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Portale storico della Camera dei deputati

Documenti ed Atti

XIII Legislatura della repubblica italiana

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/02649 presentata da COLUCCI GAETANO NINO (ALLEANZA NAZIONALE) in data 19960731

Al Ministro delle finanze. - Per conoscere - premesso che: come e' noto, dal 1992 i contribuenti possono indicare sul modello 740 l'imposta di cui si richiede il rimborso, con la possibilita' di compensazione tra l'Irpef e l'Ilor; non risultando facilmente intellegibile per tutti la corretta compilazione del modello 740, risulta che numerosi contribuenti abbiano omesso di riportare ai righi N31 e O14 l'imposta a credito gia' indicata ai righi N27 per l'Irpef e O10 per l'Ilor; per tale mero errore formale, certamente non incidente sul diritto sostanziale, il centro servizi imposte dirette di Salerno, interpretando in senso restrittivo le vigenti disposizioni, ha negato il dovuto rimborso, penalizzando, in special modo, i piccoli contribuenti -: se non si ritenga opportuno, anche in considerazione delle numerose lamentele per le difficolta' di compilazione dei modelli 740, dare disposizioni ai centri servizi delle imposte dirette affinche' questi riconoscano il rimborso dell'imposta a quei contribuenti che abbiano soltanto omesso di riportare la cifra indicata come imposta a credito nel quadro relativo all'imposta di cui si chiede il rimborso, con invito alle dovute rettifiche formali. (4-02649)

La S.V. Onorevole ha chiesto di sapere se e' intenzione di questa Amministrazione adottare gli opportuni provvedimenti per riconoscere il rimborso dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) in favore di quei contribuenti che "abbiano soltanto omesso di riportare la cifra indicata come imposta a credito nel quadro relativo all'imposta di cui si chiede il rimborso". Al riguardo occorre preliminarmente far presente che, in base all'articolo 11, comma 3, del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (approvato con il decreto del presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917) l'imposta a credito risultante dalla dichiarazione dei redditi a seguito dello scomputo della ritenuta alla fonte e dei crediti d'imposta puo' formare oggetto, a scelta del contribuente, di una richiesta di rimborso ovvero di una compensazione con i carichi d'imposta dovuti (anche in acconto) per i successivi periodi impositivi. Tale scelta va effettuata trascrivendo l'importo del credito nel rigo del modello della dichiarazione dei redditi (mod. 740 - quadro N) corrispondente all'opzione scelta. In relazione a tale disciplina, l'articolo 4 del decreto Presidente della Repubblica 4 febbraio 1988, n. 42, recante disposizioni attuative del suindicato Testo Unico delle Imposte Dirette, ha stabilito, tra l'altro, che "se l'eccedenza riportata non e' computata in diminuzione nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta successivo, o se questa non e' presentata, il contribuente puo' chiederne il rimborso". A tal fine egli e' tenuto a presentare apposita istanza secondo le disposizioni dell'articolo 38 del decreto presidente della Repubblica n. 602 del 29 settembre 1973. Nella normativa da ultimo citata - relativa al rimborso di somme oggetto di versamento diretto - si stabilisce che l'istanza di rimborso puo' essere presentata nel termine di decadenza di 18 mesi dalla data di versamento. A tale proposito va fatto presente che il richiamo normativo di che trattasi deve essere inteso come una possibilita' ulteriore, data dal legislatore al contribuente, di conseguire subito il rimborso del proprio credito e che, qualora egli non dovesse avvalersi di tale modalita' di rimborso, quest'ultimo deve essere effettuato d'ufficio, in quanto trattasi di credito derivante dalla dichiarazione dei redditi. Pertanto, gli uffici, nei casi in esame, una volta accertata la sussistenza e la regolarita' del credito esposto in dichiarazione, sono tenuti, per il successivo periodo d'imposta, a verificare l'avvenuta compensazione e, in mancanza, a provvedere al rimborso d'ufficio delle somme dovute, tenuto conto che la mancata restituzione potrebbe costituire indebito arricchimento per l'Amministrazione finanziaria. Si fa presente, comunque, che nelle istruzioni per la compilazione della dichiarazione dei redditi, contenute nell'appendice del modello 740/96 (pag. 20) e' stato esplicitamente disposto che i centri di servizio procedano al rimborso d'ufficio dell'imposta evidenziata a credito nel rigo N24 della dichiarazione dei redditi del periodo d'imposta successivo, dopo aver verificato che il rimborso stesso non sia stato gia' disposto in seguito alla menzionata istanza. Il Ministro delle finanze: Visco.



 
Cronologia
domenica 30 giugno
  • Politica estera ed eventi internazionali
    Al G7 di Lione il Presidente del Consiglio Prodi si impegna a ridurre fortemente il deficit pubblico italiano.

mercoledì 31 luglio
  • Parlamento e istituzioni
    La Camera, con 319 voti a favore e 284 contrari, approva l'articolo unico del disegno di legge di conversione A.C. 1857 del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, recante disposizioni urgenti per il risanamento della finanza pubblica (provvedimento collegato alla manovra di finanza pubblica), su cui il Governo ha posto la questione di fiducia.

giovedì 1° agosto
  • Parlamento e istituzioni
    La Camera approva le modifiche al proprio Regolamento relative alla istituzione della Commissione permanente per le politiche dell'Unione europea (Doc. II, n. 5).