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Documenti ed Atti

XIII Legislatura della repubblica italiana

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/05909 presentata da BENVENUTO ANTONIO GIORGIO (POPOLARI E DEMOCRATICI - L'ULIVO) in data 19961205

Ai Ministri delle poste e telecomunicazioni e del tesoro. - Per sapere - premesso che: il combinato disposto degli articoli 8 e 128 del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, prescrive la valutazione d'ufficio ex se del servizio militare prestato in ferma volontaria, senza la preventiva necessita' di alcuna istanza e senza alcun onere a carico del dipendente; l'Istituto postelegrafonici, l'ente gestore del trattamento di quiescenza del personale dipendente dall'ente Poste italiane, secondo la cennata normativa prevista per i dipendenti statali, recentemente ha attuato, invece, per la valutazione del servizio militare volontario prestato presso la marina militare, la procedura di computo ex articolo 11 dello stesso testo unico e, successivamente, a seguito del diniego della cassa di previdenza marinara istituita presso l'Inps al trasferimento della relativa posizione assicurativa, lo strumento della ricongiunzione prevista dall'articolo 2 della legge 7 febbraio 1979, n. 29; tutte le amministrazioni dello Stato hanno da sempre attuato la procedura prevista dal richiamato combinato legislativo, compreso detto Istituto, sino a quando l'attuale responsabile del settore previdenziale non ha arbitrariamente introdotto l'illegittimo procedimento lamentato; il computo ex articolo 11 del testo unico in parola non puo' essere applicato, non trattandosi di servizio civile di cui al precedente articolo 2, lettere b) e c), come espressamente previsto dall'articolo 11 medesimo, ma di servizio militare, per il quale si applica l'articolo 8, secondo comma, dello stesso testo unico, come pure la ricongiunzione ex articolo 2 legge n. 29 del 1979, trattandosi di servizio reso allo Stato per il quale, ai sensi delle disposizioni impartite dal ministero del tesoro con circolare n. 21 del 28 marzo 1981, continuano ad avere vigore le norme dal piu' volte richiamato testo unico n. 1092 del 1973 -: se il Ministro del tesoro, organo di indirizzo in materia pensionistica, ed il Ministro delle poste e telecomunicazioni, organo di vigilanza e di controllo dell'ente previdenziale ai sensi degli articoli 1 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1953, n. 542 siano a conoscenza della illegittima procedura attuata dall'istituto postelegrafonici e quali provvedimenti intendano adottare al fine di far cessare lo stato di illegittimita' denunciato. (4-05909)

Al riguardo si fa presente che effettivamente l'IPOST ha sempre proceduto alla valutazione del servizio militare quale volontario CEMM (corpo equipaggi militari marittimi) secondo il combinato disposto degli artt. 8 e 11 del d.P.R. 29 dicembre 1973 n. 1092 e dell'articolo 41 della legge 8 novembre 1989 n. 335, fino a quando la sede INPS di Roma - Area Marittimi non ha contestato tale procedura, facendo presente che l'annullamento delle posizioni costituite in regime di previdenza marinara (legge 1368/56 e legge 413/84), con il conseguente rimborso contributivo allo Stato (in forza del rinvio operato dall'ultimo comma dell'articolo 128 del d.P.R. n. 1092/73), poteva riferirsi soltanto ai seguenti soggetti: a) volontari CEMM passati in servizio permanente effettivo (articolo 23 della legge 1368/56; articolo 34 della legge 658/67 e articolo 21 della legge 413/84); b) volontari CEMM raffermati, di cui all'articolo 2 della legge 447/64, che avessero conseguito il diritto a pensione normale per anzianita' di servizio; c) volontari CEMM che avessero conseguito la nomina all'impiego civile nello Stato a norma dell'articolo 57 e seguenti della legge 599/54 (articolo 34 2^ comma legge 658/67). Tale tesi e' stata condivisa dal Ministero del tesoro - IGOP che, tra l'altro, precisava che quanto disposto dall'articolo 128 del d.P.R. 1092/73 era applicabile esclusivamente nei confronti del personale militare volontario dell'esercito (esclusa l'Arma dei carabinieri) e dell'aeronautica; diversamente, per quanto concerne il servizio quale volontario CEMM (fatta eccezione per le fattispecie sopra descritte ed espressamente regolamentate dal legislatore) per ottenere il trasferimento contributivo sarebbe stato necessario che i dipendenti interessati avessero presentato apposita istanza di ricongiunzione, ai sensi dell'articolo 2 della legge 7.2.79 n. 29. Soltanto successivamente, dopo attento ed approfondito esame della problematica segnalata anche da parte dell'IPOST, il Ministero del tesoro ravvisava l'opportunita' di applicazione dell'articolo 11 del d.P.R. 1092/73, considerato il disposto dell'articolo stesso che stabilisce il computo a domanda di ".... ogni altro servizio comunque reso allo Stato con iscrizione nell'associazione generale obbligatoria". A seguito di tale ultima interpretazione, data dal Ministero del tesoro, l'IPOST sta procedendo alla valutazione del servizio in questione, ai sensi del d.P.R. 1092/73 con riferimento all'articolo 8 per i periodi corrispondenti alla leva ed all'articolo 11 per i periodi coperti da contribuzione presso l'INPS area marittimi. Da quanto sopra deriva che il ripetuto Istituto non ha arbitrariamente introdotto alcuna illegittima procedura. Il Ministro delle comunicazioni: Antonio Maccanico.



 
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