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Portale storico della Camera dei deputati

Documenti ed Atti

XII Legislatura della repubblica italiana

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/05282 presentata da ONNIS FRANCESCO (ALLENZA NAZIONALE - MOVIMENTO SOCIALE ITALIANO) in data 19941116

Al Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali. - Per sapere - premesso che: i granicoltori italiani, mentre da anni subiscono il drastico ridimensionamento delle aspettative di reddito sacrificate dalle misure decise in sede comunitaria con l'obiettivo di eliminare le eccedenze produttive attraverso il contenimento dell'offerta e l'abbandono del sistema dei prezzi garantiti, risentono ora le conseguenze negative della circolare ministeriale n. D/478 del 10 agosto 1994, che impone loro l'impiego di costosissimo seme certificato, pena la perdita degli aiuti comunitari; l'obbligo predetto, che non avrebbe riscontro presso gli altri Paesi membri dell'Unione europea, fara' lievitare enormenente i gia' insopportabili costi di produzione, a fronte di un prezzo di riferimento assai modesto, non remunerativo e neppure sufficiente alla compensazione delle spese; i granicoltori italiani si troverebbero cosi' nell'impossibilita' di collocare vantaggiosamente il loro prodotto sul mercato interno e comunitario, perche' superati dalla concorrenza di quanti, in vista del raccolto, dovessero sostenere un onere economico meno gravoso; e cio' sarebbe piu' grave ove, come e' auspicabile, persistessero le favorevoli condizioni che si prospettano per gli scambi presso le maggiori piazze; quanto disposto dalla circolare ministeriale n. D/478 del 10 agosto 1994 non sembra in realta' corrispondere ad un'effettiva, attuale esigenza di miglioramento qualitativo del grano nostrano, che gia' oggi deve riconoscersi, soprattutto se proveniente da talune aree particolarmente vocate, certamente migliore di quello coltivato e prodotto negli altri Paesi membri dell'Unione europea; l'obbligo di utilizzare il costoso seme certificato, introdotto con l'intento di scongiurare il rischio, comunque non attuale ne' immediatamente ipotizzabile, di una produzione qualitativamente scadente, puo' peraltro alimentare ingiustificati ed iniqui arricchimenti in danno dei produttori, che dovrebbero ottenere migliore tutela, considerata anche l'alea inseparabilmente connessa all'agricoltura -: se non intenda, per le prospettate ragioni di opportunita', revocare, nella previsione di cui alle premesse, la circolare ministeriale n. D/478 del 10 agosto 1994. Tanto piu' se, come appare, risultasse insussistente la necessita' di perseguire un miglioramento qualitativo nella produzione di grano a costo di insopportabili sacrifici da parte dei cerealicoltori. (4-05282)

