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Portale storico della Camera dei deputati

Documenti ed Atti

XIII Legislatura della repubblica italiana

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/01723 presentata da TABORELLI MARIO ALBERTO (FORZA ITALIA) in data 19960709

Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dei lavori pubblici. - Per sapere - premesso che: le varie definizioni legislative recate nel decreto del Presidente della Repubblica n. 547 del 1948 e nella legge n. 59 del 1961 descrivono l'autostrada quale via di comunicazione caratterizzata, normalmente, dal pagamento del pedaggio; il pedaggio, quale prezzo, rappresenta il corrispettivo della prestazione fornita dal gestore del pubblico servizio all'utente sulla base di un'obbligazione di diritto privato, pur se permeata da motivazioni di utilita' sociale, tale da garantire un certo margine di profitto all'ente proprietario o al suo concessionario: la natura della tariffa comporta che debba essere salvaguardata una corrispettivita' ed un equilibrio tra le prestazioni del rapporto -: per quali motivi, ai fini della determinazione delle tariffe dei pedaggi autostradali, siano stati equiparati, nella stessa classe di pedaggio, i motociclisti alle autovetture con passo superiore a 2,05 metri nonostante l'evidente differenza di sagoma, molto piu' ridotta per le motociclette, e nonostante l'intuitiva circostanza di fatto della minor usura che il transito di un motociclo provoca al manto asfaltato rispetto al transito di mezzi piu' ingombranti e pesanti. E' evidente che il criterio che presiede all'attuale sistema di classificazione dei veicoli che utilizzano l'autostrada, quello cosiddetto "assi-sagoma", non osservi, per quanto attiene alle motociclette, canoni di ragionevolezza, gravando di costi spropositati ed ingiustificati i titolari di quest'ultima categoria di veicoli, cosi' equiparati alle autovetture. Si ritiene necessario, per assicurare uniformita' di trattamento ed effettiva giustizia agli utenti, che i pedaggi autostradali per i motocicli vengano rivisti in senso piu' favorevole ai motocicli stessi. (4-01723)

Con riferimento all'interrogazione in oggetto, si comunica quanto segue. Con lettere del 17 luglio e 10 settembre 96 sono state richieste all'ANAS le informazioni indispensabili per la dovuta risposta. Preso atto del mancato inoltro delle informazioni richieste e in considerazione dell'obbligo dell'ANAS di fornire a questo Ministero tutte le informazioni richieste; delle disposizioni dei regolamenti parlamenzari in materia; della rilevanza per l'interesse collettivo attribuita al fatto dal Parlamentare interrogante e condivisa; dei poteri di vigilanza del Ministero sull'ANAS di cui all'articolo 1, comma 4 del D.Leg.vo del 26.2.94 n. 143, questo Ministero ha incaricato con lettera in data 25.9.96 l'ufficio competente di procedere all'accertamento diretto presso l'ANAS ed eventualmente in loco dei fatti evidenziati nell'atto ispettivo. Con nota n.1881-1484 del 24.10.96, a disposizione del Parlamentare interrogante, l'ANAS ha fornito le informazioni richieste. Con tale nota l'ANAS informa che l'adozione del vigente sistema di classificazione dei veicoli al fine del pagamento del pedaggio autostradale denominato "assi-sagoma", in base al quale i motocicli sono inseriti nella stessa classe delle autovetture, deriva direttamente dalle indicazioni della Commissione tecnica per la ridefinizione dei pedaggi autostradali, nominata dal Ministro dei Lavori Pubblici con decreto ministeriale 553/86, in attuazione dei disposti dell'articolo 15, comma 8 della legge 12.8.1982n. 531. Tale sistema e' stato individuato come il piu' idoneo a garantire una maggiore affidabilita' delle operazioni di classificazione ed una semplificazione delle procedure e, soprattutto, in grado di dare un deciso impulso allo sviluppo dei sistemi automatici di esazione aperti a tutti i tipi di veicoli, contribuendo, cosi', in modo determinante alla riduzione delle code ai caselli. Il sistema, introdotto fin dal 1990 sulla rete autostradale nord-orientale e, successivamente, esteso nel 1991 all'intero territorio nazionale, prevede una classificazione dei veicoli basata esclusivamente sulle caratteristiche fisiche dei veicoli stessi prescindendo dall'uso cui sono destinati. L'articolazione delle classi, ridotte nel numero rispetto alle precedenti, in veicoli leggeri (classe A) e veicoli pesanti (classi B, 3, 4 e 5) con una differenziazione in rapporto al numero di assi, ha permesso un allineamento agli altri paesi europei. A distanza di anni dall'adozione del sistema, ne e' risultata pienamente confermata la validita', sia per quanto attiene il livello del servizio all'utenza, sia per quanto attiene l'aspetto gestionale da parte dei Concessionari. Tutto cio', induce a scoraggiare qualsiasi modifica si volesse, a vario titolo, apportare alla classificazione dei veicoli, compresa, quindi, anche la divisione dei motocicli dalle autovetture. Inoltre, va sottolineato che l'auspicata differenziazione del pedaggio per motocicli, non sembra poter essere giustificata, dal minor peso in termini di usura del manto stradale rispetto alle autovetture. Infatti, nel considerare la incidenza dei costi per la Concessionaria correlati ad ogni transito vanno valutate le diverse componenti, non escluso il fattore assistenza strettamente connesso alla sicurezza in autostrada. Sicurezza che e' a volte compromessa dalla presenza di motoveicoli che possono provocare intralci o rallentamenti al traffico automobilistico sempre pericolosi se si considera la prerogativa dello scorrimento veloce che caratterizza l'autostrada rispetto alla strada. Altri costi gestionali, spese del personale addetto all'esazione dei pedaggi etc. incidono in eguale misura su ogni operazione effettuata e, quindi, su ogni passaggio rilevato, sia esso di motoveicoli o di autoveicoli. Da dati statistici risultano poi presenti in autostrada prevalentemente moto di grossa cilindrata di costo spesso superiore a quello delle autovetture. Si tratta, pertanto, di una utenza perfettamente equiparabile a quella delle autovetture. Al riguardo ritenendo esaustive le informazioni di cui alla citata nota dell'ANAS in relazione alla problematica evidenziata nell'interrogazione, si dispone la sospensione del citato accertamento. Il Ministro dei lavori pubblici: Costa.



 
Cronologia
domenica 30 giugno
  • Politica estera ed eventi internazionali
    Al G7 di Lione il Presidente del Consiglio Prodi si impegna a ridurre fortemente il deficit pubblico italiano.

mercoledì 31 luglio
  • Parlamento e istituzioni
    La Camera, con 319 voti a favore e 284 contrari, approva l'articolo unico del disegno di legge di conversione A.C. 1857 del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, recante disposizioni urgenti per il risanamento della finanza pubblica (provvedimento collegato alla manovra di finanza pubblica), su cui il Governo ha posto la questione di fiducia.