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Documenti ed Atti

XIII Legislatura della repubblica italiana

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/00639 presentata da ABATERUSSO ERNESTO (SINISTRA DEMOCRATICA - L'ULIVO) in data 19960531

Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e delle risorse agricole, alimentari e forestali. - Per sapere - premesso che: il decreto-legge n. 181 del 1996, all'articolo 5 prevede il differimento al 31 marzo 1996 del termine per la regolarizzazione di cui all'articolo 18, commi 6 e seguenti, della legge 23 dicembre 1994, n. 724; lo stesso decreto sara' verosimilmente reiterato per la sua mancata conversione; molte ditte contribuenti non hanno potuto regolarizzare le proprie posizioni entro il termine previsto, per le difficolta' economiche che attraversa il settore agricolo e soprattutto per mancanza di informazioni; in particolare per le province di Lecce e di Brindisi, individuate con decreto ministeriale 28 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 18 gennaio 1996 come province in cui si pratica un orario ridotto rispetto a quello praticato nel restante territorio nazionale, ancora non e' stato determinato l'orario effettivo di lavoro da valere per la regolarizzazione dei CAU, ai sensi dell'articolo 18, comma 17, della legge n. 724 del 1994 -: se non intenda il Governo, in sede di eventuale reiterazione del decreto-legge n. 181 del 1996, adottare opportune modifiche che tengano conto delle esigenze indicate in premessa. (4-00639)

Nell'interrogazione in oggetto la S.V. lamenta la mancata determinazione, da parte ministeriale, dell'orario di lavoro effettivo praticato nelle province di Lecce e Brindisi da valere per la regolarizzazione contributiva del settore agricolo. In tal senso viene sollecitata l'adozione di iniziative volte a venire incontro alle esigenze dei contribuenti del comparto. Al riguardo, si rende noto che il decreto legge 14 giugno 1996, n. 318, convertito dalla legge 29 luglio 1996, n. 402, ha stabilito che "tenuto conto della incidenza dell'orario di lavoro ridotto rispetto all'orario complessivo dei territori provinciali, la retribuzione media convenzionale giornaliera, ai fini dei condono contributivo, e' ridotta, rispettivamente, in misura non superiore al 10 per cento nella provincia di Lecce ed al 7 per cento nella provincia di Brindisi". Si fa presente, inoltre, che in considerazione della crisi economica in cui versa il comparto agricolo, sono stati adottati provvedimenti che si sono mossi proprio nella direzione auspicata dalla S.V. E' stato, infatti, previsto un differimento del termini per il versamento dei contributi agricoli relativi alla manodopera impiegata, rispettivamente, nel quarto trimestre 1995, nel primo trimestre 1996, nel secondo trimestre 1996 (d.l. 1^ giugno 1996, n. 318, d.l. 2 agosto 1996, n. 405, d.l. 1^ ottobre 1996, n. 511, convertito dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, d.l. 13 dicembre 1996, n. 629, convertito dalla legge 3 febbraio 1997, n. 14, d.l. 31 gennaio 1997, n. 11, convertito dalla legge 28 marzo 1997, n. 81). Per quanto concerne, poi, la regolarizzazione contributiva del settore, si segnala, in primo luogo, la disposizione recata dalla legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica). La norma in questione (articolo 1, comma 229) attribuisce ai soggetti che hanno provveduto al versamento delle rate scadenti nel corso dell'anno 1996, in relazione al condono previdenziale ed assistenziale del settore agricolo, la facolta' di estinguere la parte residua del debito avvalendosi delle modalita' generali del condono. Disposizioni in materia di condono previdenziale sono contenute anche nel decreto legge 28 marzo 1997, n. 79. L'articolo 4, commi 4 e 5, di tale ultimo provvedimento fissa modalita' e termini della procedura di regolarizzazione contributiva del settore agricolo, relativamente a periodi maturati fino a tutto il mese di dicembre 1996, purche' in scadenza alla data di entrata in vigore del decreto legge. Possono essere, altresi', corrisposti alle medesime condizioni i contributi che hanno formato oggetto di procedure di' regolarizzazione agevolata ai sensi di precedenti disposizioni, per la parte di debito contributivo rimasto insoluto. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Treu.



 
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