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Documenti ed Atti

XIII Legislatura della repubblica italiana

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/00637 presentata da CENTO PIER PAOLO (MISTO) in data 19960531

Ai Ministri degli affari esteri e del commercio con l'estero. - Per sapere - premesso che: secondo quanto riportato dalla agenzia France Press, e confermato da un alto responsabile del dipartimento di Stato Usa, il quale ha chiesto di mantenere l'anonimato, il Governo americano avrebbe inviato lettere di avvertimento ad alcune societa' internazionali che operano a Cuba, annunciando loro una serie di sanzioni punitive. Le societa' sarebbero almeno tre: l'italiana Stet, la messicana Domos e la canadese Sherit; l'azione del governo USA e' conseguenza della approvazione della legge Helms-Burton, che prevede l'applicazione di sanzioni nei confronti delle societa' che commerciano con Cuba; ad avviso dell'interrogante, sarebbe indispensabile dare vita ad un efficace movimento di opinione internazionale contro la legge Helms-Burton, che appare gravemente lesiva dei diritti del popolo cubano -: se il Governo sia a conoscenza di tali notizie; in caso positivo, se non ritenga necessario ed urgente un intervento presso le autorita' americane teso ad affermare la liberta' del nostro paese, come di qualunque altro, di intraprendere iniziative commerciali in ambito internazionale. (4-00637)

