Documenti ed Atti
XII Legislatura della repubblica italiana
RISOLUZIONE IN COMMISSIONE 7/00026 presentata da MOLINARO PAOLO SANDRO (FORZA ITALIA) in data 19940707
Le Commissioni X e XIII, premesso che e' in corso di avanzata elaborazione il Regolamento per le bevande spiritose a denominazione geografica (Brandy, Grappa ed Acqueviti di frutta), definito dopo la Conferenza di servizio dei ministri dell'agricoltura, della sanita', dell'industria e delle finanze, per il recepimento del Regolamento CEE 1576/89; considerato che in tale schema di regolamento in itinere vengono ignorate le considerazioni ed applicazioni di detto Regolamento CEE, in particolare da quanto dettato dall'articolo 5, comma 3, punto B, sulla tutela della denominazione geografica del prodotto, acquisibile solo se la lavorazione si e' svolta nella zona geografica di produzione; attestato che, pertanto, si rende necessario che nell'etichettatura del prodotto non possano comparire dizioni che ingenerino confusione tra zona di produzione e mera origine geografica del vitigno impiegato; ritenendo che detto Regolamento prevede, improvvidamente, che l'appellativo geografico di un distillato possa essere mutuato dalle zone di produzione del vitigno da cui originano le vinacce, senza nessun altro collegamento reale con la zona di produzione; impegnano il Governo: ad uniformare l'emanando decreto alle disposizioni comunitarie ed in particolare: a vietare, oltre che per la grappa ai distillati d'uva, ogni riferimento geografico eventualmente contenuto nella denominazione dei vitigni; a riconoscere funzioni di vigilanza a Consorzi volontari riconosciuti con decreto ministeriale; a prevedere che le attestazioni di conformita' e le certificazioni di qualita', a qualsiasi titolo richieste, vengano rilasciate, a seguito dei prescritti controlli, dagli organismi sopra citati, ovvero da organismi accreditati, ai sensi delle norme vigenti. (7-00026)