Gli interventi normativi in merito alla opportunita' dell'uso di sementi certificate nel settore cerealicolo risalgono alla emanazione della direttiva comunitaria 66/402, successivamente recepita con la legge nazionale n. 1096 del 1971. Il decreto del Presidente della Repubblica 8/10/1973 ha poi provveduto a regolamentare l'attuazione di tale legge per cio' che riguarda i cereali autogami come frumento e grano duro. La circolare n. D/478 del 10 agosto 1994, proseguendo negli indirizzi gia' indicati nelle citate norme, ha dettato disposizioni finalizzate a dare corpo ad una strategia diretta a creare le premesse per un salto di qualita' resosi necessario in funzione delle esigenze della trasformazione sempre piu' orientata verso un prodotto avente caratteristiche merceologiche e tecnologiche ottimali ai fini della pastificazione. In tale contesto, infatti, l'amministrazione ha gia', da almeno un decennio, conferito il mandato all'Istituto Nazionale della Nutrizione di provvedere annualmente al campionamento rappresentativo della produzione nazionale diversificato secondo le varieta', in modo da ottenere precise indicazioni da fornire al mondo agricolo interessato circa le caratteristiche di ogni "cultivar" ed orientare, conseguentemente, le scelte agronomiche in funzione della domanda degli utilizzatori finali. Lo stesso istituto, d'intesa con l'Istituto Nazionale della Cerealicoltura, fornisce annualmente le informazioni necessarie per consentire all'amministrazione di selezionare, sempre in funzione della politica di qualita', le varieta' meritevoli sotto il profilo qualitativo del sostegno comunitario costituito dall'aiuto supplementare di cui all'articolo 4 del regolamento CEE n. 1765 del 1995. Tale azione e' proseguita istituendo gradualmente l'obbligo della utilizzazione di sementi certificate ai fini della acquisizione del predetto aiuto supplementare. Infatti il primo provvedimento adottato in tale materia risale alla produzione 1991 (decreto ministeriale 17 dicembre 1990, n. 416. pubblicato nella G.U. n. 303 del 31 dicembre 1990). Con tale decreto si istituiva, ai fini dell'aiuto al grano duro, l'obbligo della presentazione delle etichette ufficiali di acquisto delle sementi certificate anche se, nei riguardi dei produttori che non ne disponessero, non erano previsti motivi di immediata esclusione dal beneficio comunitario ma solo specifici accertamenti intesi a verificare l'appartenenza delle varieta' impiegate ad una di quelle contenute nella lista annualmente determinata dall'amministrazione sulla base delle indicazioni fornite dall'Istituto Nazionale della Nutrizione. Un piu' vincolante obbligo e' stato introdotto con la circolare ministeriale 29 ottobre 1993, n. D/288, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 261 del 6 novembre 1993. Con tale provvedimento e' stato previsto, nell'arco di un triennio, il raggiungimento dell'obiettivo dell'esclusiva utilizzazione di sementi certificate. Infatti, per la campagna di semina 1993/1994, tale obbligo doveva riguardare almeno il 30 per cento delle sementi utilizzate per gli investimenti; tale percentuale e' elevata al 60 per cento per la campagna di semina 1994/1995 mentre, a regime, l'obbligo assume carattere di totalita'. A tal riguardo e' da rilevare che, anche a livello comunitario, e' stata avvertita l'esigenza di una piu' incisiva politica di qualita', tant'e' che, con regolamento n. 231 del 1994, all'articolo 1, punto 11, e' stata offerta agli Stati membri la possibilita' di subordinare la concessione dell'aiuto supplementare per il grano duro all'impiego di seme certificato. L'azione di progressivo raggiungimento dell'obiettivo finale svolta dall'amministrazione italiana per facilitare il passaggio da un regime liberistico ad un altro di carattere vincolante, consente di affermare che sono state poste in essere tutte le misure utili per non creare situazioni di tensione dei prezzi sul mercato delle sementi, azioni che altri Paesi dell'Unione europea, come la Spagna, hanno concretizzato in un'unica tappa. E' da sottolineare che il prezzo delle sementi certificate, sulla base dell'accordo siglato tra le Unioni dei produttori e le Ditte sementiere, e' stato fissato in 62.000 lire/q.le per il singolo produttore e in 55.000 lire/q.le per le Associazioni che acquistano almeno 5.000 quintali di prodotto. Peraltro, e' da rilevare che la vigente normativa ammette la possibilita' di reimpiego aziendale per due anni, nel caso di acquisto di semente di base e per un anno, nel caso di acquisto di semente di prima riproduzione. Sono state quindi create le condizioni per agevolare al massimo i cerealicoltori i quali, va precisato, collocano attualmente il grano duro sul mercato a prezzi oscillanti tra le 33.000 e le 36.000 lire/q.le in linea con la medesima situazione