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Portale storico della Camera dei deputati

Documenti ed Atti

XII Legislatura della repubblica italiana

MOZIONE 1/00044 presentata da SCERMINO FELICE (PROG.FEDER.) in data 19941026

La Camera, premesso, che l'articolo 33 della legge n. 104 del 1992 prevede per il genitore o familiare lavoratore che assista con continuita' un parente o un affine entro il terzo grado handicappato con lui convivente, il diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro piu' vicina al proprio domicilio; che l'OM del 20 novembre 1993 n. 392 con gli articoli 6, co. 23, 24 e 16 ha dato attuazione alla disposizione di legge suddetta in maniera poco chiara, inopportuna ed illegittima; che i vari Provveditorati agli Studi non hanno interpretato in maniera uniforme la suindicata normativa; che si sono consumati nella pratica applicazione dell'ordinanza molteplici abusi da parte degli interessati, nel senso che molti docenti si sono avvalsi della possibilita' di essere trasferiti senza che avessero in realta' assistito un handicappato e/o senza che dovessero effettivamente assisterlo per l'avvenire; che tutto cio' ha danneggiato in modo grave e clamoroso i docenti piu' anziani, i quali - nonostante fossero in possesso di un punteggio molto piu' alto e occupassero da anni sedi di lavoro distanti da quelle di residenza - si sono visti scavalcare da colleghi piu' giovani e piu' furbi; che gli effetti prodotti dall'indiscriminata applicazione di tali benefici hanno suscitato in diverse province una diffusa protesta sfociata in ricorsi gerarchici, articoli di denuncia alla stampa, petizioni popolari e varie altre iniziative di singoli insegnanti, di sindacati ed associazioni di categoria; che le lacune piu' gravi della citata normativa sono da individuare nella mancata precisazione dei seguenti presupposti: a) che il portatore di handicap verta in situazioni di gravita' anche con riferimento ai diritti previsti in favore del genitore o del familiare lavoratore; b) che venga dimostrata, in maniera adeguata, la effettiva convivenza con coabitazione e non solo la residenza anagrafica nello stesso comune; c) che l'assistenza continuativa del congiunto handicappato sia dimostrata non con una mera dichiarazione personale, ma con una documentazione piu' corposa (atto notorio a firma di terzi e attestazione del medico curante dell'handicappato); d) che il trasferimento del personale che assista un congiunto handicappato non sia definitivo, ma annuale in modo che il dipendente debba ogni anno dimostrare la persistenza della dedotta situazione di necessita'; f) che l'assistenza ad un portatore di handicap non possa essere invocata ai fini del trasferimento da piu' familiari del medesimo; g) che la concessione dei benefici previsti dall'articolo 33 dell'OM sia subordinata all'accertamento dell'assenza di altri parenti o affini di grado piu' stretto e, in caso positivo, alla circostanza che tali parenti o affini siano inidonei o impossibilitati a prestare assistenza; impegna il Governo a procedere alla modifica della relativa OM per l'anno scolastico 1995/96 secondo i punti suindicati. (1-00044)

 
Cronologia
sabato 22 ottobre
  • Politica estera ed eventi internazionali
    L'Italia è condannata a pagare all'Unione europea una multa di 3621 miliardi di lire per non avere rispettato le quote di produzione del latte assegnate per il periodo 1989-1993.

mercoledì 26 ottobre
  • Parlamento e istituzioni
    Il leader della Lega Nord Umberto Bossi annuncia l'uscita del suo movimento dalla maggioranza subito dopo l'approvazione della legge finanziaria.

domenica 6 novembre
  • Politica, cultura e società
    Una disastrosa alluvione devasta le province di Cuneo, Asti e Alessandria, causando 64 morti.