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Documenti ed Atti

XIII Legislatura della repubblica italiana

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/01164 presentata da FONTAN ROLANDO (LEGA NORD PER L'INDIPENDENZA DELLA PADANIA) in data 19960620

Al Ministro di grazia e giustizia. - Per sapere - premesso che: lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige prevede che i dipendenti della provincia o della regione ovvero i dipendenti di enti statali operanti nella provincia di Bolzano siano in possesso del patentino di bilinguismo, attribuito a seguito del superamento di apposito esame; i giudici di pace degli uffici della provincia di Bolzano devono essere in possesso del suddetto patentino, in base alle norme di attuazione dello Statuto speciale; la circolare della direzione generale degli affari civili del 10 novembre 1995, n. 19 del 1995, nel determinare le modalita' di pagamento della indennita' dovuta ai giudici di pace, non ha menzionato l'indennita' di bilinguismo spettante peraltro ai magistrati; necessita un bando urgente per immettere nuovi giudici di pace nei 10 uffici dislocati nella provincia di Bolzano, dove, su 37 giudici, solo 7 risultano essere in servizio -: se non intenda ovviare al mancato riconoscimento dell'indennita' di bilinguismo a favore dei giudici di pace del Trentino Alto-Adige, i quali, in qualita' di magistrati onorari, svolgono una funzione analoga a quella svolta dalla magistratura ordinaria; con quali tempi intenda ovviare ai numerosi problemi di tipo organizzativo che affliggono l'ufficio del giudice di pace nella provincia di Bolzano, primo fra tutti quello delle carenze di organico. (4-01164)

In riferimento all'interrogazione in oggetto, si comunica quanto segue. Il diritto alla cosiddetta indennita' speciale di seconda lingua compete ai magistrati e al personale amministrativo degli uffici giudiziari di Bolzano, ai sensi delle leggi 13 agosto 1980 n. 454 e 23 ottobre 1961 n. 1165. L'indennita' in questione ha la funzione di compensare il particolare aggravio della prestazione di lavoro in relazione all'obbligo di conoscere e di adoperare la seconda lingua in modo da consentire alla minoranza il diritto di usare la stessa lingua nei rapporti con l'amministrazione. Si tratta di una componente del trattamento retributivo del personale professionale che, conseguentemente, non puo' essere corrisposta ai magistrati onorari, i quali non hanno diritto ad una retribuzione in senso tecnico, quale corrispettivo dell'opera prestata, ma soltanto alle indennita' eventualmente previste dalla legge per compensare l'attivita' svolta nel pubblico interesse. Nondimeno, ferma restando la non comparabilita' del trattamento economico dei giudici di pace a quello dei magistrati professionali, e' all'interno della stessa categoria del giudice di pace che potrebbe essere attuato il riconoscimento di un quid pluris a quanti operano nella provincia di Bolzano al fine di compensare l'aggravio della prestazione derivante dall'obbligo di adoperare la lingua minoritaria. Tale riconoscimento - tuttavia - richiederebbe un intervento legislativo. Quanto all'Ufficio del giudice di pace di Bolzano, l'organico previsto e' di 37 unita' di cui - purtroppo - solo otto sono in servizio. Sono stati messi a concorso ulteriori undici posti, la cui copertura si confida possa consentire di far fronte alle esigenze piu' urgenti. Il Ministro di grazia e giustizia: Flick.



 
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