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Documenti ed Atti

XII Legislatura della repubblica italiana

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/09786 presentata da BASILE VINCENZO (ALLEANZA NAZIONALE) in data 19950509

Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri dell'interno e di grazia e giustizia. - Per sapere - premesso che: a Giugliano in Campania 16 consiglieri comunali su 30 si dimettevano dal consiglio comunale; il Sindaco Gerlini e i consiglieri comunali Ciccarelli e Rega rappresentati e difesi dall'avvocato Gherardo Marone, fratello del Vice Sindaco della giunta Bassolino al comune di Napoli, presentavano in data 23 marzo 1995 ricorso al TAR della Campania, contro il Prefetto di Napoli, per l'annullamento del decreto prefettizio n. 7159 del 9 marzo 1995 con il quale si decretava la sospensione del consiglio comunale di Giugliano; il T.A.R. della Campania in data 23 marzo 1995 con ordinanza n. 296/1995 respingeva detto ricorso, rilevando che allo Stato, sussistono profili di inammissibilita' del ricorso, in quanto i ricorrenti non hanno fornito alcuna prova della loro legittimazione attiva, e considerando inoltre, che, nel merito, il ricorso non appare "prima facie" fondato, in relazione alla impossibilita' della surrogazione conseguente alle dimissioni di sedici consiglieri sui trenta assegnati al comune; il Sindaco Gerlini, sempre rappresentato e difeso dall'avvocato Gherardo Marone, presentava appello al Consiglio di Stato; il Consiglio di Stato con rapidita' eccezionale fissava l'udienza, in soli cinque giorni; l'Avvocatura dello Stato non aveva avuto neanche il tempo di acquisire gli atti della Prefettura di Napoli; la quarta sezione del Consiglio di Stato con ordinanza del 7 aprile 1995 n. 2408/95 e con una rapidita' straordinaria, accoglieva l'appello e, per l'effetto, in riforma dell'ordinanza impugnata, accoglie l'istanza di sospensiva proposta nei confronti del provvedimento impugnato in primo grado; uno dei consiglieri che componevano la quarta sezione del Consiglio di Stato pare sia il Magistrato Antonio Guida, nominato assessore alla trasparenza del comune di Napoli, dopo appena otto giorni dalla citata sentenza; i consiglieri comunali dimissionari Migliaccio Francesco, Ferraro Antonio, Vitiello Raffaele, Nunzio Raimondo ed Ariano Francesco presentavano in data 21 aprile 1995 il seguente atto stragiudiziale di diffida e messa in mora indirizzato al Prefetto di Napoli, al Ministro dell'Interno, al Presidente della Repubblica, al Segretario del comune di Giugliano, al Prefetto di Napoli c/o l'Avvocatura dello Stato: "che con lettera protocollata dal comune di Giugliano in data 28 febbraio 1995 il Consigliere comunale Antonietta D'Alterio rassegnava le dimissioni dalla carica; a distanza di giorni, prima ancora che venisse riunito il Consiglio per procedere alla surroga del predetto consigliere, altri 15 consiglieri, i diffidanti, si dimettevano contestualmente; conseguentemente il comune si trovava con 16 consiglieri dimissionari che formavano la maggioranza dei membri del Consiglio; il Prefetto di Napoli adottava, ex articolo 39 comma 7 L. 142/90, un provvedimento di sospensione del Consiglio comunale; con ricorso n. 256/95, incardinato innanzi alla II Sezione del TAR Campania Napoli, i Consiglieri non dimissionari Gerlini, Ciccarelli e Rega, impugnavano il Decreto Prefettizio n. 7159 del 9 marzo 1995 con il quale si decretava la sospensione del Consiglio comunale di Giugliano in attesa del decreto di scioglimento da parte del Presidente della Repubblica; il TAR respingeva l'istanza cautelare ritenendo il ricorso, irricevibile e nel merito, infondato e i Consiglieri ricorrenti proponevano appello in Consiglio di Stato; il Consiglio di Stato accoglieva l'appello senza motivare circa le ragioni della decisione; queste erano, evidentemente, da rinvenire nell'errato esercizio, da parte del Prefetto, del potere di sospensione dell'organo, attribuito dalla legge; considerato che: ai sensi dell'articolo 39 lettera a) n. 2 della legge 142/90 i "Consigli comunali vengono sciolti con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'Interno ..... in caso di dimissioni o decadenza di almeno la meta' dei Consiglieri; detta norma attribuisce (oltre al potere di scioglimento), in capo al Prefetto, anche un potere di sospensione dei Consigli comunali una volta iniziata la procedura dello scioglimento, qualora ricorrano gravi motivi, e per un periodo non superiore a 90 gg. con contestuale nomina del commissario per la provvisoria amministrazione dell'ente; di contro, ai sensi dell'articolo 31 comma 2 bis, le dimissioni dalla carica di Consigliere, presentate da quest'ultimo acquistano efficacia, benche' siano irrevocabili, solo a seguito della adozione della delibera di surroga da adottarsi entro 20 gg. dalle dimissioni; e' evidente che le due norme, l'una generale, l'altra eccezionale e derogatoria, possono apparire contrastanti, ma esse hanno ad oggetto due ipotesi concrete assolutamente diverse: la prima ipotizza il caso del (o dei) consiglieri comunali che presentano le dimissioni e che complessivamente non raggiungono la meta' dei consiglieri comunali, ovvero piu' della meta'. La seconda ha ad oggetto il caso della presentazione delle dimissioni da parte della meta' (o piu') dei consiglieri e a questa ipotesi (eccezionale) consegue, in via derogatoria lo scioglimento del Consiglio comunale (articolo 39); conseguentemente, in base alla vigente normativa, al caso in