Documenti ed Atti
XII Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/07056 presentata da SAVARESE ENZO (FORZA ITALIA) in data 19950202
Ai Ministri delle risorse agricole, alimentari e forestali e del bilancio e programmazione economica. - Per sapere - premesso che: con il decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1951, n. 66 in applicazione della legge 21 ottobre 1950, n. 841, venivano identificati, all'articolo 1, i territori da espropriare da destinarsi esclusivamente all'attuazione della riforma agraria; ai sensi dell'articolo 2 veniva costituito l'Ente per la colonizzazione della Maremma Tosco-Laziale e del territorio del Fucino finalizzato all'attuazione territoriale di detta riforma; lo stesso Ente ometteva i suoi compiti istituzionali procedendo solo in parte alle dovute assegnazioni; l'Ente veniva quindi soppresso e sostituito, nel Lazio, dall'Ente per lo sviluppo agricolo regionale (E.R.S.A.L.) con legge della regione del 3 aprile 1978, n. 10 in esecuzione della legge statale 30 aprile 1976, n. 386 ed in seguito commissariato; attualmente con legge regionale 10 gennaio 1995, n. 2 si e' proceduto ad una nuova sostituzione con l'agenzia regionale per lo sviluppo e l'innovazione dell'agricoltura nel Lazio (A.R.S.I.A.L.); questi Enti regionali ancora detengono indebitamente terreni espropriati ai legittimi proprietari o aventi diritto; questi terreni sono stati in molti casi riespropriati da Comuni, Comunita' montane, eccetera invece di essere prima retrocessi ai legittimi proprietari, per l'esercizio dei propri diritti, essendo l'esproprio avvenuto in funzione della riforma agraria e non per altri motivi di pubblica utilita' -: se non concordino con gli interroganti circa l'opportunita' di un'indagine parlamentare sull'attuale consistenza patrimoniale, ivi compresi passivi, contenziosi giudiziari ed incidenze sui bilanci degli enti succeduti all'Ente Maremma e sul diritto al protrarsi della detenzione di tali terreni; se non ritenga contraddittoria la messa in liquidazione dell'E.R.S.A.L. e la costituzione dell'A.R.S.I.A.L. in considerazione della duplicazione delle finalita' dei due Enti; se non si ritenga opportuna la messa in liquidazione di questi Enti essendo venuti a mancare i motivi che a suo tempo avevano portato alla loro fondazione e costituzione ed ora alla loro inattuale ed inattuabile operativita' e, dunque, assolutamente antieconomica la loro sopravvivenza. (4-07056)