In merito alla questione richiamata dall'Onorevole interrogante si fa presente quanto segue. 1. Il 12 marzo 1996 negli Stati Uniti e' entrata in vigore la Cuban Liberty and Democratic Solidarity "LIBERTAD" Act., meglio conosciuta come legge Helms-Burton. Tale normativa introduce al titolo III (Protection of Property Rights of United States Nationals) il diritto per i cittadini americani di presentare richieste di risarcimento - successivamente alla data del 1^ novembre 1996 - per le proprieta' confiscate a suo tempo dal governo cubano. Tale diritto si estende, in virtu' del citato provvedimento, anche agli esuli cubani che hanno acquisito la cittadinanza statunitense in un periodo successivo alla confisca. La richiesta di risarcimento puo' essere presentata, ad un tribunale statunitense, nei riguardi di persone fisiche o giuridiche che "trafficano" nelle proprieta' confiscate. La definizione di "trafficking" adottata dalla normativa USA e' molto ampia: qualsiasi persona che investa, gestisca, conduca attivita' commerciali che comportano un uso diretto o indiretto di proprieta' confiscate ricade nel campo di applicazione della normativa. Il titolo IV (Exclusion of Certain Aliens), gia' in vigore, prevede il diniego di ingresso negli Stati Uniti o l'espulsione dal territorio americano di stranieri (nonche' delle mogli e dei figli minori) che "traffichino" - successivamente alla data di entrata in vigore della Legge Helms-Burton del 12 marzo 1996 - in proprieta' oggetto di un "claim" da parte di un cittadino americano. Il 16 luglio u.s. il Presidente Clinton ha annunciato la sua decisione di consentire l'entrata in vigore del Titolo III della Legge Helms-Burton al 1^ agosto prossimo, posticipando tuttavia al tempo stesso, dal primo novembre 1996 al primo maggio 1997, la data a decorrere dalla quale i cittadini statunitensi potranno ricorrere alle Corti locali per ottenere il sequestro dei beni appartenenti alle societa' straniere coinvolte in "traffici" aventi ad oggetto beni loro espropriati a seguito della rivoluzione castrista. La decisione del Presidente statunitense appare, per diversi motivi, frutto della necessita' di individuare un compromesso tra esigenze di carattere elettorale, che rendevano difficile l'esercizio del potere presidenziale di "waiver", e preoccupazioni di politica estera, derivanti dalla ferma opposizione avanzata dall'Unione Europea, Canada e Messico all'entrata in vigore di una legge caratterizzata da inaccettabili effetti extraterritoriali. Se da un lato puo' essere valutato positivamente lo sforzo compiuto dal Presidente Clinton di accogliere almeno in parte le istanze dei Paesi alleati, esponendosi a prevedibili polemiche interne ed esercitando in larga misura i poteri conferitigli dall'ordinamento statunitense, dall'altro devono essere compiute alcune osservazioni critiche che dimostrano come, da parte europea, non sia affatto venuta meno l'esigenza di approntare misure adeguate di reazione nella prospettiva di un possibile aggravamento della controversia. In primo luogo va osservato che il Titolo III della legge e' comunque entrato in vigore: cio' sposta la controversia dal tema del "waiver" a quello, di natura soltanto, apparentemente simile, della fissazione di un termine a partire dal quale le societa' statunitensi espropriate a Cuba potranno esercitare un diritto del quale sono, ai sensi dello stesso Titolo III, pienamente titolari. Si rammenta inoltre, che la section 306 d) della legge in esame attribuisce al Presidente la facolta' di interrompere il periodo di sospensione degli effetti della norma in qualunque momento, qualora cio' si renda necessario per "favorire la transizione democratica di Cuba". In secondo luogo, appaiono preoccupanti le dichiarazioni fornite da un portavoce ufficiale della Casa Bianca a commento della decisione presidenziale, che invitavano le aziende notificate dalle Autorita' statunitensi in applicazione della Legge Helms-Burton ad abbandonare i propri interessi a Cuba come unica possibilita' di sottrarsi in via definitiva al giudizio dei tribunali americani. Va osservato che, come lo stesso portavoce ha riferito, sara' applicato nei confronti delle societa' straniere interessate, il principio della "responsabilita' crescente", in base al quale solo quelle tra loro che avranno del tutto rinunciato alle proprie attivita' a Cuba entro il prossimo 1^ novembre potranno essere al riparo da azioni legali. In terzo luogo va rammentato che, indipendentemente dalle vicende che interessano il Titolo III, il Titolo IV della legge Helms-Burton e' gia' da tempo in vigore. A tutt'oggi cittadini canadesi e britannici, dirigenti della societa' canadese Sherrit, e messicani (del Gruppo DOMOS) si sono visti negare l'ingresso negli Stati Uniti in applicazione delle disposizioni contenute nella legge. Non sono invece stati assunti provvedimenti a carico della STET la cui posizione e' al vaglio delle Autorita' americane. Nel frattempo, gli obiettivi che il legislatore statunitense si riproponeva nell'emanare la Helms-Burton sono gia' stati parzialmente raggiunti: quattro importanti multinazionali hanno annunciato, nei giorni scorsi, la loro volonta' di dismettere gli investimenti effettuati in passato a Cuba. 2. Per quanto riguarda le iniziative intraprese dall'Unione Europea a seguito dell'emanazione della Legge Helms-Burton, si fa presente quanto segue. Il Consiglio Affari Generali del 15 e 16 luglio 1996 ha individuato quattro diverse categorie di misure volte a neutralizzare gli effetti extraterritoriali della Legge Helms-Burton, affidando al COREPER il compito di verificare le possibilita' concrete di attuazione: a) il ricorso ad una normativa comunitaria o nazionale che consenta di limitare la portata degli effetti extraterritoriali della legge Helms-Burton e di altre eventuali norme di analogo tenore; b) la redazione e la tenuta di una lista contenente i dati identificati delle societa' statunitensi che agiscano in giudizio contro