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Documenti ed Atti

XIII Legislatura della repubblica italiana

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/00680 presentata da CENTO PIER PAOLO (MISTO) in data 19960605

Al Ministro delle finanze. - Per sapere - premesso che: e' stata emanata il 3 maggio 1996 (e resa pubblica solo il 14) la circolare n. 108/E con la quale si consente ai contribuenti di dichiarare, tra gli "oneri deducibili" dal reddito, il 6,5 per cento del premio annuo pagato nel 1995 per la polizza assicurativa della responsabilita' civile pagato dagli automobilisti (cosiddetta RCA auto); chi ha presentato (entro il 30 aprile) il modello 730 deve presentare il modello 740 per poter detrarre il premio assicurativo pagato; chi ha gia' effettuato il versamento IRPEF dovra' correggere la propria dichiarazione dei redditi, compilando un nuovo modello 740, o addirittura presentandolo di nuovo -: se non sia opportuno consentire ai contribuenti che hanno gia' presentato il modello 730 o il modello 740 di poter detrarre il 6,5 per cento del premio assicurativo RCA auto, pagato nel 1995, nella dichiarazione dei redditi del 1997, unitamente al premio assicurativo pagato nel 1996. (4-00680)

La S.V. Onorevole ha chiesto di consentire ai contribuenti di poter detrarre il 6,5 per cento del premio assicurativo RCA auto, pagato nel 1995, nella dichiarazione dei redditi 1997, unitamente al premio assicurativo pagato nel 1996. Cio' in quanto a circolare esplicativa con la quale questa Amministrazione ha ammesso la possibilita', per i contribuenti, di detrarre dal reddito imponibile il 6,5 per cento del premio assicurativo RCA auto, e' stata resa pubblica solo in data 16 maggio 1996 e cioe' successivamente alla data di presentazione del Mod. 730 relativo ai redditi dell'anno 1995 nonche' di taluni Mod. 740 relativi allo stesso periodo d'imposta. Al riguardo si osserva, in via preliminare, che la circolare di che trattasi e' stata emanata in risposta ad uno specifico quesito relativo alla deducibilita' del contributo al Servizio Sanitario Nazionale, che si versa tramite le polizze di assicurazione di responsabilita' civile per i veicoli. In tale occasione si e' provveduto a ribadire un principio di carattere generale gia' contenuto nelle istruzioni per la compilazione dei redditi, sia del modello "730" che del "740". Tale principio discende dalla lettura dell'articolo 10, comma 1, lettera e) del Testo Unico delle imposte sui Redditi (approvato con decreto del presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917), il quale stabilisce che tutti i contributi previdenziali ed assistenziali versati in base a disposizioni di legge, la cui inosservanza e' specificamente sanzionate, costituiscono oneri per i quali e prevista la deducibilita' sul reddito complessivo. Infatti, nelle predette istruzioni ministeriali e' stato specificato che "rientrano tra i contributi deducibili anche quelli sanitari obbligatori effettivamente versati nel periodo di imposta per l'assistenza erogata nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, esclusi quelli trattenuti direttamente dal datore di lavoro sui redditi di lavoro dipendente; per i contributi corrisposti per conto di altri sempreche' la legge preveda l'esercizio del diritto di rivalsa, la deduzione compete alla persona per conto della quale i contributi sono versati". Si rileva pertanto dalle cennate istruzioni che ogni qualvolta risulti che il contribuente abbia corrisposto contributi obbligatori per il Servizio sanitario nazionale, l'onere puo' essere dedotto dal reddito complessivo. Nel caso di specie, l'importo del contributo trattenuto dalle assicurazioni deve risultare separatamente esposto nelle quietanze di pagamento; in mancanza di tale indicazione il contribuente deve acquisire la relativa documentazione presso la propria agenzia di assicurazione. Per quanto riguarda, infine, la possibilita' di introdurre una disposizione tesa a consentire la deduzione del contributo in argomento corrisposto nell'anno d'imposta 1995 dai redditi relativi al periodo d'imposta 1996 (dichiarazione da presentare nell'anno 1997), si fa presente che tale previsione renderebbe estremamente difficoltoso effettuare i controlli necessari per verificare eventuali casi di doppia deduzione. Le difficolta' di una siffatta verifica derivano anche dalle circostanza che per detti oneri non e' stato previsto l'obbligo di allegare la relativa documentazione nella dichiarazione dei redditi modello "740" del 1996. Il Ministro delle finanze: Visco.



 
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