registrata per il raccolto 1993. E' ancora da rilevare che nel conto economico relativo alla coltivazione di un ettaro di grano duro nelle regioni tradizionali e cioe' quelle ammesse a fruire dell'aiuto supplementare il costo del seme cartellinato incide su quello totale per non piu' del 6 per cento. Non e' da trascurare, inoltre, l'efficace azione di difesa economica svolta a favore della granicoltura a duro che consente ai produttori di acquisire, al di la' della remunerazione offerta dal mercato, due specifici vantaggi: il primo costituito dalla compensazione ordinaria al reddito spettante a tutti i cerealicoltori sulla base di rendimenti propri a ciascuna zona omogenea risultante dal piano di regionalizzazione allegato alla circolare sui "seminativi" n. D/478 del 10 agosto 1994; il secondo dall'aiuto supplementare spettante ai produttori che operano nelle zone tradizionali individuate dalla stessa circolare che e' pari a 297 ECU/ha e cioe' a L. 675.000 per ettaro. E' da precisare che il disegno qualitativo intravisto in questo specifico settore, anche se inizialmente puo' comportare qualche modesto sacrificio, in prospettiva si risolvera' in un'ulteriore tutela del comparto che potra' affermarsi, rispetto alle altre produzioni comunitarie non inserite in un contesto qualitativo, nelle preferenze dell'industria di trasformazione e conseguentemente nella certezza di una piu' alta remunerazione. Tuttavia, per tener conto di particolari situazioni locali l'amministrazione, con circolare 9 dicembre 1994, ha stabilito, a titolo eccezionale, che i produttori di grano duro possono prescindere dall'obbligo dell'utilizzazione di sementi certificate nel caso in cui si siano verificate le seguenti circostanze: indisponibilita' assoluta di seme certificato; indisponibilita' delle varieta' richieste o equivalenti; prezzo di cessione delle sementi superiore a quello previsto dallo specifico accordo interprofessionale intervenuto tra produttori e ditte sementiere e cioe' 62.000 lire/q.le per il singolo produttore e 55.000 lire/q.le per le Associazioni che acquistano almeno 5.000 quintali di prodotto. Quanto sopra deve risultare da apposita dichiarazione sostitutiva di notorieta' resa dal produttore interessato, da rimettere unitamente alla domanda di compensazione. Cio' significa che gli agricoltori in causa sono autorizzati ad effettuare gli investimenti nell'ambito del regime dei reimpieghi aziendali. Il Ministero peraltro, ai fini della massima informazione e pubblicita', ha provveduto a far pervenire alle organizzazioni professionali agricole l'elenco delle ditte sementiere che hanno aderito all'accordo interprofessionale con l'indicazione delle rispettive disponibilita' distinte per magazzino di deposito, attivando anche un apposito numero verde presso l'ENSE per offrire ai produttori dirette informazioni in ordine alle disponibilita' locali ed ai relativi centri di commercializzazione. Va precisato che le domande di aiuto supplementare che si riferiscono alle situazioni sopra elencate saranno oggetto da parte dell'EIMA di specifici sopralluoghi aziendali intesi a verificare l'appartenenza del cereale ad una o piu' varieta' ritenute ammissibili al beneficio comunitario ed elencate nella tabella n. 3 dell'allegato I della circolare ministeriale n. D/478 del 10 agosto 1994. Per quanto sopra esposto non si ritiene che l'attuale disciplina debba essere annullata o ridimensionata, in quanto la produzione di grano duro, specie nelle zone vocate, lungi dall'essere bistrattata ha costituito oggetto, per effetto della vigile azione dell'amministrazione, di specifici interventi positivi a livello comunitario. Il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali: Luchetti.



 
Cronologia
lunedì 14 novembre
  • Parlamento e istituzioni
    La Camera approva, con 321 voti a favore e 134 contrari, l'articolo 30 del disegno di legge A.C. 1365-bis, concernente misure di razionalizzazione della finanza pubblica (provvedimento collegato alla manovra di finanza pubblica), su cui il Governo ha posto la questione di fiducia.

mercoledì 16 novembre
  • Parlamento e istituzioni
    La Camera approva, con due distinte votazioni, gli articoli 10 e 11 del disegno di legge A.C. 1365-bis, concernente misure di razionalizzazione della finanza pubblica (provvedimento collegato alla manovra di finanza pubblica), su cui il Governo ha posto la questione di fiducia.

venerdì 18 novembre
  • Parlamento e istituzioni
    Il Presidente della Repubblica Scalfaro rinvia alle Camere, per una nuova deliberazione, il disegno di legge di conversione del decreto-legge 19 settembre 1994, n. 545, recante Norme di interpretazione e di modificazione del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, e successive integrazioni, concernente la soppressione dell'EFIM (A.C. 1271)