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Portale storico della Camera dei deputati

Documenti ed Atti

XII Legislatura della repubblica italiana

RISOLUZIONE IN COMMISSIONE 7/00575 presentata da BOLOGNESI MARIDA (MISTO) in data 19960111

La XI Commissione, considerato che: l'articolo 7, comma 6, della legge 23 luglio 1991, n. 223 prevede che i lavoratori delle aree di crisi occupazionale, collocati in mobilita' entro il 31 dicembre 1992 i quali, al momento della cessazione del rapporto di lavoro, abbiano compiuto un'eta' inferiore di non piu' di cinque anni rispetto a quella prevista per il pensionamento di vecchiaia e possono far valere un'anzianita' contributiva non inferiore a quella minima prevista per il predetto pensionamento, diminuita del periodo mancante alla data di compimento dell'eta' pensionabile, hanno diritto al prolungamento dell'indennita' di mobilita' fino alla data del pensionamento stesso; l'articolo 7, comma 7, primo periodo, della stessa legge prevede che ad alcune categorie di lavoratori collocati in mobilita' entro la data del 31 dicembre 1992 e che, al momento della cessazione del rapporto, abbiano compiuto un'eta' inferiore di non piu' di dieci anni rispetto a quella prevista per il pensionamento di vecchiaia e possono altresi' far valere un'anzianita' contributiva non inferiore a 28 anni, l'indennita' di mobilita' spetti fino alla data di maturazione del diritto al pensionamento di anzianita'; l'articolo 7, comma 7, secondo periodo, della predetta legge prevede che parimenti si procede nei confronti dei lavoratori dipendenti delle societa' non operative della GEPI e dell'INSAR anteriormente al 1^ gennaio 1991 prescindendo dal requisito dell'anzianita' contributiva; comunque la cosi' detta "indennita' di mobilita' lunga" nei casi suddetti non puo' essere corrisposta per un periodo superiore a 10 anni; la legge suddetta (articolo 7, commi 1 e 2) prevede che l'indennita' di mobilita' spetti nella misura del cento per cento del trattamento straordinario di integrazione salariale solo per i primi dodici mesi, dopodiche' tale indennita' viene ridotta all'ottanta per cento del suddetto trattamento; mentre tale decurtazione e' una misura comprensibile - anche se la filosofia che sottintende e' opinabile - per i lavoratori piu' giovani che vengono cosi' incentivati a cercare una nuova occupazione, essa risulta incomprensibile e del tutto iniqua nei confronti di lavoratori in attesa del proprio pensionamento, tanto piu' che il lavoratore verrebbe cancellato dalla lista di mobilita' qualora fosse assunto con un regolare contratto da un datore di lavoro; in seguito all'esame da parte della Camera della legge finanziaria per il 1996 e' stata accantonata la somma necessaria alla modifica delle norme predette alla voce "Ministero del lavoro e della previdenza sociale" del fondo speciale per le spese correnti; la modifica della legge 223/1991, ed in particolare dell'articolo 7, commi 6 e 7, potrebbe essere contenuta nella eventuale reiterazione del decreto-legge 4 dicembre 1995, n. 515, "Disposizioni in materia di lavori socialmente utili, di collocamento, di previdenza e di interventi a sostegno del reddito e di promozione dell'occupazione", che, verosimilmente, decadra' senza esser stato convertito in legge in tempo utile dal Parlamento, impegna il Governo nell'eventuale reiterazione del decreto-legge 515/1995 ad inserire una norma che escluda dalla decurtazione di cui sopra la indennita' nei casi di mobilita' lunga. (7-00575)

 
Cronologia
lunedì 1° gennaio
  • Politica estera ed eventi internazionali
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mercoledì 24 gennaio
  • Parlamento e istituzioni
    Valerio Onida e Carlo Mezzanotte vengono eletti al dodicesimo scrutinio giudici della Corte costituzionale.