parola, che concretizza l'ipotesi di dimissioni di consiglieri che per il numero complessivo ammontano a piu' della meta' degli stessi si applica solo ed esclusivamente l'articolo 39 comma 1^; puo' pero' applicarsi, in casi eccezionali, il 7^ comma, ma solo per un periodo di tempo limitato (90 gg.) e solo in presenza di pregiudizio per il pubblico interesse sulla cui esistenza il Prefetto deve rendere ragione; rilevato che: il Consiglio di Stato nell'esame dell'appello inoltrato da alcuni consiglieri non dimissionari di Giugliano si e' espresso solo sul provvedimento di sospensione del Consiglio comunale (e non di scioglimento che non risulta ancora adottato), con cio' comunque escludendo l'applicabilita' dell'articolo 31 comma 2^ bis circa l'esercizio del potere di surroga; al riguardo la giurisprudenza amministrativa ha testualmente affermato "nel caso previsto dall'articolo 39, 1^ comma, punto 2, L. 142/90 lo scioglimento del Consiglio e' istantaneo ed irreversibile, in modo che al verificarsi del presupposto normativo, rappresentato dal venir meno per dimissioni o decadenza di almeno la meta' dei consiglieri assegnati, diviene automatico l'obbligo di scioglimento senza alcuna possibilita' di sostituzione dei consiglieri dimessi (TAR Veneto 1^ Sezione n. 994 del 22 dicembre 1993); al riguardo ne' la legge, ne' la giurisprudenza dello stesso Consiglio di Stato, hanno mai richiesto la contestualita' delle dimissioni della meta' (o piu') dei Consiglieri comunali, ma hanno ipotizzato il caso che cio' si fosse verificato in un arco di tempo tale da non consentire (prima dei 20 gg. previsti dall'articolo 31 comma 2 bis) la surroga di alcuno di essi; il Consiglio di Stato con la decisione assunta dall'Adunanza Plenaria in data 5 ottobre 1993, recante il numero 10, ha preso in considerazione proprio una situazione identica a quella in parola in cui le dimissioni erano state effettuate in due tempi diversi a breve distanza l'uno dall'altra; da quanto sin qui espresso non puo' non evincersi che la pronuncia del Consiglio di Stato ha inciso solo ed esclusivamente sul provvedimento di sospensione del Consiglio comunale di Giugliano, ma non sull'automaticita' dello scioglimento dello stesso che deve essere pronunciata con decreto del Presidente della Repubblica escludendo categoricamente un potere di surroga; tutto quanto premesso e considerato: i sigg. Migliaccio Francesco, Ferraro Antonio, Vitiello Raffaele, Nunzio Raimondo, Ariano Francesco, Rispo Antonio diffidano e mettono in mora il Prefetto di Napoli, il Ministero dell'Interno, il Presidente della Repubblica, il Segretario comunale del comune di Giugliano, l'Avvocatura di Stato Generale e Distrettuale di Napoli affinche' provvedano, ognuno in relazione alle proprie competenze, ad eseguire il dettato normativo (articolo 39 L. 142/90) disponendo lo scioglimento, con la massima urgenza del Consiglio comunale di Giugliano, interpretando nella sua giusta portata l'ordinanza del Consiglio di Stato Sez. IV n. 618/95 che ha avuto l'unico effetto di paralizzare l'esecutivita' del solo provvedimento di sospensione del Consiglio comunale in nulla incidendo sull'obbligo ricadente in capo al Presidente della Repubblica di adottare il provvedimento di scioglimento prendendo atto di una situazione di fatto ormai verificata. Al riguardo si intende fissare per il giorno 22 aprile 1995 una seduta del Consiglio eventualmente per procedere alla surroga dei Consiglieri discussionari integrando cosi' una fattispecie configurabile come abuso di potere. Salva ed impregiudicata ogni azione civile, amministrativa o penale." -: se, a parte quanto giuridicamente descritto, non ritenga che dallo svolgersi della vicenda, ad esser state ed essere tuttora mortificate, calpestate e vilipese sono: a) la volonta' del legislatore che aveva previsto che qualora si fosse registrato il venir meno della espressione maggioritaria del consenso (meta' piu' uno dei Consiglieri) non fosse piu' accettabile la surroga per il cambiamento sostanziale della identita' del Consiglio; b) la volonta' popolare che si trova dinanzi ad un Consiglio comunale diverso, in maggioranza, da quello che ha voluto; se intenda, in termini quindi sostanziali e non solo formali, far cessare la proiezione della "Telenovela" oltretutto noiosa oltre che disgustosa in quanto avulsa dai legittimi diritti dell'elettorato attivo di Giugliano; se il Ministro dell'Interno intenda procedere allo scioglimento del Consiglio comunale cosi' come previsto dalle leggi vigenti e come chiaramente esplicitato dalla Circolare del Ministero dell'Interno n. 3 del 27 aprile 1994, supportata dalla decisione n. 10, adottata dall'adunanza Plenaria del Consiglio di Stato nella Seduta del 26 aprile 1993 in materia di dimissioni dei componenti degli organi degli enti locali; se il Ministro di grazia e giustizia intenda porre in essere gli accertamenti del caso in riferimento al dottor Guida per le vicende sopra esposte. (4-09786)

 
Cronologia
lunedì 8 maggio
  • Politica, cultura e società
    Il Governo e le confederazioni sindacali raggiungono un accordo sulla riforma del sistema pensionistico, che fa riferimento al criterio contributivo e disincentiva le pensioni di anzianità. La Confindustria non firma l'accordo, che sarà approvato da una consultazione tra i lavoratori con circa il 65% dei voti.

sabato 20 maggio
  • Politica, cultura e società
    La Procura di Milano chiede il rinvio a giudizio per Silvio Berlusconi e per altre venti persone per corruzione.