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Documenti ed Atti

XII Legislatura della repubblica italiana

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/11907 presentata da STAMPA CARLA (PROG.FEDER.) in data 19950711

Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni. - Per sapere - premesso che: a) vi sono emittenti radiofoniche e televisive locali concessionarie che da mesi attendono l'assenso ad effettuare modifiche tecniche ai propri impianti secondo le modalita' previste dall'articolo 6, comma 2, della legge n. 422 del 1993 (anche in ipotesi quali un semplice trasferimento degli studi di trasmissione e dei relativi impianti di collegamento per insorte esigenze aziendali) e in mancanza di tale assenso non possono operare con gli stessi; b) in ipotesi di richiesta di modifica di impianti di collegamento il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni ha fatto presente alle emittenti radiofoniche e televisive locali concessionarie interessate che l'eventuale assenso a tale modifica sara' a titolo oneroso (peraltro senza specificare l'importo del canone preteso al riguardo); c) il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni n. 311 del 1994 recante il regolamento per l'omologazione di trasmettitori non prevede una disciplina transitoria, sicche' in considerazione dei tempi necessari per la procedura per l'omologazione, non e' possibile nelle more sostituire eventuali trasmettitori in avaria con altri di identiche caratteristiche; d) si rende necessario prevedere procedure molto snelle che permettano il rilascio in pochi giorni delle autorizzazioni per la trasmissione dei programmi in contemporanea e per la deroga all'obbligo di trasmissione del medesimo programma su tutto il territorio servito poiche' diversamente verrebbe vanificata la portata dell'articolo 21 della legge n. 223 del 1990 e dell'articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica n. 255 del 1992 -: 1) se il Ministro se intenda adottare procedure amministrative che permettano di concedere in tempi compatibili con le esigenze tecniche delle imprese radiotelevisive locali, l'assenso alle modifiche degli impianti delle stesse, nei casi previsti dall'articolo 6, comma 2, della legge n. 422 del 1993; 2) se il Ministro, a tal fine, non ritenga opportuno (onde evitare la paralisi delle imprese radiotelevisive locali che hanno esigenze di effettuare modifiche tecniche ai propri impianti nei casi previsti dalla legge), delegare gli organi periferici del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni (gia' reparti III degli ex Circolo costruzioni T.T.) al rilascio di autorizzazioni provvisorie alle citate modifiche, in attesa dei provvedimenti di variazione degli atti di concessione cosi' come peraltro ha delegato tali organi (con circolare telegrafica in data 26 maggio 1995) agli interventi in ipotesi di disturbi o interferenze alle telecomunicazioni; 3) se il Ministro sia d'accordo che debba essere concesso, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, della legge n. 422 del 1993, l'assenso alle modifiche degli impianti in concessione delle imprese radiotelevisive locali, tra l'altro, nelle seguenti ipotesi: modifica delle frequenze di trasmissione degli impianti di collegamento (quando si presentano interferenze con altri servizi di telecomunicazioni); cambiamento di ubicazione degli studi di trasmissione o dei locali degli impianti di collegamento (quando vi e' la necessita' di ampliare i locali; di realizzare nuovi studi di trasmissione; in caso di sfratto o di finita locazione, eccetera); variazione della struttura di interconnessione (con modifica della frequenza e/o dell'ubicazione di impianti di collegamento o con l'attivazione di nuovi impianti di collegamento) a seguito di acquisizione di impianti e/o rami di azienda televisivi (ancora possibili fino a sei mesi dopo il rilascio delle concessioni) ovvero di intere aziende radiofoniche o televisive (possibili per tutto il periodo di efficacia delle concessioni cosiddette provvisorie); modifica della ubicazione degli impianti di radiodiffusione nella ipotesi che la nuova area di servizio risulti di estensione identica o minore rispetto all'estensione dell'area di servizio dell'impianto di radiodiffusione originario; modifica delle frequenze di trasmissione o del sistema radiante di impianti di radio diffusione al fine di ottimizzare o compatibilizzare le emissioni dell'emittente con quelle di un altro servizio pubblico o privato; 4) se il Ministro non ritenga che sia necessario emanare un decreto integrativo al decreto ministeriale 9 marzo 1994, n. 311 (recante il regolamento per l'omologazione dei trasmettitori di radiodiffusione sonora a modulazione di frequenza e di trasmettitori a radiodiffusione televisiva) che preveda una disciplina transitoria per l'applicazione dello stesso fino alla definizione delle procedure di omologazione; 5) quali procedure il Ministro intenda adottare per rilasciare in tempi brevi le autorizzazioni per la trasmissione in contemporanea ai sensi dell'articolo 21 della legge n. 223 del 1990 e per la deroga all'obbligo di trasmissione dello stesso programma su tutto il territorio servito ai sensi dell'articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica n. 255 del 1992; 6) perche' l'amministrazione postale ha affermato in alcune comunicazioni dirette ad emittenti locali che in ipotesi di modifica degli impianti di collegamento previsti dagli atti di concessione, l'eventuale assenso a tale modifica sara' a titolo oneroso (con la previsione del pagamento di un canone al riguardo), allorquando l'articolo 5 della legge n. 223 del 1990 stabilisce che la concessione costituisce titolo per utilizzare i collegamenti telecomunicazione necessari a coprire l'area da servire e l'articolo 7 della stessa legge n. 223 del 1990 stabilisce che i canoni di concessione riguardano l'esercizio di emittenti o reti comprendenti gli impianti di diffusione e di collegamento; 7) quali altri eventuali provvedimenti il Ministro intenda adottare per risolvere tutte le problematiche sopraevidenziate; 8) se il Ministro non ritenga infine opportuno avviare un approfondito confronto con le associazioni di categoria delle emittenti radiotelevisive locali al fine di avere ampia cognizione di tutte le esigenze degli editori sulle problematiche sopracitate. (4-11907)

 
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