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Documenti ed Atti

XII Legislatura della repubblica italiana

RISOLUZIONE IN COMMISSIONE 7/00567 presentata da DE SIMONE ALBERTA (PROG.FEDER.) in data 19960109

La VIII Commissione, premesso che: il Ministero per i beni culturali e ambientali ha predisposto, con poteri sostitutivi, i piani paesistici per alcune zone della Campania ai sensi della legge Galasso; i suddetti piani si caratterizzano in un'azione meramente vincolistica senza realizzare un controllo razionale e programmato del territorio e del suo sviluppo, capace di evitare dannose sovrapposizioni con altre norme di tutela; la normativa prevista nei Piani presentati appare piu' restrittiva delle norme di salvaguardia adottate con la perimetrazione dei parchi naturali, con la conseguenza di una vera e propria mummificazione del territorio che impedisce ogni ipotesi di sviluppo compatibile con i valori ambientali; sotto il profilo del metodo seguito per la redazione dei piani e' da notare l'assenza di ogni coinvolgimento degli enti locali, in aperto contrasto con i principi che presiedono all'approvazione di ogni strumento urbanistico e/o di tutela del territorio e dell'ambiente; tale iter rappresenta un'erronea applicazione dell'articolo 5 della legge n. 1497, del 29 giugno 1939, in quanto le previsioni della stessa, benche' espressamente richiamate dall'articolo 1 delle norme di attuazione del Piano paesistico sono state puntualmente disattese; sotto il profilo del merito, la piu' grave incongruenza del Piano e' riscontrabile nel fatto che non si e' tenuto conto dell'istituzione dei parchi regionali, avvenuta con la legge n. 394 del 1991, e con la legge regionale n. 33 del 1993, ne' della zonizzazione e delle norme di salvaguardia in esse previste. Il paradosso che ne consegue consiste nell'aver prescritto una normativa piu' restrittiva non solo per le zone ricomprese nella perimetrazione dei parchi, ma anche per quelle che ne erano state escluse in quanto ritenute di minor pregio ambientale. Al riguardo, va sottolineato che il comma 7 dell'articolo 12 della legge 394/91 dispone che il Piano parco e' sostitutivo ad ogni livello dei piani paesistici, dei piani territoriali o urbanistici e di ogni altro strumento di pianificazione; l'attuale assenza del Piano parco non giustifica l'adozione di norme piu' vincolistiche di quelle dettate in via transitoria per la salvaguardia degli ambiti di parco; di dubbia costituzionalita' si rivela, inoltre, l'articolo 8 delle norme attuative dei Piani paesistici, laddove esclude il rilascio delle autorizzazioni in sanatoria ai sensi della legge sul condono edilizio per opere non conformi alle previsioni di piano, introducendo una valenza retroattiva di norme di grado inferiore; impegna il Governo: a rielaborare il Piano paesistico, coinvolgendo le amministrazioni locali e i cittadini delle aree interessate, recependo le zonizzazioni e le norme di salvaguardia previste per i parchi ed estendendo alle aree esterne e contigue ai parchi una normativa congruente con le valenze ambientali del territorio e comunque meno vincolistica di quella prevista per le zone ricomprese nei parchi. (7-00567)

 
Cronologia
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  • Politica estera ed eventi internazionali
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mercoledì 24 gennaio
  • Parlamento e istituzioni
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