Vai al sito parlamento.it Vai al sito camera.it

Portale storico della Camera dei deputati

Documenti ed Atti

XIII Legislatura della repubblica italiana

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/06374 presentata da BAMPO PAOLO (LEGA NORD PER L'INDIPENDENZA DELLA PADANIA) in data 19970102

Al Ministro dell'interno. - Per sapere - premesso che: l'articolo 3 della legge n. 154 del 23 aprile del 1981, che prevede tutta una serie di casi in cui non puo' essere ricoperta la carica di consigliere regionale, provinciale, comunale o circoscrizionale, al numero 4 del primo comma fa riferimento esplicito a "colui che ha una lite pendente, in quanto parte in un procedimento civile o amministrativo, rispettivamente con la regione, la provincia o il comune"; tale legge statale e' stata da ultimo oggetto di applicazione da parte del prefetto di Belluno, Guido Palazzo Adriano, il quale ha stabilito che la carica di un consigliere comunale, che sia anche regoliere, e' incompatibile con la gestione di una lite giudiziaria fra comune e Regole; il comune di San Pietro ha in corso una causa, promossa dalle regole nel 1991, per aver venduto circa tremila ettari di boschi in Val Visdende di proprieta' delle Regole ed in ragione di questo, secondo l'interpretazione data alla legge dal prefetto, i consiglieri comunali si troverebbero nella situazione di incompatibilita' prevista, essendo piu' vicini - si dice - agli interessi delle regole che a quelli del comune; il prefetto ha invitato alle dimissioni i suddetti amministratori; tale decisione rischia di far "saltare" l'intero consiglio comunale; le Regole sono un istituto di antica tradizione, precedente ai comuni, e da sempre rappresentano un ente che, oltre alla comunanza delle proprieta' e dei beni agro-silvo-pastorali tra i capifamiglia residenti, salvaguarda il territorio e tutela l'ambiente; la questione richiede una soluzione definitiva, in modo che anche i regolieri possano accedere tranquillamente alle cariche pubbliche, in ragione del fatto che nei comuni della provincia di Belluno la maggioranza dei residenti e' anche regoliero -: se sia a conoscenza dei fatti sopra riportati e quali provvedimenti intenda al piu' presto promuovere affinche' si possano risolvere i problemi consiliari del comune citato. (4-06374)

Circa la questione evidenziata dalla S.V., concernente la pendenza della lite tra l'amministrazione comunale di S. Spirito di Cadore e le "Regole" per l'accertamento delle proprieta' di un patrimonio industriale, si rappresenta quanto segue. Secondo il dettato dell'articolo 3, comma 1, n. 4, della. legge 154/81 l'incompatibilita' per litis pendenza e' riscontrabile laddove il consigliere sia "parte" in un procedimento instaurato contro l'ente nel quale il medesimo esplica il proprio mandato. Nel caso di specie, invece, la controversia e' stata instaurata dalle Regole in qualita' di soggetto giuridico distinto dai singoli regolieri che ne fanno parte. Il consiglio comunale aderendo alla predetta linea interpretativa si e' pronunciato sulla compatibilita' degli amministratori che pur essendo componenti regolieri non rivestono la qualita' processuale di parte nella controversia promossa dall'organo delle Regole dotato di propria personalita' giuridica. Per quanto, infine, concerne la richiesta revoca della disposizione prefettizia relativa allo scioglimento del consiglio comunale di San Pietro di Cadore, si rappresenta che nessuna misura risulta essere stata adottata in tal senso, mancando i presupposti per l'adozione del provvedimento di rigore. Invero, il prefetto di Belluno in costanza dell'adozione della misura degli arresti domiciliari del sindaco, del vice sindaco e di un assessore, che ha comportato la loro sospensione "ope legis" dalla carica, ha provveduto ad assicurare la provvisoria gestione dell'ente nominando un commissario prefettizio ai sensi dell'articolo 19 del R.D. 3 marzo 1934 n. 383. La predetta disposizione normativa, infatti, prevede che il prefetto, quale rappresentante del potere esecutivo nella provincia investito del potere di vigilanza sull'andamento di tutte le pubbliche amministrazioni, invii, presso le stesse, qualora non possano per qualsiasi ragione funzionare, appositi commissari per il periodo di tempo strettamente necessario. La gestione provvisoria del comune de quo risulta comunque essere cessata in data 6 dicembre 1996, in corrispondenza della revoca della misura cautelare nei confronti degli amministratori predetti, i quali hanno ripreso l'esercizio delle proprie funzioni. La questione, anche in relazione al procedimento giudiziario instaurato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Belluno, che ha portato al rinvio a giudizio del sindaco e di alcuni consiglieri regolieri, e' attentamente seguita dal Prefetto di Belluno per l'adozione, all'esito del procedimento penale, di eventuali provvedimenti. Il Ministro dell'interno: Napolitano.



 
Cronologia
venerdì 27 dicembre
  • Politica, cultura e società
    Lamberto Dini, Gerardo Bianco e Antonio Maccanico annunciano la nascita di una federazione di centro all'interno dell'Ulivo.

mercoledì 8 gennaio
  • Politica, cultura e società
    Esce in edicola il quotidiano La Padania.