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Documenti ed Atti

XII Legislatura della repubblica italiana

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/04202 presentata da ROTONDI GIANFRANCO (PART.POP.ITAL.) in data 19941013

Al Ministro di grazia e giustizia. - Per sapere - premesso che: con decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 23, all'articolo 1 comma 2, il Governo ha dato una precisa definizione di pubbliche amministrazioni, fornendo una precisa elencazione delle amministrazioni interessate in tema di razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche; lo stesso articolo 1, comma 3, recita che: "le disposizioni del presente decreto costituiscono princi'pi fondamentali ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione..."; parimenti si rende necessario pervenire ad un'interpretazione autentica delle norme contenute negli articoli 17 e 18 della legge 26 aprile 1990, n. 86, in materia di chiara ed univoca definizione della figura di pubblico ufficiale ed incaricato di pubblico servizio; la mancanza di chiarezza in questa materia sta determinando notevole confusione, paralisi generalizzata ed una pluralita' di giudizi profondamente diversi tra loro pur in presenza delle medesima fattispecie; la Corte costituzionale con sentenza n. 466 del 17-28 dicembre 1993, nel risolvere un giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, in materia di privatizzazioni "di cui alla legge 8 agosto 1992, n. 359 societa' per azioni costituite a seguito della trasformazione dell'IRI, ENI, INA ed ENEL, ha inteso ripristinare il previgente potere di controllo da parte della Corte dei conti sui precitati enti, pur riconoscendo la transitorieta' di tale decisione, e confermando che "sul piano dell'individuazione dei soggetti sottoposti al controllo, si puo' anche ricordare come la stessa dicotomia tra ente pubblico e societa' di diritto privato si sia andata sempre piu' stemperando e... quanto si presenti oggi sfumata la linea di confine che nell'ambito di discipline speciali, viene a distinguere gli enti pubblici dalle societa' di diritto privato" -: se quanto indicato nell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, laddove viene fornita una precisa elencazione delle amministrazioni pubbliche, non possa costituire presupposto di una come interpretazione in sede applicativa della volonta' del legislatore che ha gia' precisamente definito quali siano i soggetti cui attribuire la qualifica di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio. (4-04202)

Con riferimento alla interrogazione in oggetto, premesso che non compete al Ministero di Grazia e Giustizia sostituirsi agli interpreti chiamati ad applicare la normativa in tema di pubblico ufficiale e di incaricati di pubblico servizio, si osserva che tali soggetti non sono necessariamente individuati in base alla appartenenza ad una pubblica amministrazione, ma in relazione alle funzioni che svolgono. Ve ne sono, infatti, alcuni che non fanno parte della Pubblica amministrazione, come ad esempio il notaio, l'esercente servizi pubblici in regime di concessione, mentre, d'altro canto, non tutti i dipendenti pubblici sono pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio. Il disposto dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3.2.1993, n. 29, non puo' essere, quindi, considerato un criterio basilare per l'individuazione delle figure di cui trattasi. Quanto all'auspicata iniziativa legislativa si osserva che le nozioni di pubblico ufficiale e di incaricato di pubblico servizio sono contenute negli articoli 357 e 358 del codice penale per cui appare opportuno provvedere ad una loro eventuale ridefinizione nell'ambito della riforma del libro II del codice. Il Ministro di grazia e giustizia: Biondi.



 
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