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Documenti ed Atti

XIII Legislatura della repubblica italiana

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/00605 presentata da NAPOLI ANGELA (ALLEANZA NAZIONALE) in data 19960530

Al Ministro della pubblica istruzione e dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica. - Per sapere - premesso che: il decreto-legge 10 luglio 1989, n. 249, prevedeva l'inserimento nella graduatoria per soli titoli (doppio canale di reclutamento) a posti di sostegno di scuola elementare, docenti con il solo possesso del titolo di specializzazione congiunto con 360 giorni di servizio; nel 1991, continuando a pensare, giustamente, che il titolo di specializzazione fosse anche abilitante, si diede ancora la possibilita' di accedere alla graduatoria per soli titoli ai docenti che avevano conseguito tale titolo successivamente al 1989; nel 1993, per l'aggiornamento delle graduatorie relative al doppio canale, il titolo di specializzazione non fu piu' ritenuto abilitante, sicche' nella stessa graduatoria si trovarono inseriti docenti sprovvisti del titolo di vincitori di concorso, ma immessi in ruolo col solo titolo di specializzazione, mentre furono esclusi dalla stessa graduatoria - e nello stesso periodo - tutti i docenti che, pur in possesso del titolo di specializzazione, erano sprovvisti del titolo di vincitori di concorso; la legge finanziaria 1996 ha previsto corsi abilitanti speciali per docenti di scuola materna e secondaria, escludendo i docenti di scuola elementare; gli ultimi concorsi riservati per la scuola elementare sono stati banditi nel lontano 1990, per cui molti insegnanti delle scuole elementari, di sostegno e non, che da allora hanno maturato il servizio necessario, si vedono preclusa ogni possibilita', anche futura, di immissione nella citata graduatoria del doppio canale -: quali urgenti iniziative intenda assumere al fine di consentire anche agli insegnanti delle scuole elementari l'opportunita' di accedere alle graduatorie speciali, colmando cosi' l'ingiustizia perpetrata ai danni di numerosi insegnanti elementari del nostro Paese. (4-00605)

Con riferimento all'interrogazione parlamentare il oggetto indicata, si premette che questo Ministero non ignora come, in passato, particolari disposizioni legislative abbiano consentito l'inserimento, nella graduatoria del concorso per soli titoli a posti di sostegno nella scuole elementare, di docenti che, in aggiunta alla prescritta anzianita' di servizio, fossero stati in possesso del solo titolo di specializzazione indipendentemente dal requisito relativo all'idoneita' in un precedente concorso ordinario. Tra le suddette disposizioni si ricordano, in particolare, quelle contenute nell'articolo 8, (ultimo comma) del decreto del Presidente della Repubblica 31.10.1975 n. 970 e nell'articolo 11 (comma 2) della legge n. 417 del 1989 (di conversione del decreto-legge n. 357 del 1989) le quali, tuttavia, in conformita' di quanto nelle stesse norme previsto, hanno esaurito la propria efficacia in occasione della loro prima applicazione. Quanto sopra premesso, per quanto concerne la lamentata esclusione degli insegnanti elementari dai corsi abilitanti previsti dalla legge finanziaria 1996 (n. 549 del 1995) - riservati dalla legge stessa ai soli docenti delle scuole secondaria e materna - premesso che il recente decreto-legge n. 323 del 20.6.1996 (recante misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica) ha fatto venir meno la copertura finanziaria per l'attivazione dei corsi abilitanti previsti dall'anzidetta legge n. 549/95, si osserva che tale esclusione risulta essere stata dettata dall'esigenza di consentire a questi ultimi - in relazione al perdurante blocco dei concorsi per titoli ed esami - l'acquisizione di uno dei requisiti richiesti per la partecipazione ai concorsi per soli titoli; tale esigenza non e' stata ravvisata, invece, nel caso degli insegnanti della scuola elementare, i quali hanno potuto regolarmente partecipare ai concorsi magistrali ordinari, per titoli ed esami, l'ultimo dei quali - bandito con decreto ministeriale del 20.10.1994 - risulta essersi concluso in tutte le province entro il 30.8.1995, con la conseguente immissione in ruolo dei vincitori a decorrere dal 1^ settembre 1995. Di conseguenza, tutti gli idonei di quest'ultimo concorso (ammontanti all'incirca a 82.500 unita') hanno potuto chiedere - a norma di quanto stabilito dal quarto comma dell'articolo 401 del citato decreto legislativo n. 297 del 1994 - l'inclusione ex novo o l'aggiornamento del punteggio nelle graduatorie per soli titoli della scuola elementare, indetto con decreto ministeriale del 28.3.1996. Il Ministro della pubblica istruzione: Berlinguer.



 
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