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Documenti ed Atti

XII Legislatura della repubblica italiana

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/04896 presentata da ZENONI EMILIO MARIA (LEGA NORD) in data 19941108

Al Ministro della sanita'. - Per sapere - premesso che: la terapia psicomotoria e' un'attivita' terapeutica che affronta una numerosa gamma di patologie infantili neuropsichiche, in cui le manifestazioni sono rappresentate da un complesso di sintomi disfunzionali motori, cognitivi, affettivi e relazionali; la figura dello psicomotricista opera con un titolo di studio derivante da una formazione specifica nell'ambito delle patologie neuropsichiatriche infantili; la suddetta figura deve adattarsi di volta in volta, nell'"iter evolutivo", al bisogno terapeutico del bambino, con la necessita' di plasmare la relazione terapeutica; le attivita' motorie, ludiche ed espressive corporee, che costituiscono le modalita' comunicative privilegiate dal bambino, sono vissute con il terapista per attivare un progressivo approfondimento della conoscenza del se'; solo la specificita' del percorso di studi ed il riconoscimento dell'autonomia professionale della figura dello psicomotricista, possono garantire il mantenersi di tali competenze, in quanto tale figura necessita di una formazione particolare ed elettivamente specifica, anche in ragione del fatto che il training di formazione e' basato sull'ascolto e sulla comprensione del sintomo che il bambino presenta; risulta inaccettabile l'inserimento degli psicomotricisti nel decreto istitutivo dei Fisioterapisti, in quanto la formazione per la terapia psicomotoria non puo' essere confusa ne' assimilata ad altri tipi di terapia -: se aila luce di quanto osservato non ritenga giusto il Ministro escludere l'inserimento della terapia psicomotoria come specializzazione della formazione del fisioterapista, e riconoscere la giusta autonomia alla figura dello Psicomotricista. (4-04896)

In merito al quesito posto con l'atto parlamentare summenzionato, deve precisarsi quanto segue. Non v'e' dubbio che il problema della corretta definizione del profilo professionale dello "psicomotricista" involge aspetti di estrema complessita'. come tale esso costituisce un tema piuttosto controverso, sul quale e' certo piu' facile registrare divergenze che intese. In tal senso le Associazioni professionali degli "psicomotricisti" giustificano e sostengono, secondo un orientamento di cui l'interrogazione ha inteso farsi portavoce, l'individuazione di un profilo specificamente caratterizzato e, quindi, a se' stante ed autonomo. Dal canto loro, invece, le Amministrazioni regionali e le Associazioni dei "fisioterapisti" - forti del fatto che, fino alla definizione dei profili ex art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria) e successive modificazioni, la figura professionale del terapista della riabilitazione comprendeva di fatto un'area piuttosto vasta e variegata di competenze professionali, ancorche' non espressamente definite - si sono orientate e restano fino ad oggi ancorate al criterio di una formazione specialistica tuttora inserita nel profilo del fisioterapista. Com'e' agevole comprendere, tutto cio' ha reso quantomai complesso l'iter di predisposizione del relativo Decreto ministeriale. Infatti, il Consiglio superiore di sanita', affrontando il problema nella seduta del 22 aprile 1994, ha inteso esprimersi a favore del profilo professionale del "fisioterapista", a condizione che ne fossero scorporate le formazioni complementari di "terapista occupazionale" e di "terapista della psicomotricita'", nella constatata opportunita' che tali terapisti abbiano un profilo professionale a se' stante. Per contro, il Consiglio di Stato, dal canto suo, nell'Adunanza Generale del 4 luglio 1994, dedicata al vaglio di tali decreti, ha ritenuto necessario suggerire che il testo regolamentare proposto da questo Ministero fosse integrato con la previsione delle competenze tecnico-sanitarie peculiari dello "psicometricista" e del "terapista occupazionale". Questo spiega perche' nell'ultima stesura del relativo decreto, contestata nell'interrogazione, la stessa figura dello "psicometricista" sia prevista soltanto come risultato di un'ulteriore formazione specialistica del "fisioterapista", che lo pone in grado di esercitare anche l'assistenza riabilitativa, psichica e fisica, di soggetti in eta' evolutiva con deficit neurosensoriale o psichico. Va considerato,n peraltro, allo stato attuale, che la Corte dei Conti, esaminati a sua volta i Decreti relativi a tali profili professionali in sede di "registrazione", ha espresso taluni rilievi di legittimita' su alcuni di essi, ivi compreso quello, in esame, del "fisioterapista", che - quindi - non puo' considerarsi ancora "perfezionato". Proprio quest'ultima circostanza consente, di fatto, a questo Ministero di impegnarsi ad approfondire ulteriormente la valutazione dell'intera problematica prospettata. Il Ministro della sanita': Costa.



 
Cronologia
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giovedì 10 novembre
  • Politica, cultura e società
    Il 47° Congresso del PSI, riunito a Roma, sancisce lo scioglimento del Partito Socialista Italiano e la nascita dei Socialisti Italiani. Enrico Boselli è il segretario della nuova formazione e Gino Giugni ne è il presidente.