Documenti ed Atti
XIII Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/05378 presentata da STUCCHI GIACOMO (LEGA NORD PER L'INDIPENDENZA DELLA PADANIA) in data 19961114
Ai Ministri dell'interno e per la funzione pubblica e gli affari regionali. - Per sapere - premesso che: nei giorni passati la stampa locale della provincia di Bergamo si e' occupata del caso di cinque famiglie residenti ad Azzano San Paolo (Bergamo), in alloggi edificati su aree destinate ad edilizia economica e popolare dalla Societa' Socefin Srl, che rischiano di dover lasciare i propri alloggi in quanto l'amministrazione comunale ritiene che gli stessi andassero assegnati a famiglie residenti esclusivamente sul territorio dello stesso comune; la presa di posizione dell'amministrazione comunale si fonda sul contenuto della delibera di consiglio n. 17 del 19 giugno 1992, sul cui contenuto il Coreco non ebbe nulla da eccepire, seppur contenesse un passaggio chiaramente illegittimo nella parte in cui prevedeva l'assegnazione degli alloggi ai soli residenti nel comune di Azzano senza fare riferimento alcuno ai bacini previsti dalla normativa vigente; nel particolare risultava violata la disposizione contenuta nell'articolo 21 della legge 5 agosto 1978, n. 457, che rinvia al disposto del decreto del Presidente della Repubblica n. 1035 del 30 dicembre 1972, che richiede, per quanto concerne il caso in narrativa, la residenza ovvero la prestazione di attivita' lavorativa nel comune in cui si trovano gli alloggi o, per quelli compresi in un programma comprensoriale, in uno dei comuni del comprensorio; a conferma di quanto sopra detto, la delibera n. 5/46269 del 23 dicembre 1993, adottata dalla giunta regionale della Lombardia ed avente ad oggetto l'erogazione di contributi nell'ambito dell'attuazione del programma di edilizia agevolata per l'anno 1990, destinando un importo di lire 350 milioni all'iniziativa della Societa' Socefin Srl per il comune di Azzano San Paolo, rammentava, al punto 7), che gli alloggi finanziati dovessero essere destinati a soggetti aventi i requisiti per l'edilizia agevolata rinviando a tal proposito a quanto contenuto al punto 1.1 della delibera di giunta regionale n. 4/15583 del 9 dicembre 1986, ossia a soggetti che abbiano la residenza, ovvero l'attivita'-lavorativa nel comune o nell'ambito sovracomunale in cui vengono realizzati gli alloggi; non puo' certo ritenere corretto il comportamento dell'amministrazione comunale che, dovendo occuparsi della questione in oggetto, ha preferito agire direttamente, in forza di una previsione illegittima contenuta nella delibera approvata dal Coreco non curandosi dei costi del successivo ricorso al Tar ed i cui costi ricadranno, come sempre, sulla collettivita' -: se siano a conoscenza dei fatti sopra esposti; se ritengano funzionale al sistema della autonomie locali il controllo esercitato dagli organi regionali preposti, nel caso specifico, ma pure sulla generalita' degli atti delle amministrazioni locali; se ritengano tollerabile solo che i problemi creati dall'amministrazione comunale e dalla societa' Socefin Srl causino disagi a chi legittimamente oggi abita tali alloggi. (4-05378)