenzionata legge quadro, hanno sempre mirato a qualificare e potenziare l'esperienza di integrazione scolastica. Si ricorda, infine, che con la circolare ministeriale n. 123 dell'11.4.1994, questa amministrazione, sulla base anche dei contributi acquisiti attraverso l'Osservatorio interistituzionale sull'handicap, costituito con decreto ministeriale del 16.5.1990, ha formulato direttive volte, tra l'altro, ad attribuire maggiore funzionalita' e flessibilita' all'azione, gia' devoluta ai succitati G.L.I.P., in materia di integrazione degli alunni in situazione di handicap. Il Ministro della pubblica istruzione: D'Onofrio.



 
Cronologia
venerdì 1° luglio
  • Politica, cultura e società
    Il Consiglio nazionale del PDS elegge segretario del Partito Massimo D'Alema, che prevale su Walter Veltroni.

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    Si apre a Napoli il vertice dei G7, al quale partecipano i capi di Stato e di governo dei sette Paesi più industrializzati del mondo. Per la prima volta partecipa anche la Russia, per cui il vertice assumerà la nuova sigla di G8.