aziende europee ai sensi della Legge Helms-Burton; c) l'assunzione di misure restrittive all'ingresso nel territorio dell'Unione dei dirigenti di societa' statunitensi che abbiano attivato le procedure previste dalla legge in esame contro societa' europee; d) l'attivazione delle procedure OMC di risoluzione delle controversie. Il Consiglio Affari Generali del 1^ ottobre scorso ha verificato lo stato di avanzamento dei lavori sulle misure menzionate. Per quanto riguarda il punto a), la Commissione ha presentato alla fine di luglio un primo progetto di regolamento per la neutralizzazione degli effetti extraterritoriali di norme interne ("blocking statute"), che pur essendo stato originato dall'emanazione della legge Helms-Burton, e' volto a creare uno strumento di portata generale, per tutti i casi in cui uno Stato terzo adotti misure destinate ad esplicare i propri effetti al di fuori dei propri confini. Esso e' fondato sui seguenti principi: non riconoscimento, da parte delle Corti europee, delle sentenze emesse da tribunali di uno Stato terzo in attuazione di una norma implicante effetti extraterritoriali; possibilita', per le societa' europee che abbiano subi'to atti di esecuzione sul proprio patrimonio a seguito di tali sentenze, di rivalersi sui beni delle societa' agenti dello Stato terzo localizzati in territorio comunitario. Un regolamento di questo tipo si applicherebbe nei confronti di tutte le norme a carattere extraterritoriale individuate dal Consiglio, su proposta della Commissione. Il progetto di regolamento e' attualmente all'esame presso le competenti istanze comunitarie. Il Consiglio Affari Generali del 1^ ottobre 1996 ha individuato nell'adozione di un Regolamento Comunitario e di una contestuale Azione Comune di terzo pilastro gli strumenti volti a neutralizzare gli effetti extraterritoriali della legge Helms-Burton. In relazione al punto b) la Commissione ha proceduto, il 21 settembre u.s., alla pubblicazione di un avviso sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunita' Europee invitando gli interessati a fornire informazioni in vista della compilazione di una lista di sorveglianza. Per quanto riguarda l'eventuale modifica del regime di concessione dei visti di ingresso (punto c) ai dirigenti delle societa' statunitensi che agiscano in giudizio contro aziende comunitarie ai sensi del "Cuban Liberty and Democratic Solidarity Act" e' attualmente all'esame del Comitato K4. In relazione al punto d) la Comunita' Europea ha gia' attivato le procedure previste dal sistema di soluzioni delle controversie dell'Organizzazione Mondiale del Commercio chiedendo agli americani le consultazioni previste in base all'articolo XXIII-1 del GATT (merci) e all'articolo XXIII del GATS (servizi). Il primo incontro si e' svolto il 4 giugno a Ginevra, il secondo il 2 luglio e il terzo il 23 settembre a Washington. Il Consiglio Affari Generali del 1^ ottobre ha convenuto che la Commissione proceda a richiedere la creazione di un "gruppo speciale" (panel) incaricato, nell'ambito del sistema di soluzione delle controversie dell'OMC, di giudicare sulla compatibilita' della Helms-Burton con le norme dell'OMC. Si rammenta che le decisioni di quest'ultimo e quelle prese dall'organo di Appello (secondo il livello di giudizio) sono adottate automaticamente dall'organizzazione. I tempi per il completamento di tutte le procedure variano tra i nove e i dodici mesi. Occorre considerare che qualora gli USA fossero condannati si aprirebbero diversi scenari: potrebbero essere eliminate le norme che violano gli accordi dell'OMC; qualora cio' non fosse possibile gli americani potrebbero offrire compensazioni in contropartita; gli americani si rassegnerebbero alle ritorsioni che la Comunita' Europea sarebbe legittimamente autorizzata a prendere dall'OMC. 3. Aziende italiane direttamente coinvolte nell'applicazione della Legge Helms-Burton. Il 29 maggio scorso il Dipartimento di Stato ha annunciato di aver inviato una "advisory letter" al presidente della STET, Biagio Agnes. La lettera, che costituisce il primo atto in applicazione del titolo IV della legge Helms-Burton, non ha effetti legali e serve ad informare i destinatari circa i contenuti della normativa. Ad essa potra' seguire una lettera di notifica di esclusione dall'accesso dal territorio USA per alcuni funzionari del gruppo STET ed i loro familiari. La posizione della STET e' tuttora al vaglio delle Autorita' americane. Da parte americana si ritiene che la STET, a causa della partecipazione azionaria nella societa' di telecomunicazioni di Cuba (ECTESA), potrebbe ricadere nelle fattispecie previste dal titolo III (protection of property rights of United States nationals) e dal titolo IV (exclusion of certain aliens) della recente normativa. La societa' di telecomunicazioni cubana utilizza infrastrutture della ITT che furono a suo tempo confiscate dal governo cubano. In virtu' del titolo III, la ITT avrebbe titolo a ricorrere ai tribunali americani per ottenere il risarcimento dalla STET del valore delle proprieta' confiscate. In cio' la societa' americana sarebbe agevolata dalla circostanza che il "claim" e' stato riconosciuto valido nel 1970 dalla Foreign Claims Settlement Commission. La STET ha una partecipazione azionaria del 25 per cento nella societa' messicana CI.EL del gruppo DOMOS (i cui dirigenti hanno ricevuto nel mese di agosto provvedimenti di diniego di ingresso negli USA) che a sua volta controlla il 49 per cento della societa' ECTESA. Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: Toia.



 
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    Il Fondo monetario internazionale invita il Presidente del Consiglio Prodi a ridurre il deficit pubblico solo attraverso tagli alle spese. Il presidente del Consiglio rassicura il Fmi e nell'incontro con il cancelliere tedesco Helmut Kohl si impegna a garantire il rientro della lira nello Sme entro la fine dell'anno.

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